Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05780/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a una ex socia di società di persone in relazione a tre cartelle concernenti tributi, sanzioni e interessi riferiti agli anni d'imposta 2005 e 2006. La contribuente ha contestato la pretesa sostenendo, da un lato, la nullità dell'intimazione per mancata valida notificazione delle cartelle presupposte e, in particolare, per l'asserita irregolarità della notifica di una cartella (mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa) e, dall'altro, la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, eccezione già proposta nei gradi di merito ma non esaminata dal giudice d'appello. Nel ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione di norme in tema di responsabilità dei soci di società di persone, notificazioni e onere della prova, assumendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la responsabilità solidale del socio invece di verificare la previa e rituale notifica delle cartelle; 2) omessa pronuncia sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi; 3) violazione delle norme sostanziali sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi tributari. La resistente ha resistito con controricorso. Prima dell'esame del ricorso è stata accolta l'istanza di rimessione in termini del difensore della ricorrente per un improvviso e documentato impedimento di salute che aveva determinato il tardivo deposito del ricorso e della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di rimessione in termini del difensore, ritenendo integrata una causa non imputabile per il tardivo deposito dovuta a improvviso e imprevedibile malore. Nel merito del ricorso ha rigettato il primo motivo, affermando che il socio illimitatamente responsabile di società di persone può essere destinatario dell'intimazione di pagamento e contestare anche gli atti presupposti non notificati o irregolarmente notificati insieme all'atto ricevuto; ha quindi ritenuto ultroneo esaminare ulteriormente la validità della notifica della cartella alla società. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice d'appello non si era pronunciato sull'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, specificamente dedotta. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, che riproponeva la medesima censura sotto diverso profilo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    consente la rimessione in termini in presenza di una causa non imputabile alla parte o al difensore, purché il fatto impeditivo sia esterno alla sfera di controllo e specificamente allegato e causalmente spiegato.

  • art. 369 c.p.c.

    termine perentorio di deposito del ricorso per cassazione e della copia conforme della sentenza impugnata

    il mancato deposito nel termine rende improcedibile il ricorso, salvo rimessione in termini per causa non imputabile.

  • art. 2267 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità del socio per le obbligazioni sociali.

  • art. 2291 c.c.

    la responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone opera anche nei rapporti tributari.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla disciplina della notificazione.

  • L. n. 890 del 1982

    richiamata dal ricorrente sulla notificazione a mezzo posta.

  • art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    la notifica alla società è ritenuta corretta quando il notificante attesti l'irreperibilità assoluta del destinatario presso la sede sociale e depositi l'atto in casa comunale con affissione dell'avviso all'albo del Comune, senza necessità di CAD.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'onere della prova in relazione alla ritualità della notificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    per le sanzioni tributarie non fondate su giudicato opera la prescrizione quinquennale, decorrente dall'iscrizione a ruolo o dall'atto di irrogazione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    gli interessi su obbligazioni tributarie sono soggetti a prescrizione quinquennale, quale obbligazione autonoma rispetto al debito principale.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    l'intimazione di pagamento sostituisce l'avviso di mora e precede l'azione esecutiva quando sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    il destinatario della cartella o dell'intimazione può impugnare anche gli atti presupposti non notificati o irregolarmente notificati, facendo valere i vizi propri di essi.

  • art. 2304 c.c.

    il socio è assoggettato all'esazione del debito sociale nei limiti in cui il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società.

  • art. 68 d.l. n. 18 del 2020

    richiamato dal giudice d'appello come proroga del termine di prescrizione per 24 mesi per crediti erariali nel contesto emergenziale.

Massime di principio

  • Il tardivo deposito del ricorso per cassazione può essere sanato con rimessione in termini solo se il mancato rispetto del termine derivi da una causa non imputabile, esterna alla sfera di controllo della parte o del difensore, specificamente allegata e idonea a spiegare il nesso causale con la decadenza.
  • La responsabilità solidale e illimitata dei soci di società di persone opera anche in materia tributaria, consentendo all'agente della riscossione di rivolgersi al socio per il debito sociale quando ricorrano i presupposti di legge.
  • Il socio destinatario dell'atto della riscossione può contestare, con l'impugnazione dell'atto notificatogli, anche gli atti presupposti non notificati o notificati irregolarmente, senza che sia preclusa la deduzione dei vizi propri di tali atti.
  • L'intimazione di pagamento può fungere da veicolo della conoscenza della pretesa tributaria e, in relazione ad essa, il contribuente può far valere anche le censure relative alla originaria cartella o all'atto impositivo presupposto.
  • Per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato e per gli interessi su obbligazioni tributarie opera, in via generale, la prescrizione quinquennale; il giudice che ometta di esaminare l'eccezione tempestivamente proposta incorre in vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.