Sentenza n. 8520/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda del visto di ingresso inoltrata dal ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento e di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del mancato riscontro alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, nonché l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento mediante fissazione dell'appuntamento ha eliminato l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il giudice non ha accertato nel merito l'illegittimità del silenzio né si è pronunciato sul rilascio del visto. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per chiedere l'attivazione del procedimento relativo al visto di ingresso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha eliminato l'interesse a una pronuncia di condanna a procedere.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione attiva il procedimento cui il ricorrente mirava, facendo venir meno l'utilità concreta di una pronuncia che le imponga di procedere.
- L'attivazione del procedimento amministrativo, mediante fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione dell'istanza, non equivale alla definizione favorevole della pratica e non comporta una decisione sul rilascio del titolo richiesto; essa rende però improcedibile la domanda giudiziale limitata all'accertamento dell'illegittimità del silenzio e alla condanna dell'amministrazione a procedere.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo sia valutato nel contesto dell'elevato numero di richieste gravanti sull'ufficio e della complessità dell'iter procedimentale previsto dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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