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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14875/2021 del 27/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2004 per contabilizzazione di operazioni ritenute inesistenti. Il ricorso di merito denunciava vizi formali (omessa motivazione, nullità per aver recepito acriticamente il verbale di constatazione della Guardia di Finanza) e contestava la ripartizione dell'onere della prova; in primo grado il ricorrente aveva avuto successo, ma la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in appello, aveva riformato accogliendo l'Agenzia ritenendo adeguatamente motivato l'avviso e assolto l'onere probatorio dall'Amministrazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (nullità per omessa comunicazione della data di trattazione dell'appello) ritenendo che non risultasse la prova della rituale comunicazione via PEC alla parte. Per la Corte la comunicazione via PEC si perfeziona con la ricevuta di accettazione e con la ricevuta di avvenuta consegna (o resa disponibile nella casella) e, in assenza di prova di tali ricevute, non può essere posta a carico della parte l'onere di dimostrare la non ricezione. La mancata prova della comunicazione ha determinato la nullità della sentenza di merito. Poiché le questioni di merito richiedono accertamenti di fatto (es.: valutazione della rilevanza della sentenza penale, ripartizione dell'onere della prova, esame di circostanze fattuali non contestate), la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Norma base dei motivi di cassazione invocati: nullità e vizio di motivazione/omesso esame di fatto sono richiamati come censure ai sensi di tali lett. del 360 c.p.c.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    Prevede la comunicazione della data di udienza nel processo tributario quale garanzia del diritto di difesa; la sua inosservanza determina nullità della decisione se non sia assicurata la tempestiva conoscenza dell'udienza

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamo all'appello: le regole sulla comunicazione della data di trattazione si applicano anche al giudizio d'appello tributario

  • art. 16, comma ibis, d.lgs. n. 546/1992

    Norma che autorizzava l'uso della PEC per le comunicazioni nel processo tributario; è stata applicata ratione temporis per valutare il perfezionamento delle comunicazioni via PEC

  • D.M. 26.4.2012 (Ministero delle Finanze), art. 7

    la comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D. 2. La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento, informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore

    Stabilisce le regole tecniche per il perfezionamento della comunicazione via PEC: per il mittente è rilevante la ricevuta di accettazione, per il destinatario la ricezione/rendizione disponibile nella casella; la Corte la applica per affermare che, in mancanza di tali ricevute, la comunicazione non è provata

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Norme richiamate nella censura relativa all'errato utilizzo dei criteri probatori e della disciplina tributaria sui documenti contabili e fatture contestate

  • artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.

    Richiamati in relazione alla prova e alla prova testimoniale/documentale: indicano regole generali sull'onere della prova, sulle presunzioni e sui mezzi di prova

  • art. 113 e art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione al requisito di motivazione comprensibile e all'obbligo del giudice di esporre l'iter logico nella decisione; censurata la sentenza per motivazione insufficiente/contraddittoria

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di diritto di difesa e ragionevole durata del processo, come parametro costituzionale collegato alle censure sulla nullità processuale e sui rimedi

  • d.l. n. 98/2011 (art. 39 comma 8 lett. a), n. 2) e legge n. 111/2011

    Norme che hanno introdotto la possibilità di comunicazioni via PEC nel processo tributario, richiamate per individuare il regime applicabile ratione temporis

  • d.l. n. 179/2012 (art. 16 comma 4) e L. n. 221/2012

    Modifiche normative sul perfezionamento delle comunicazioni via PEC nel processo civile, richiamate analogicamente per il regime delle notificazioni/trasmissioni telematiche

  • d.P.R. n. 68/2005 (art. 6)

    Stabilisce che il gestore PEC fornisce la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) che prova la ricezione del messaggio; utilizzato per confermare la regola probatoria sulla PEC

Massime di principio

  • La comunicazione della data di udienza tramite PEC si considera perfezionata solo con le ricevute tecniche previste (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna/resa disponibile); in mancanza di tali ricevute la comunicazione non è provata e può determinare la nullità della decisione
  • La parte che lamenta la mancata comunicazione non ha l'onere di provare la negatività (cioè l'assenza della comunicazione); l'onere della prova circa l'avvenuta comunicazione grava su chi sostiene di averla effettuata
  • La nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'udienza può comportare la cassazione con rinvio quando, come nel caso di specie, sussistono questioni di fatto da rinnovare; se invece la questione è di mero diritto e non sono necessari accertamenti di merito, la Corte di legittimità può decidere direttamente senza rinvio per rispettare la ragionevole durata del processo
  • In materia tributaria, l'Amministrazione deve fornire prove idonee a fondare le presunzioni (ad es. di operazioni inesistenti); una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'effettiva esecuzione delle operazioni
  • La motivazione della decisione deve essere sufficiente, non apparente o contraddittoria: il giudice di merito è tenuto a spiegare l'iter logico, specialmente quando sono coinvolti accertamenti complessi o questioni probatorie
  • Le sentenze penali non producono automaticamente effetti nel processo tributario, ma possono costituire elemento di prova valutabile dal giudice tributario nell'ambito del suo apprezzamento di merito

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