Cassazione Penale, Sentenza n. 4182/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per tentato furto (artt. 56, 624 c.p.), sostenendo di dover essere assolta in ragione della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., in quanto la coimputata Sposito Daniela aveva riparato il danno morale. La difesa chiedeva che l'effetto estintivo si estendesse anche alla ricorrente in quanto concorrente nel reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) produca effetto personale: opera esclusivamente a favore di chi ha effettivamente posto in essere la condotta riparatoria e non si estende automaticamente ai concorrenti che non hanno adempiuto. Di conseguenza la positiva condotta riparatoria della sola coimputata non poteva estinguere il reato a carico della ricorrente. La Corte ha inoltre escluso rilevanza, nel presente caso, della verifica sulla querela nei termini previsti dal D.L. n.150/2022, essendo il fatto già procedibile a querela. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
Ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen. è previsto che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, possa dichiarare estinto il reato, procedibile a querela soggetta a remissione, ove l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato, mediante restituzioni o risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
L'estinzione per condotte riparatorie opera solo a favore del soggetto che ha effettuato la riparazione; è una causa estintiva personale e non si estende automaticamente agli altri concorrenti nel reato.
art. 182 cod. pen.
"Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce"
Principio generale che conferma la natura personale dell'effetto estintivo: gli effetti valgono solo per chi è destinatario della causa di estinzione.
artt. 56 e 624 cod. pen.
Art. 624 cod. pen. definisce il reato di furto; l'art. 56 disciplina il tentativo: la ricorrente era stata condannata per tentato furto, sulla base di queste norme.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto nel codice penale l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter).
D.L. n.150 del 2022, art. 85 (richiamato dal P.G.)
Richiesta del P.G. di verificare la presenza di querela nel termine previsto da tale decreto; nel caso concreto non risultava decisiva poiché il fatto era già procedibile a querela e la questione non mutava l'esito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Giurisprudenza richiamata per il principio che la dichiarazione di inammissibilità per colpa della parte può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni (qui: 3.000 euro alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) ha effetto personale: beneficia soltanto di chi ha materialmente effettuato la restituzione o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose del reato.
- Il concorrente che non ha aderito all'istituto della riparazione non può automaticamente avvalersi della dichiarazione di estinzione nei suoi confronti; occorre che anche quest'ultimo abbia posto in essere la condotta riparatoria.
- In situazioni analoghe la difesa deve dimostrare che la stessa persona alla quale è imputato il reato ha eseguito la riparazione o che sussistono altre cause di estinzione riferibili a quella persona; la semplice riparazione da parte di un coimputato non è sufficiente.
- Prima di proporre ricorso per ottenere effetti estintivi occorre verificare la natura della procedibilità del reato (a querela o d'ufficio) e l'eventuale tempestiva presentazione della querela/remissione nei termini prescritti dalle norme o dai recenti decreti.
- Un ricorso infondato o giustificato da errata interpretazione dell'istituto è a rischio di inammissibilità e può comportare condanna per spese processuali e sanzioni pecuniarie se l'inammissibilità è riconducibile a colpa della parte.
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