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Ordinanza

Ordinanza n. 3923/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, graduatoria, atti della prova selettiva e dinieghi o limitazioni relativi alle misure compensative richieste per l’ammissione a un corso di laurea sanitario a numero programmato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando di concorso, la graduatoria e gli atti della prova di ammissione al corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, contestando, tra l’altro, la mancata concessione di ulteriori strumenti compensativi rispetto a quelli riconosciuti, l’asserito mancato utilizzo della propria calcolatrice personale, la mancata redistribuzione o copertura dei posti disponibili e il mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il ricorso è stato proposto nei confronti dell’Università, mentre i candidati collocati nella graduatoria sono stati individuati quali controinteressati, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza, alla sommaria delibazione, del fumus boni iuris. Quanto agli strumenti compensativi, ha ritenuto non fondata la pretesa di ottenere formulari, mappe concettuali e strumenti analoghi ulteriori rispetto a quelli concessi: le misure devono essere rapportate sia alla disabilità sia alla tipologia della prova, così da assicurare una posizione paritaria senza attribuire un vantaggio competitivo. Il giudice ha inoltre rilevato che, nei test di ammissione predisposti a livello nazionale, la commissione dell’ateneo non può previamente verificare se gli strumenti richiesti forniscano direttamente le risposte ai quesiti. Quanto alla calcolatrice personale, il verbale della prova attestava che ne era stato consentito l’uso; tale risultanza, assistita da fede privilegiata, è stata ritenuta prevalente rispetto alla diversa allegazione della ricorrente, anche perché non risultava manifestata in modo univoco l’intenzione di proporre querela di falso. La censura sulla redistribuzione dei posti è stata ritenuta superata, per i posti riservati agli studenti extra-UE, dalla documentazione dell’Università e generica e priva di danno concreto e attuale per le ulteriori ipotesi prospettate, riferite a posti eventualmente non coperti, rinunce, trasferimenti o future ammissioni. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, da effettuarsi sul sito istituzionale dell’Università secondo le modalità e i termini indicati in motivazione, a pena di improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per 500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nelle prove selettive per l’accesso a corsi universitari a numero programmato, il riconoscimento degli strumenti compensativi deve essere calibrato congiuntamente sulla tipologia della disabilità e sulle caratteristiche concrete della prova, così da garantire la parità sostanziale tra candidati senza creare un vantaggio indebito.
  • La richiesta di formulari, mappe concettuali, tavole o strumenti analoghi non può essere accolta automaticamente per effetto della disabilità, quando tali strumenti siano idonei a contenere o suggerire direttamente le risposte ai quesiti e la commissione non possa verificarne preventivamente il contenuto, in particolare se il test è predisposto a livello nazionale.
  • Nel giudizio cautelare, in presenza di contrasto tra le dichiarazioni della parte e il verbale della prova redatto dalla commissione, il verbale assume rilievo prevalente in quanto atto assistito da fede privilegiata, salvo che siano attivati strumenti processuali idonei a contestarne formalmente la veridicità.
  • Le censure relative alla mancata redistribuzione o copertura di posti disponibili devono indicare una lesione concreta e attuale; prospettazioni riferite a posti eventualmente liberatisi per future rinunce, trasferimenti o altre vicende ipotetiche non dimostrano, da sole, un pregiudizio cautelabile.
  • Quando l’impugnazione della graduatoria può incidere sulla posizione di tutti i candidati collocati nella graduatoria stessa, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, fissando modalità e termini la cui inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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