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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14873/2021 del 27/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le società avevano richiesto il rimborso di maggiori imposte (IRAP e IRPEF) versate per gli anni 2004-2005 a seguito della rettifica della qualificazione di alcune componenti reddituali, formalizzata con dichiarazioni integrative del 19 giugno 2007. L'Amministrazione non provvedeva e le società ricorrevano. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR li ha invece rigettati ritenendo decisive la tardiva presentazione delle dichiarazioni integrative e l'inammissibilità delle pretese fondate su dichiarazioni presentate oltre i termini. Le società hanno impugnato in Cassazione (R.G.N. 16791/2014) e hanno proposto separato ricorso per revocazione avverso la sentenza d'appello (R.G.N. 10666/2015). In Cassazione si è discusso se il rimborso spettasse autonomamente ai contribuenti ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973, indipendentemente dai termini e dagli effetti della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998, e se la CTR avesse erroneamente rigettato il rimborso fondandosi solo sul ritardo della dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla revocazione (R.G.N. 10666/2015) e ha compensato le spese relative. Quanto al ricorso principale (R.G.N. 16791/2014) ha respinto i primi due motivi ritenuti inammissibili o infondati, ma ha accolto il terzo motivo con il quale si censurava la valutazione della CTR che aveva ritenuto decisiva la tardività della dichiarazione integrativa. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n.13378/2016 secondo cui l'istanza di rimborso ex art.38 DPR 602/1973 è autonoma e soggetta al termine decadenziale di 48 mesi dal versamento, distinto dai termini per la dichiarazione integrativa ex art. 2 DPR 322/1998 (o dai termini di cui all'art.43 DPR 600/1973 nei casi di errori che arrecano danno all'Amministrazione). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame anche sul merito; le spese del ricorso di revocazione sono compensate. La Corte ha inoltre rilevato questioni processuali circa l'osservanza dell'onere di specificità in appello (art.53 d.lgs. 546/1992) e l'ammissibilità delle censure in cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 322/1998, art. 2 comma 8-bis

    La dichiarazione integrativa consente di emendare la dichiarazione dei redditi per correggere errori/omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; tuttavia i suoi termini e effetti sono distinti dall'istituto del rimborso previsto dall'art. 38 DPR 602/1973

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 38

    L'istanza di rimborso dei versamenti diretti è soggetta al termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento ed è autonoma rispetto alle modalità e ai termini della dichiarazione integrativa

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Per gli errori che possono arrecare danno all'Amministrazione, la possibilità di correggere la dichiarazione può essere esercitata nei termini stabiliti dall'art. 43; la Corte richiama questi termini per distinguere i casi rilevanti

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 53

    L'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione"; tuttavia, nel processo tributario, se l'Amministrazione in appello ribadisce le stesse ragioni già espresse in primo grado ciò può assolvere l'onere della specificità a causa del carattere devolutivo pieno dell'appello

  • Codice di procedura civile, art. 112

    L'omesso esame di questioni puramente processuali non integra automaticamente la pronuncia implicita prevista dall'art.112; l'omessa pronuncia riguarda invece domande ed eccezioni di merito

  • Codice di procedura civile, art. 395 (rectius: comma 1, n.4)

    Richiamato in relazione ai motivi di revocazione e ai presupposti per censurare un presunto errore di fatto nella sentenza impugnata

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Norma che disciplina i motivi di cassazione (vizi di diritto, d'asserita violazione di norme processuali e di merito quando ammissibili); diversi motivi dei ricorrenti sono formulati ai sensi di questo articolo

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016

    Chiarisce che la dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso sono due istituti distinti con termini diversi: la integrativa è esercitabile entro il termine per la dichiarazione del periodo successivo o nei termini di cui all'art.43 DPR 600/1973 per i casi di danno all'Amministrazione; il rimborso ex art.38 DPR 602/1973 è esercitabile entro 48 mesi dal versamento

Massime di principio

  • Il rimborso dei versamenti diretti (art. 38 DPR 602/1973) è autonomo dalla dichiarazione integrativa: il termine per il rimborso è quello decadenziale di 48 mesi dal versamento e non è sterilizzato dalla tardiva presentazione dell'integrativa
  • La dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis DPR 322/1998) ha finalità e termini propri (in genere fino alla scadenza per la dichiarazione del periodo successivo o nei limiti indicati dall'art.43 DPR 600/1973) e non sostituisce né estingue il diritto al rimborso ove previsto
  • In sede contenziosa il contribuente può contestare la pretesa dell'Amministrazione anche allegando errori nella dichiarazione originaria, indipendentemente dall'esito o dalla tempistica della integrativa
  • In appello l'Amministrazione che ripropone le stesse argomentazioni di primo grado può considerarsi adempiuta all'onere di specificità ex art.53 d.lgs. 546/1992, per il carattere devolutivo pieno dell'appello
  • L'omesso esame di questioni processuali non sempre configura omessa pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; tali omissioni possono tuttavia costituire vizio censurabile in altro modo (error in procedendo)
  • Nelle impugnazioni scegliere correttamente il rimedio: vizi di diritto o di procedura si impugnano in cassazione, l'errore di fatto della sentenza è rimesso a rimedi straordinari solo se ricorrono i presupposti (es. revocazione) e con i limiti di ammissibilità

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