Cassazione Civile, Ordinanza n. 30277/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di un lavoratore socialmente utile con una università pubblica. In primo grado era stata accolta la domanda del lavoratore e l'università era stata condannata a pagare differenze economiche per l'assegno integrativo previsto per i lavoratori socialmente utili, sul presupposto che nel calcolo la parte obbligata avesse escluso la tredicesima mensilità e l'indennità di ateneo. La Corte d'appello, su impugnazione dell'università, ha riformato la decisione di primo grado. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dall'università con adesione anche alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, redatta nelle forme dell'art. 390 c.p.c. come riformulato, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che, essendo la rinuncia accettata dalla controparte anche quanto alle spese, opera l'art. 391, comma 4, c.p.c. e non occorre una statuizione sul regolamento delle spese, rimesso all'intesa tra le parti. Infine ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 468/1997
È indicato come base normativa del trattamento integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, oggetto della controversia sul calcolo dell'importo.
art. 44 l. r. Sicilia n. 23/2002
È richiamato quale ulteriore base normativa regionale del trattamento integrativo controverso.
art. 390 c.p.c.
La Corte afferma che la rinuncia al ricorso è rituale perché redatta nelle forme prescritte dalla norma, come riformulata dal d.lgs. n. 149/2022.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
Poiché la rinuncia è stata accettata anche sulla regolazione delle spese, non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, che restano affidate all'intesa delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il contributo unificato aggiuntivo, ritenendo che la norma abbia natura sanzionatoria ed eccezionale e non si applichi alla pronuncia di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nelle forme prescritte dalla legge processuale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'accettazione della rinuncia da parte del resistente, anche in ordine alle spese, consente di non provvedere giudizialmente sul regolamento delle spese quando le parti lo abbiano rimesso alla loro intesa.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo per il rigetto o l'inammissibilità non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
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