Tribunale, Sentenza T-258/23
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 24 September 2025. — Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. v European Commission. — Medicinal products for human use – Variation of the marketing authorisation for Tecfidera – Dimethyl fumarate, a medicinal product for human use – Directive 2001/83/EC – Article 14(11) of Regulation (EC) No 726/2004 – Article 266 TFEU. — Case T-258/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva concesso a Tecfidera un anno supplementare di protezione di mercato. La Corte ritiene decisivo che l’autorizzazione della nuova indicazione terapeutica sia stata ottenuta dopo la scadenza del termine di otto anni previsto dall’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004. La necessità di eseguire precedenti sentenze non poteva giustificare una deroga a tale condizione né fondare il potere della Commissione di concedere l’estensione.
Annullamento della decisione che concedeva a Tecfidera un anno supplementare di protezione di mercato, per mancato rispetto della condizione temporale prevista dall’articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004 e violazione dell’articolo 266 TFUE.
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente concedere a Tecfidera un’estensione da 10 a 11 anni della protezione di mercato ai sensi dell’articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004, nonostante l’autorizzazione per la nuova indicazione terapeutica fosse stata ottenuta solo dopo la scadenza del termine di otto anni dalla prima autorizzazione; e se la decisione potesse comunque essere adottata in esecuzione delle precedenti sentenze della Corte, alla luce dell’articolo 266 TFUE.
Principio di diritto
L’articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004 va interpretato nel senso che l’estensione della protezione di mercato da 10 a 11 anni può essere concessa solo se l’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche che apportino un significativo beneficio clinico è ottenuta entro i primi otto anni del periodo decennale di protezione; la mera adozione tardiva della decisione, o l’esigenza di conformarsi a precedenti sentenze ai sensi dell’articolo 266 TFUE, non consente di derogare a tale condizione temporale né di riscrivere i requisiti sostanziali della norma. Di conseguenza, la decisione impugnata, adottata senza che tale prerequisito fosse soddisfatto, deve essere annullata.
Norme richiamate
- Direttiva 2001/83/CE
- Regolamento (CE) n. 726/2004
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138(3) del regolamento di procedura del Tribunale
Estensione della protezione di mercato di Tecfidera
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. contro la decisione della Commissione del 2 maggio 2023 che aveva modificato l’autorizzazione all’immissione in commercio di Tecfidera, concedendo a Biogen un anno supplementare di protezione di mercato. La controversia si inserisce nel complesso contenzioso sul rapporto tra Tecfidera e Fumaderm e sull’applicazione dell’articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004.
Contesto fattuale e procedurale
Biogen aveva ottenuto nel 2014 l’autorizzazione centralizzata per Tecfidera, a base di dimetil fumarato. In seguito, la Commissione aveva ritenuto che Tecfidera non appartenesse alla stessa autorizzazione globale di Fumaderm e che il principio attivo di Tecfidera fosse una nuova sostanza attiva. Successivamente, Polpharma aveva contestato la posizione dell’EMA sul regime applicabile al proprio generico, ottenendo inizialmente una pronuncia favorevole del Tribunale nel 2021, poi annullata dalla Corte di giustizia nel 2023.
Nel frattempo, nel 2021 Biogen aveva chiesto una variazione dell’autorizzazione di Tecfidera per includere una nuova indicazione terapeutica pediatrica e, insieme, l’estensione di un anno della protezione di mercato prevista dall’articolo 14(11). La Commissione aveva dapprima negato l’estensione nel maggio 2022 e poi, dopo la sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023, aveva adottato la decisione impugnata, riconoscendo l’anno supplementare fino al 2 febbraio 2025.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale si concentra in particolare su due profili:
- la portata dell’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004, ossia se l’autorizzazione della nuova indicazione terapeutica debba essere ottenuta entro i primi otto anni del periodo di protezione decennale come condizione necessaria e rigorosa;
- gli effetti dell’articolo 266 TFUE, cioè se l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023 potesse giustificare una decisione favorevole a Biogen anche in assenza del rispetto della condizione temporale prevista dalla norma.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 6(1) della direttiva 2001/83/CE, che disciplina le autorizzazioni all’immissione in commercio e il concetto di autorizzazione globale;
- l’articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004, che prevede otto anni di protezione dei dati, dieci anni di protezione di mercato e un possibile prolungamento fino a undici anni se, nei primi otto anni, il titolare ottiene un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche con significativo beneficio clinico;
- l’articolo 266 TFUE, sull’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi alle sentenze di annullamento.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale afferma che l’articolo 14(11) va interpretato in modo rigoroso: l’ulteriore anno di protezione è subordinato alla previa acquisizione, entro il termine di otto anni, dell’autorizzazione per la nuova indicazione terapeutica. Tale condizione è una precondizione necessaria e non contiene deroghe testuali.
Il Tribunale osserva che Biogen aveva chiesto la variazione il 2 giugno 2021 e ottenuto l’autorizzazione il 13 maggio 2022, ma che al momento della decisione impugnata il periodo di otto anni era già decorso il 2 febbraio 2022. Di conseguenza, anche prescindendo dalle vicende processuali precedenti, la Commissione non poteva più concedere l’estensione.
Quanto all’articolo 266 TFUE, il Tribunale ricorda che l’obbligo di eseguire una sentenza non attribuisce alla Commissione una nuova competenza né le consente di modificare la portata sostanziale della normativa vigente. La necessità di ripristinare la situazione anteriore alla sentenza annullata non può dunque legittimare un provvedimento adottato in contrasto con l’articolo 14(11).
Il Tribunale aggiunge che la sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023 non incide sulla conclusione: essa non elimina il requisito del rispetto del termine di otto anni per ottenere la nuova indicazione terapeutica. Perciò, le misure adottate per conformarsi a quella sentenza non potevano comprendere una modifica della decisione del 2022 in senso favorevole a Tecfidera.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata. Non esamina gli altri motivi, ritenendo già assorbente la violazione dell’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004 e dell’articolo 266 TFUE. La Commissione è condannata alle spese, incluse quelle del procedimento cautelare; Biogen e Biogaran sopportano le proprie spese.
Principio affermato
L’estensione a undici anni della protezione di mercato prevista per i medicinali autorizzati centralmente può essere concessa solo se la nuova indicazione terapeutica è autorizzata entro i primi otto anni del periodo decennale; l’esecuzione di una sentenza precedente non autorizza la Commissione a derogare a tale requisito temporale o a sanarne la mancata osservanza.
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