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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14874/2021 del 27/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006 relativo a contabilizzazione di operazioni ritenute inesistenti; censurate anche vizi formali dell'avviso (omessa motivazione, recepimento acritico del verbale della Guardia di Finanza) e violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova. In primo grado il ricorso fu accolto; la CTR Toscana, in appello, riformò la decisione ritenendo l'avviso adeguatamente motivato e assolto dall'Amministrazione l'onere della prova. La contribuente propose ricorso per cassazione articolando sette motivi, fra cui l'omessa comunicazione della data di udienza di trattazione dell'appello via PEC e vizi di motivazione e di ripartizione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla nullità della sentenza per mancata prova della comunicazione, a mezzo PEC, della data di trattazione dell'appello (mancava prova della ricevuta di accettazione/consegna). La Corte ha ritenuto che la comunicazione via PEC si perfeziona secondo le regole tecniche richiamate (ricevuta di accettazione da parte del mittente e ricevuta di avvenuta consegna/generazione da parte del gestore del destinatario) e che non grava sulla parte che eccepisce la mancata comunicazione l'onere di provare negativamente che la comunicazione non è pervenuta. Poiché nella vicenda permangono questioni di fatto rilevanti (onere della prova sulle operazioni inesistenti, valutazione di elementi probatori e incidenza di una sentenza penale), la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31

    Stabilisce l'obbligo di comunicazione della data di udienza per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio; l'omessa comunicazione almeno trenta giorni prima determina la nullità della decisione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Richiama l'art. 31 anche ai giudizi di impugnazione (appello) nel processo tributario: obbligo di comunicazione della data di trattazione anche in appello.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma ibis

    Norma applicata ratione temporis che regola le comunicazioni via PEC nel processo tributario e stabilisce il regime concernente il perfezionamento delle comunicazioni telematiche.

  • D.M. 26.4.2012 (Ministero delle Finanze), art. 7

    la comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D. 2. La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore

    Definisce le regole tecniche per la perfezione della comunicazione via PEC: la comunicazione si perfeziona con la ricevuta di accettazione da parte dell'ufficio mittente e con la resa disponibile del documento nella casella del destinatario (ricevuta di avvenuta consegna).

  • d.P.R. n. 68 del 2005, art. 6

    Prevede che il gestore PEC fornisca la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, la ricezione del messaggio nella casella del destinatario.

  • d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4 (conv. L. n. 221/2012)

    Norme che hanno disciplinato, nel processo civile e per analogia richiamata, il perfezionamento delle comunicazioni e notificazioni via PEC a cura delle cancellerie con riferimento alla data/ora di ricezione.

  • d.lgs. n. 156 del 2015 (introduzione art. 16bis d.lgs. 546/1992)

    Riforma successiva relativa alla disciplina delle comunicazioni telematiche nel processo tributario; tuttavia nel caso è stata applicata la normativa previgente ratione temporis.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1 (nn. 3,4,5)

    Prevedono i motivi di ricorso per cassazione (nullità per violazioni processuali, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, omesso esame di fatto decisivo): usati dalla ricorrente per dedurre vizi della sentenza di appello.

  • cod. civ., art. 2697

    Principio della prova delle allegazioni: chi allega un fatto ha l'onere di provarlo; la Corte sottolinea però che non può gravare sulla parte che eccepisce la mancata comunicazione l'onere di provare negativamente che la comunicazione non è avvenuta.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    Individua i casi tassativi di rimessione del processo al primo grado; la Corte ricorda che la nullità non sempre comporta retrocessione al primo giudice, salvo che siano necessari accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La comunicazione della data di udienza via PEC nel processo tributario si perfeziona solo con le ricevute tecniche previste: ricevuta di accettazione dall'ufficio mittente e ricevuta/avvenuta consegna resa disponibile dal gestore del destinatario; la mancata produzione di tali ricevute rende incerta l'efficacia della comunicazione.
  • La parte che eccepisce la mancata comunicazione non è tenuta a provare negativamente che la comunicazione non è avvenuta; grava invece sul soggetto che sostiene di aver comunicato fornire la prova delle ricevute tecniche.
  • L'omessa comunicazione della data di udienza (ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 546/1992) integra una nullità rilevante per il diritto di difesa e il contraddittorio e può determinare la cassazione della decisione di merito.
  • La dichiarazione di nullità della sentenza non comporta automaticamente la retrocessione al giudice di merito: se la Corte di cassazione può decidere la questione essendo di mero diritto senza nuovi accertamenti di fatto, può decidere; se invece permangono questioni di fatto, la causa va rinviata per nuovo esame.
  • In contestazioni su operazioni ritenute inesistenti, l'Amministrazione ha l'onere iniziale di fornire prove o presunzioni adeguate dell'infondatezza delle operazioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettiva esecuzione.
  • Quando si utilizza la PEC per comunicazioni processuali è opportuno conservare e produrre le ricevute tecniche (ricevuta di accettazione dal mittente e ricevuta di avvenuta consegna dal gestore del destinatario) per evitare il rischio di nullità processuali.

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