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Sentenza

Sentenza n. 5811/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a – della delibera consiliare di Afragola n. 46 del 25.07.2024, in BURC n. 57 del 19.08.2024, di approvazione del PUC; b – della delibera di G.M. di Afragola n. 78/2023 di adozione del PUC; c – della delibera di G.M. di Afragola n. 122/2023 di controdeduzioni alle osservazioni sul PUC adottato; d – della delibera Commissariale n. 14/2021 di approvazione del preliminare di Piano; e – ove e per quanto occorra della proposta di deliberazione del dirigente del Settore Urbanistica di approvazione del PUC; f - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202405914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare di approvazione del PUC di Afragola e atti presupposti, con cui le aree della ricorrente sono state classificate in Zona G – Dotazioni Territoriali, senza capacità edificatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il PUC sostenendo che le proprie aree, già classificate dal previgente PRG in Zona H1 e comprese nel Piano Particolareggiato H1 di Via Oberdan, avessero conservato una capacità edificatoria residua di 4.904 mc. In primo luogo ha dedotto un errore di fatto nel quadro conoscitivo del PUC, che rappresentava le aree come zona bianca o agricola anziché H1. Ha poi lamentato l’irragionevole e immotivata riclassificazione in Zona G, sostenendo che l’area costituisse un residuo di piano da recuperare mediante classificazione in Zona B di densificazione, come avvenuto per altri lotti del comparto; ha invocato l’affidamento derivante dalla pianificazione attuativa pregressa e denunciato disparità di trattamento. Infine ha contestato il mancato recepimento dei rilievi della Città Metropolitana di Napoli sul dimensionamento degli standard, degli alloggi e delle attività produttive e terziarie e sulla distinzione delle zone agricole E1 ed E2.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la previsione del preliminare di piano di valutare le potenzialità delle aree residue o la loro possibile trasformazione in zona B non costituiva un autovincolo per il Comune; le scelte di pianificazione generale non richiedevano una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali, in assenza di una posizione qualificata meritevole di particolare tutela. Il piano attuativo era scaduto da circa 25 anni al momento del nuovo PUC; per il comparto della ricorrente la prima attivazione risultava intervenuta nel 2018, dopo l’acquisto del 2017 e 19 anni dopo la scadenza del piano, mentre la richiesta di permesso convenzionato era rimasta senza seguito e non era stata preceduta da iniziative giudiziali. Il Collegio ha quindi escluso un affidamento tutelabile e un obbligo di motivazione rafforzata. Ha escluso anche la disparità di trattamento, perché per gli altri lotti indicati dalla ricorrente erano state stipulate convenzioni urbanistiche, circostanza che differenziava le situazioni. Quanto ai rilievi della Città Metropolitana, ha considerato rilevante per l’interesse della ricorrente soltanto quello sul dimensionamento degli standard; la relativa censura era generica e il Comune aveva richiamato la relazione dei progettisti che riscontrava i pareri istituzionali. Le restanti osservazioni metropolitane non incidevano specificamente sulla posizione dedotta.

Massime di principio

  • Le scelte di destinazione delle singole aree contenute in un piano urbanistico generale non richiedono, di regola, una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali desumibili dagli atti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva del piano; la mera precedente destinazione edificatoria non attribuisce un diritto acquisito alla sua conservazione.
  • La pianificazione attuativa pregressa può fondare un affidamento qualificato soltanto quando le circostanze concrete ne giustifichino la tutela; la risalenza della scadenza del piano, la mancata attuazione del comparto e l’assenza di tempestive iniziative del proprietario possono escludere sia l’affidamento tutelabile sia l’obbligo di una motivazione rafforzata per la nuova zonizzazione.
  • La censura di disparità di trattamento rispetto a scelte urbanistiche discrezionali richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e dell’irragionevole diversità di trattamento; la stipula di convenzioni urbanistiche per alcuni lotti può costituire una differenza rilevante rispetto a lotti per i quali tali convenzioni non siano intervenute.
  • La contestazione dell’omesso recepimento di rilievi formulati nel procedimento di approvazione di un piano deve essere specificamente riferita alla posizione e all’interesse fatti valere; una censura generica può essere respinta quando l’amministrazione abbia dato conto, tramite la relazione di riscontro ai pareri istituzionali, delle ragioni delle scelte approvate.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e varianti
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoEccesso di potereDifetto di motivazione

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