Tribunale, Sentenza T-278/23
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 24 September 2025. — Zentiva k.s. and Zentiva Pharma GmbH v European Commission. — Medicinal products for human use – Variation of the marketing authorisation for Tecfidera – Dimethyl fumarate, a medicinal product for human use – Directive 2001/83/EC – Article 14(11) of Regulation (EC) No 726/2004 – Article 266 TFEU. — Case T-278/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione aveva concesso a Tecfidera un anno supplementare di protezione di mercato. Secondo il Tribunale, la condizione prevista dall’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004 è rigorosa: la nuova indicazione terapeutica deve essere autorizzata entro gli 8 anni iniziali, e ciò non era avvenuto. Né la precedente vicenda contenziosa né l’obbligo di eseguire le sentenze ex articolo 266 TFUE potevano giustificare una deroga a tale termine.
Annullamento della decisione della Commissione che aveva concesso a Tecfidera un anno aggiuntivo di protezione di mercato senza che la nuova indicazione terapeutica fosse stata autorizzata entro gli 8 anni previsti dall’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente concedere, con decisione di esecuzione del 2 maggio 2023, un’estensione da 10 a 11 anni della protezione di mercato di Tecfidera ai sensi dell’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004, nonostante l’autorizzazione per la nuova indicazione terapeutica fosse stata ottenuta solo dopo la scadenza del termine di 8 anni; e se, in sede di esecuzione di una precedente sentenza, l’articolo 266 TFUE consentisse di derogare a tale requisito temporale.
Principio di diritto
L’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004 va interpretato nel senso che l’estensione da 10 a 11 anni della protezione di mercato di un medicinale è subordinata, in modo tassativo, al fatto che l’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche, con significativo beneficio clinico, sia ottenuta entro i primi 8 anni del periodo di protezione; il mancato rispetto di tale termine impedisce la concessione dell’anno aggiuntivo. L’articolo 266 TFUE non consente alla Commissione, in sede di esecuzione di una sentenza, di derogare a tale condizione legale o di modificare il contenuto della disciplina applicabile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 6(1) della direttiva 2001/83/CE
- Articolo 8(3) della direttiva 2001/83/CE
- Articolo 10(1) e (2) della direttiva 2001/83/CE
- Articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004
- Articolo 3(2)(b) del regolamento (CE) n. 726/2004
- Articolo 4(1) del regolamento (CE) n. 726/2004
- Articolo 3(3) del regolamento (CE) n. 726/2004
- Articolo 13(3) del regolamento (CE) n. 726/2004
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76(d) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138(3) del regolamento di procedura del Tribunale
Estensione della protezione di mercato di Tecfidera e rispetto del termine di 8 anni
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da due imprese che intendono commercializzare un generico di dimetil fumarato. Il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità della decisione della Commissione del 2 maggio 2023, con cui è stato concesso a Tecfidera un anno aggiuntivo di protezione di mercato ai sensi dell’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004.
Contesto fattuale e procedurale
Tecfidera, medicinale a base di dimetil fumarato, era stato autorizzato nel 2014; in seguito la titolare dell’autorizzazione, Biogen Netherlands BV, ha chiesto una variazione per estendere l’indicazione terapeutica e, contestualmente, un anno supplementare di protezione di mercato. Le ricorrenti avevano nel frattempo avviato una procedura per un generico di dimetil fumarato, assumendo Tecfidera come medicinale di riferimento.
Il quadro era stato già interessato da un precedente contenzioso: una sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021 aveva annullato un atto fondato sull’idea che Tecfidera non beneficiasse di una protezione autonoma; tale sentenza è poi stata annullata dalla Corte di giustizia il 16 marzo 2023. La Commissione ha quindi adottato la decisione impugnata per adeguarsi a quest’ultima pronuncia.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale si concentra in particolare su due profili:
- se l’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004 consenta di concedere l’anno aggiuntivo anche quando l’autorizzazione della nuova indicazione terapeutica è stata ottenuta dopo la scadenza degli 8 anni;
- se, in virtù dell’articolo 266 TFUE, l’obbligo di eseguire la sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023 consenta di superare quel requisito temporale.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare, l’articolo 6(1) della direttiva 2001/83/CE, che disciplina l’autorizzazione all’immissione in commercio e il concetto di global marketing authorisation, e l’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004, che prevede:
- 8 anni di data protection;
- 10 anni di market protection;
- estensione fino a 11 anni solo se, durante i primi 8 anni dei 10, il titolare ottiene un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche con significativo beneficio clinico.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che la disciplina mira a bilanciare due obiettivi complementari: incentivare la ricerca su nuove indicazioni terapeutiche di valore clinico e, al contempo, favorire l’ingresso dei generici. Proprio per questo, il legislatore dell’Unione ha subordinato l’anno aggiuntivo al rispetto rigoroso del termine di 8 anni.
Nel caso di specie, la domanda di variazione dell’autorizzazione di Tecfidera è stata presentata il 2 giugno 2021 e la decisione che ha concesso la nuova indicazione terapeutica è stata adottata il 13 maggio 2022, dunque dopo il 2 febbraio 2022, data di scadenza degli 8 anni dalla notifica dell’autorizzazione iniziale. Per il Tribunale, ciò basta a escludere la concessione dell’anno aggiuntivo.
Il Tribunale respinge anche la tesi della Commissione secondo cui l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, avrebbe imposto di adottare misure idonee a ristabilire la posizione della titolare dell’autorizzazione. L’obbligo di esecuzione non attribuisce una competenza autonoma alla Commissione per derogare alla normativa vigente o per modificare il contenuto dell’articolo 14(11).
Decisione e effetti
Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata. Di conseguenza, non esamina gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti. Dichiara inoltre inammissibile, per difetto di precisione, la domanda volta ad annullare atti successivi non specificamente individuati.
Principi affermati
La sentenza chiarisce che l’estensione della protezione di mercato di un medicinale a 11 anni costituisce una deroga eccezionale e condizionata, che non può essere concessa se la nuova indicazione terapeutica non è stata autorizzata entro il termine perentorio di 8 anni. Inoltre, l’articolo 266 TFUE impone l’esecuzione delle sentenze, ma non autorizza le istituzioni a disapplicare o riscrivere la disciplina sostanziale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-483/22
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-256/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-257/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-258/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-340/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-351/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →