Cassazione Civile, Ordinanza n. 07144/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso, su istanza della cessionaria di crediti bancari, nei confronti di più fideiussori di una società debitore principale, in relazione a un rapporto di conto corrente con apertura di credito. Gli opponenti avevano dedotto in primo grado la prescrizione del credito, l'inoperatività della fideiussione ex art. 1956 c.c., il superamento del tasso soglia, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e l'uso, da parte della banca, di importi riferiti anche ad altri rapporti (conto anticipi e mutuo chirografario). Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, rilevando in sintesi: tardività o genericità di alcune doglianze, confusione sul dies a quo della prescrizione, mancata prova dei presupposti dell'art. 1956 c.c. e difetto di specificità delle censure su usura e anatocismo. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della fideiussione per violazione antitrust, sostenendo che l'eccezione fosse rilevabile d'ufficio e che il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 fosse atto notorio; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per omessa considerazione della contestazione relativa a poste debitorie di altri rapporti; (3) violazione dell'art. 2946 c.c. sul decorso della prescrizione, assumendo che la Corte d'appello avesse frainteso un mero refuso tra recesso dal conto corrente e recesso dall'apertura di credito; (4) violazione dell'art. 1956 c.c., contestando il giudizio di fatto sulla conoscenza del peggioramento della situazione economica della debitrice; (5) violazione dell'art. 342 c.p.c. per la questione degli interessi ultralegali e dell'onere probatorio. La ricorrente sosteneva, inoltre, che la banca avesse agito per importi relativi a rapporti diversi da quello documentato e che gli importi per capitalizzazione fossero stati comunque illegittimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato il principio per cui la nullità negoziale per violazione di norme imperative, anche se rilevabile d'ufficio, può essere scrutinata solo se i relativi presupposti di fatto risultano già acquisiti al giudizio di merito; nel caso concreto mancava l'acquisizione del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005, che non può essere supplito dal principio iura novit curia perché si tratta di atto amministrativo. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività della contestazione sulle poste del conto anticipi e sulla conseguente assenza di un onere di produzione documentale a carico della banca. Sul terzo motivo ha osservato che la confusione tra recesso dal conto corrente e recesso dall'apertura di credito non era un semplice refuso, ma un errore concettuale non emendabile d'ufficio; inoltre non risultava dimostrato il perfezionamento del recesso nella data indicata, essendo atto ricettizio. Sul quarto motivo ha ritenuto che la doglianza attenesse alla valutazione del materiale probatorio e non alla violazione dell'art. 1956 c.c. Sul quinto motivo ha evidenziato, da un lato, l'inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la doppia conforme; dall'altro, la mancata confutazione della ratio decidendi, cioè l'omessa specifica censura alla motivazione del Tribunale sull'onere probatorio e sulla detrazione della somma per capitalizzazione. Non sono state liquidate spese perché la resistente non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della censura di nullità della fideiussione per presunta violazione della normativa antitrust; la Corte ha però affermato che, nel caso concreto, mancavano nel fascicolo i presupposti di fatto necessari per rilevare d'ufficio la nullità.
Usato per formulare i motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché non coglievano la ratio decidendi o si risolvevano in censure di merito.
Applicato al primo motivo per dichiararlo inammissibile poiché la sentenza impugnata era conforme a giurisprudenza consolidata.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova sul credito; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con il reale fondamento della decisione impugnata, centrato sulla tardività della contestazione.
Invocato per la prescrizione decennale del credito; la Corte ha osservato che il motivo poggiava su una confusione concettuale tra recesso dal conto corrente e recesso dall'apertura di credito.
Richiamato per sostenere l'inoperatività della fideiussione; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta contro la valutazione delle prove e non contro l'interpretazione della norma.
Richiamato per contestare la specificità dell'appello; la Corte ha osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile e che comunque mancava la specifica confutazione della ratio decidendi.
Il motivo relativo agli interessi ultralegali è stato ritenuto inammissibile sia per la doppia conforme sia perché non attingeva la ratio decidendi.
art. 348 ter quarto ed ultimo comma cpc
Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di decisione conforme di primo e secondo grado.
Richiamato nel ragionamento sul principio iura novit curia, ritenuto non estensibile agli atti amministrativi come il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005.
Usato per escludere che il provvedimento amministrativo rientri tra le fonti suscettibili di applicazione officiosa come diritto conosciuto dal giudice.
Richiamato per affermare che la mancata specifica enunciazione dei motivi o il difetto di specificità comportano inammissibilità del ricorso.
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, rendendo dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità negoziale per violazione di norme imperative, pur rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano già acquisiti al giudizio di merito; il giudice di legittimità non può colmare il deficit istruttorio con nuove prove o con mere allegazioni di parte.
- Il principio iura novit curia non si estende agli atti amministrativi: quando la nullità invocata dipende da un provvedimento amministrativo, la parte che la deduce deve produrre l'atto nel processo.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche, o che prescindono dal fondamento effettivo della decisione, sono inammissibili.
- Le contestazioni probatorie non possono essere mascherate da violazioni di legge: se la doglianza riguarda la valutazione del materiale istruttorio, essa è estranea al controllo di legittimità ex art. 360 c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile; il ricorso deve quindi essere costruito su reali questioni di diritto e non su una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Per discutere il decorso della prescrizione occorre una precisa individuazione del fatto generatore e del titolo cui si riferisce il recesso; una confusione tra rapporti diversi può integrare un errore concettuale non emendabile d'ufficio dal giudice.
- L'onere di specificità dell'appello e del ricorso per cassazione impone di indicare con chiarezza le contestazioni già svolte e i passaggi decisivi della motivazione che si intendono aggredire; il richiamo generico ad atti difensivi o a documenti non è sufficiente.
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