Cassazione Civile, Sentenza n. 32574/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente fu esclusa da una procedura concorsuale per collaboratore amministrativo, decadenza dalla graduatoria e risoluzione del contratto perché, nella domanda di partecipazione, dichiarò di non avere riportato condanne penali mentre risultava un decreto penale di condanna per lesioni colpose (1998). L'Amministrazione aveva richiamato l'art. 8.8 del bando (esclusione per "dichiarazioni mendaci" e "produzione di documentazioni false") e gli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. La ricorrente impugnava sostenendo che la dichiarazione non aveva prodotto alcun beneficio (la condanna era irrilevante ai fini della partecipazione e dell'assunzione), che le richieste del bando dovevano essere proporzionate e che la previsione di esclusione richiedeva il dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Platani, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'art. 75 del DPR n. 445/2000 dispone la decadenza dai benefici solo se la non veridicità della dichiarazione ha determinato l'emanazione di un provvedimento amministrativo che costituisce titolo/causa del beneficio (ossia se la mendacità ha riguardato un requisito decisivo per l'assunzione); in altri casi la falsità può integrare invece i presupposti per un licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, valutando proporzionalità e procedimento disciplinare. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 75
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La Corte ha interpretato l'art. 75 nel senso che la decadenza opera solo se la dichiarazione non veritiera ha determinato l'emanazione di un provvedimento amministrativo che ha generato il beneficio (ossia la falsità deve aver riguardato un requisito decisivo per il provvedimento/assunzione)
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 76
Richiamato in motivazione iniziale come normativa rilevante in tema di dichiarazioni sostitutive, ma non oggetto di un'interpretazione decisiva nella motivazione della Cassazione qui riportata
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. 55-quater, lett. d)
La Corte indica che, ove la falsità non abbia inciso su un requisito essenziale per l'assunzione (quindi art. 75 non applicabile), la condotta può comunque integrare illecito disciplinare e dare luogo a licenziamento disciplinare secondo le norme sull'impiego nelle pubbliche amministrazioni, valutando procedimento e proporzionalità
Massime di principio
- L'art. 75 DPR 445/2000 applica la decadenza dai benefici solo quando la dichiarazione non veritiera ha effettivamente determinato l'emanazione del provvedimento amministrativo che ha conferito il beneficio (ossia quando la falsità riguarda un requisito decisivo per l'assunzione).
- Se la falsa dichiarazione riguarda fatti non decisivi per l'accesso al rapporto di lavoro (non determinano il provvedimento/beneficio), la sanzione prevista dall'art. 75 non trova applicazione: il rimedio possibile è il procedimento disciplinare e, se proporzionato, il licenziamento ai sensi dell'art. 55-quater d.lgs. 165/2001.
- La valutazione della rilevanza della dichiarazione è oggettiva: conta se il dato era decisivo per il provvedimento amministrativo, non solo l'eventuale buona fede del dichiarante.
- Le clausole dei bandi che prevedono esclusione per "dichiarazioni mendaci" devono essere interpretate alla luce della normativa generale sulle dichiarazioni sostitutive: la questione della presenza del dolo non esclude l'applicabilità dell'art. 75 quando ricorrono i presupposti oggettivi (tuttavia la prova di dolo può rilevare sotto altri profili, come il procedimento disciplinare).
- Nei ricorsi simili è necessario verificare in primo luogo se la dichiarazione falsa abbia effettivamente inciso sulla formazione del provvedimento amministrativo o sull'accertamento di requisiti essenziali; in caso negativo, la questione va valutata nell'ambito disciplinare/proporzionale e non automaticamente come decadenza ex art. 75.
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