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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-582/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 24 September 2025. — Claims Balkans d.o.o. Beograd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark CLAIMS – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Rights of the defence – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-582/24

Giurisprudenza europea62024TJ0582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Claims Balkans contro il diniego di registrazione del marchio figurativo "CLAIMS" per servizi legali, formativi e connessi. La decisione conferma che il segno è percepito dal pubblico pertinente come termine giuridico generico e dunque privo di carattere distintivo. Sono inoltre dichiarate inammissibili o infondate le censure relative al carattere descrittivo, ai diritti della difesa e all’obbligo di motivazione.

Nullità del rifiuto di registrazione di un marchio UE figurativo costituito dalla parola "CLAIMS": assenza di carattere distintivo e irrilevanza delle censure sul carattere descrittivo non esaminate dalla commissione di ricorso.

La questione giuridica

Se il segno figurativo richiesto come marchio UE fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento 2017/1001; se la diversa polisemia del termine "claims" potesse conferire distintività; se la stilizzazione grafica fosse sufficiente a evitare il rifiuto; e se la commissione di ricorso avesse violato diritti della difesa e obbligo di motivazione non esaminando la censura sul carattere descrittivo ex articolo 7(1)(c).

Principio di diritto

Un segno costituito dalla parola inglese "claims", anche in forma figurativa con una stilizzazione grafica standard, può essere legittimamente rifiutato come marchio UE quando il pubblico pertinente lo percepisce come un termine giuridico generico, idoneo a descrivere il contenuto o il settore dei servizi offerti, e non come indicazione dell’origine commerciale; la mera esistenza di più significati non basta, senza dimostrazione concreta di altri significati pertinenti e distintivi, a superare il difetto di carattere distintivo. Inoltre, se la commissione di ricorso fonda il rifiuto solo sull’articolo 7(1)(b), non è tenuta a pronunciarsi sul motivo ex articolo 7(1)(c), e non vi è violazione dei diritti della difesa quando l’interessato ha potuto conoscere e discutere gli elementi decisivi su cui la decisione si fonda.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(2) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale

Rifiuto di registrazione del marchio figurativo "CLAIMS"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione di un marchio UE figurativo costituito dalla parola "CLAIMS". Il contenzioso attiene ai motivi assoluti di rifiuto previsti dal regolamento (UE) 2017/1001, in particolare al difetto di carattere distintivo.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva presentato domanda di registrazione per servizi delle classi 35, 41 e 45, comprendenti, tra l’altro, consulenza aziendale, formazione, servizi giuridici, tutela e gestione della proprietà intellettuale, mediazione e assistenza contenziosa. L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base degli articoli 7(1)(b) e 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, ritenendo il segno descrittivo e privo di distintività. La commissione di ricorso ha invece fondato la propria decisione esclusivamente sull’articolo 7(1)(b), concludendo che il segno non consentiva di individuare l’origine التجارية dei servizi.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre censure principali:

  • violazione dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001, per lesione dei diritti di difesa, dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione;
  • violazione dell’articolo 7(1)(c), per erronea qualificazione descrittiva del segno;
  • violazione dell’articolo 7(1)(b), per erronea esclusione del carattere distintivo.

Normativa e principi applicati

Il Tribunale richiama il quadro normativo dell’articolo 7 del regolamento 2017/1001, ricordando che basta l’applicazione di uno solo dei motivi assoluti di rifiuto per impedire la registrazione. Richiama inoltre l’articolo 94(1) del medesimo regolamento, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta, in tema di motivazione e rispetto del contraddittorio.

Valutazione sul carattere distintivo del segno

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento era composto da consumatori anglofoni nell’Unione, con un livello di attenzione superiore alla media, trattandosi di servizi rivolti principalmente a professionisti. Conferma altresì che il termine "claims" significa "a demand or an assertion of right" e che è un termine giuridico generico ampiamente usato nel settore legale.

La ricorrente sosteneva che la parola avesse più significati e che la commissione avesse preso in considerazione solo uno di essi. Il Tribunale osserva che la semplice pluralità di significati può essere rilevante ai fini dell’articolo 7(1)(b), ma solo se il richiedente indica concretamente altri significati pertinenti e dimostra che essi conferiscano al segno una capacità distintiva sufficiente. Nel caso concreto, tale prova non è stata fornita. Il segno non presentava ambiguità idonea a farlo percepire come marchio e non era facile da memorizzare come indicatore di origine commerciale.

Rapporto tra il termine e i servizi richiesti

Secondo il Tribunale, la parola "claims" evoca direttamente un elemento caratteristico dei servizi richiesti: i servizi di classe 45 sono servizi legali; quelli di classe 35 sono servizi accessori, tipicamente resi da professionisti legali nelle fasi precontenziose o postcontenziose; quelli di classe 41 riguardano formazione e istruzione su come difendere diritti e pretese. Per questo il pubblico pertinente percepirebbe il segno come termine generico del settore e non come indicazione dell’origine imprenditoriale.

Stilizzazione grafica del marchio

La ricorrente invocava anche la particolare presentazione grafica del segno, sostenendo che il font, le maiuscole e la spaziatura lo rendessero immediatamente riconoscibile come marchio. Il Tribunale respinge l’argomento: la stilizzazione è ritenuta standard, non particolarmente originale, e non idonea a distogliere l’attenzione dal messaggio non distintivo del termine verbale. Né la grandezza né la spaziatura delle lettere conferiscono di per sé un sufficiente carattere distintivo.

Motivo relativo al carattere descrittivo: inammissibilità

Quanto alla doglianza ex articolo 7(1)(c), il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non si è pronunciata su tale motivo, essendosi basata solo sull’articolo 7(1)(b). In sede di ricorso giurisdizionale avverso la sola decisione della commissione di ricorso, il Tribunale non può esaminare un motivo non trattato da quest’ultima. La censura è pertanto dichiarata inammissibile.

Diritti della difesa e obbligo di motivazione

La ricorrente lamentava di non aver potuto conoscere tutte le definizioni della parola "claims" perché il collegamento internet richiamato nell’obiezione non sarebbe stato accessibile, e sosteneva che la commissione avesse ampliato impropriamente il significato del termine assimilando "claims" a "right". Il Tribunale rileva che la critica era sostanzialmente rivolta alla decisione dell’esaminatore e non alla decisione impugnata della commissione di ricorso. In ogni caso, la ricorrente era stata invitata a presentare osservazioni sul significato attribuito al termine e aveva avuto l’opportunità di farlo, sicché non vi è violazione del contraddittorio.

Sull’obbligo di motivazione, il Tribunale ricorda che la commissione deve esporre i motivi decisivi della decisione, ma non è tenuta a rispondere a ogni argomento delle parti. Poiché il rigetto si fondava già in modo sufficiente sull’articolo 7(1)(b), non era necessario esaminare anche l’asserito carattere descrittivo del segno. Ne consegue che non vi è violazione dell’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 né del principio di buona amministrazione.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Considerato che nessuna parte aveva chiesto la condanna alle spese in caso di assenza di udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeasegni privi di carattere distintivomotivi assoluti di rifiutodiritto di difesa e obbligo di motivazioneproprietà intellettuale

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