Cassazione Penale, Ordinanza n. 01357/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di assise di appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due distinti gruppi di fatti: da un lato una serie di estorsioni aggravate dal metodo o dall'appartenenza mafiosa, commesse tra il 1996 e il 2002 e già ricomprese in un vincolo continuativo riconosciuto in sede esecutiva; dall'altro il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, accertato con sentenza per fatti del gennaio 2003. Nel ricorso e nella memoria il condannato deduceva vizio di motivazione, sostenendo che le estorsioni erano state già qualificate come commesse nell'ambito del sodalizio mafioso Iannazzo, poi confederato con altre cosche dal 2003, e che ciò proverebbe l'esistenza di un unico disegno criminoso sin dalle originarie condotte. La Corte ha ritenuto che si trattasse di una mera lettura alternativa degli elementi di fatto già esaminati e adeguatamente confutati dal giudice dell'esecuzione, senza l'allegazione di elementi specifici e univoci idonei a dimostrare l'unitarietà del programma criminoso fin dall'origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di motivazione mancante o illogica. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo adeguato il diniego della continuazione, valorizzando la successività cronologica del reato associativo rispetto alle estorsioni e la mancanza, nel periodo delle estorsioni, di una condanna per il reato associativo nei confronti dell'istante. Il ricorrente si era limitato a prospettare un'interpretazione alternativa e non aveva offerto elementi specifici e concreti per dimostrare che tutte le condotte fossero state programmate sin dall'inizio entro un unico disegno criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
la continuazione in sede esecutiva può essere richiesta dal condannato, ma richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso tra i reati da ricomprendere nel vincolo
art. 81 cpv. c.p.
disciplina il reato continuato; il vincolo presuppone un medesimo disegno criminoso comune alle diverse condotte
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
- Chi invoca in sede esecutiva il reato continuato deve allegare elementi specifici, concreti e univoci idonei a dimostrare la preordinazione comune delle condotte; non bastano la contiguità temporale dei fatti o l'analogia tra i titoli di reato.
- La mera appartenenza a un contesto criminale o la successiva evoluzione associativa del sodalizio non prova, di per sé, che reati commessi in epoca anteriore siano stati programmati sin dall'origine in esecuzione di un unico progetto criminoso.
- Quando il giudice dell'esecuzione ha fornito una motivazione coerente e non illogica sul diniego della continuazione, il ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
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