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Ordinanza

Ordinanza n. 2640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01012/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sui plurimi motivi d'appello, riservati alla fase di merito. Ha integralmente compensato le spese della fase cautelare, ritenendo che la rinuncia, intervenuta il 25 giugno 2026, fosse giustificata dalla celere fissazione dell'udienza di merito.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli atti della gara per l'affidamento del servizio di entrate patrimoniali e finanziarie del Comune di Abano Terme

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La società concorrente ha impugnato la sentenza del TAR Veneto con plurimi motivi d'appello, dei quali il testo non specifica il contenuto. In appello aveva inoltre proposto domanda cautelare incidentale per la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Prima della camera di consiglio, la parte appellante ha rinunciato alla domanda cautelare, motivando la rinuncia con la fissazione dell'udienza di merito della controversia per il 22 ottobre 2026. Le parti appellate, pur prendendo atto della rinuncia, hanno chiesto la condanna alle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; il giudice non procede tuttavia alla sua valutazione, avendo preso atto della rinuncia.

Massime di principio

  • Quando la parte appellante rinuncia alla domanda cautelare prima della camera di consiglio, il giudice prende atto della rinuncia senza esaminare i presupposti della tutela cautelare e senza definire le questioni di merito devolute con l'appello.
  • La rinuncia alla tutela cautelare, motivata dalla ravvicinata fissazione dell'udienza di merito, può giustificare la compensazione integrale delle spese della fase cautelare, anche se le parti appellate ne chiedono la liquidazione a carico dell'appellante.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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