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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-598/20

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 21 December 2021. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark ARCH FIT – Absolute grounds for refusal – Lack of distinctive character – Descriptive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-598/20

Giurisprudenza europea62020TJ0598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del marchio UE ARCH FIT per calzature. Ha ritenuto che il segno comunichi in modo diretto e immediato una caratteristica del prodotto, ossia l’idoneità della scarpa ad adattarsi all’arco del piede, ed è quindi descrittivo. Di conseguenza, il marchio è anche privo di carattere distintivo.

Nullità del rifiuto di registrazione del segno verbale "ARCH FIT" come marchio UE per calzature, per carattere descrittivo e mancanza di distintività.

La questione giuridica

Se il segno verbale ARCH FIT, richiesto come marchio UE per calzature, sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e privo di carattere distintivo; in particolare, se l’espressione sia immediatamente percepita dal pubblico anglofono come indicazione che la calzatura si adatta all’arco del piede.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che il segno ARCH FIT, per calzature, è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, poiché il pubblico anglofono dell’Unione lo percepisce immediatamente come indicazione che la scarpa è progettata per adattarsi all’arco del piede; ne deriva automaticamente anche la mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), salvo prova di carattere distintivo acquisito, non fornita nel caso di specie. Il ricorso è quindi respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Rifiuto di registrazione del marchio UE "ARCH FIT"

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da Skechers USA, Inc. II contro EUIPO avverso la decisione della prima commissione di ricorso che aveva confermato il rifiuto di registrazione del segno verbale ARCH FIT come marchio dell’Unione europea per calzature. Il Tribunale esamina in particolare la sussistenza dei motivi assoluti di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Skechers aveva presentato il 3 giugno 2019 domanda di registrazione del marchio UE per il segno ARCH FIT, in classe 25 della classificazione di Nizza, con riferimento ai prodotti "footwear". L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, letto con il paragrafo 2. La prima commissione di ricorso di EUIPO, con decisione del 29 luglio 2020, aveva confermato il rigetto, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, per errata valutazione del carattere descrittivo del segno;
  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per errata esclusione del carattere distintivo.

Nel contestare la decisione amministrativa, Skechers ha sostenuto, tra l’altro, che:

  • le parole "arch" e "fit" avrebbero significati plurimi e non immediatamente descrittivi;
  • l’espressione non sarebbe usata nel linguaggio comune per descrivere calzature;
  • l’insieme sarebbe grammaticamente corretto ma non per questo descrittivo;
  • EUIPO avrebbe ignorato precedenti registrazioni di segni simili e il principio di parità di trattamento.

Normativa e criteri interpretativi applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi, e il paragrafo 2, che consente il rilievo del motivo di nullità anche in una sola parte dell’Unione. Ricorda inoltre la funzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), come norma di interesse pubblico, volta a mantenere liberamente disponibili i segni descrittivi.

Il Tribunale ribadisce i criteri consolidati della giurisprudenza:

  • è sufficiente un nesso sufficientemente diretto e specifico tra segno e prodotto;
  • basta che almeno uno dei significati possibili del segno sia descrittivo;
  • la valutazione va compiuta in relazione alla percezione del pubblico di riferimento e ai prodotti interessati;
  • un termine o una combinazione di termini descrittivi resta normalmente descrittiva se non introduce variazioni insolite di sintassi o significato.

Valutazione del pubblico di riferimento

La commissione di ricorso aveva individuato nel pubblico anglofono generale dell’Unione il pubblico rilevante, con livello di attenzione medio per l’acquisto di calzature. Il Tribunale conferma tale impostazione, osservando che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione, ad esempio per consumatori anglofoni in Irlanda o Malta.

Carattere descrittivo del segno ARCH FIT

Il nucleo della motivazione consiste nella lettura delle due componenti del segno:

  • "arch" viene inteso dal pubblico anglofono, nel contesto delle calzature, come riferimento all’arco del piede;
  • "fit" viene inteso come aderenza, misura corretta o adattamento alla forma e alla taglia, oppure come sostantivo nel senso di corrispondenza/idoneità tra due elementi.

Secondo il Tribunale, il pubblico non attribuirà al segno significati remoti o alternativi, come quelli evocati dalla ricorrente in relazione alla forma fisica o a un generico allenamento. Nel contesto delle scarpe, ARCH FIT sarà immediatamente compreso come indicazione che la calzatura è progettata per adattarsi all’arco del piede dell’utilizzatore.

Il Tribunale qualifica tale indicazione come descrizione di una caratteristica oggettiva, intrinseca e permanente delle calzature, rientrante nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Risposta alle censure della ricorrente

Il Tribunale respinge puntualmente le obiezioni di Skechers:

  • la correttezza grammaticale del segno non esclude il suo carattere descrittivo;
  • il richiamo a espressioni come "slim fit" o "loose fit" non è decisivo, perché il ragionamento della commissione di ricorso si fonda sulla comunanza strutturale di espressioni riferite a capi o oggetti che vestono il corpo;
  • non è rilevante che l’espressione non compaia nei dizionari, poiché la valutazione va fatta in concreto rispetto ai prodotti;
  • non è necessario che tutti i consumatori abbiano un’esigenza specifica di calzature che si adattino all’arco del piede: è sufficiente che tale proprietà sia percepita come caratteristica normale e attesa del prodotto.

Quanto al richiamo a precedenti decisioni di EUIPO e alla giurisprudenza del Tribunale su altri segni, il Tribunale ribadisce che la registrabilità va valutata caso per caso sulla base del regolamento e non può essere dedotta da eventuali decisioni precedenti, anche se in casi simili. Neppure può essere fatto valere un principio di parità di trattamento per ottenere un esito eventualmente contrario alla legge.

Rapporto tra carattere descrittivo e distintività

Sul secondo motivo, il Tribunale dichiara anzitutto che, essendo già sufficiente il motivo di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è necessario esaminare nel merito la violazione della lettera b). Precisa comunque che, secondo la giurisprudenza consolidata, un segno descrittivo è normalmente anche privo di carattere distintivo, salvo che abbia acquisito distintività tramite l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

Poiché la ricorrente non aveva dedotto né dimostrato l’acquisto di carattere distintivo attraverso l’uso, il Tribunale conferma anche il diniego fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Skechers USA, Inc. II alle spese, conformemente alla domanda di EUIPO.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, per le calzature, un segno composto da parole inglesi comunemente comprensibili può essere rifiutato se il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente come descrizione di una caratteristica del prodotto; in tal caso, il segno è sia descrittivo sia privo di carattere distintivo, salvo prova di distintività acquisita.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaproprietà intellettualesegni descrittivicarattere distintivorifiuto di registrazione

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