Cassazione Civile, Sentenza n. 14716/2021 del 27/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda diversi rilievi mossi dall'Agenzia: 1) ai fini IVA, l'indetraibilità dell'imposta ricollegata a fatture emesse da società collegate in via anticipata e poi nuovamente fatturate al momento della effettiva cessione, con conseguente duplicazione delle detrazioni; 2) ai fini delle imposte sul reddito (IRPEG/ IRES), il recupero di interessi attivi presunti su finanziamenti concessi dalla ricorrente alla partecipata FBC Costruzioni; 3) il recupero di costi ritenuti non inerenti dall'Amministrazione (in particolare costi per acquisto di gas); 4) ai fini IVA, il diniego della detrazione relativa al costo del personale distaccato dalla s.p.a. ICIP per mancata documentazione del carattere soggettivamente/oggettivamente rilevante dell'operazione.
La decisione
La Corte ha pronunciato decisione mista: ha rigettato i motivi 1o, 7o e 8o (ossia ha ritenuto legittimo il recupero degli interessi attivi presunti sul finanziamento e ha confermato che il contribuente non ha superato la presunzione di legge circa la natura onerosa del mutuo), ma ha accolto i motivi 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 9o e 10o. In particolare: - ha cassato la parte della sentenza d'appello che aveva negato la rilevanza delle note di credito e aveva escluso la legittimità della detrazione per doppia fatturazione, rimandando al giudice di merito per riesaminare la questione alla luce dei principi sull'esigibilità IVA e sulla possibile neutralizzazione della detrazione mediante registrazione delle note di credito e sulla verifica di eventuale abuso o frode; - ha confermato la correttezza della presunzione di imponibilità degli interessi sui finanziamenti soci e il conseguente recupero; - ha ritenuto fondata l'osservazione circa l'insufficienza probatoria sull'inerenza dei costi per l'acquisto di gas e ha cassato la decisione su quel punto per nuovo esame; - ha ritenuto necessario riesaminare la questione del trattamento IVA del rimborso parziale del costo del personale distaccato alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia Ue (causa C-94/19), cassando anche su questo profilo e rinviando al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in più profili e rinviata per nuovo giudizio, con condanna alle spese di giudizio relative ai profili rinviati, come disposto.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA), articoli 6, comma 4; 19; 21, comma 7
L'art. 6, comma 4 disciplina l'esigibilità dell'IVA in caso di fatturazione anticipata o acconti: in tali casi l'imposta può diventare esigibile anche prima dell'esecuzione materiale dell'operazione; la detrazione è ammessa solo per imposte relative ad operazioni effettivamente rientranti nel campo di applicazione del tributo; l'art. 21 comma 7 consente rettifiche per fatturazioni inesatte, che possono neutralizzare precedenti detrazioni se correttamente documentate.
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), articoli corrispondenti alla sesta direttiva (art. 65 e altri richiamati)
La direttiva tutela il principio di neutralità dell'IVA e stabilisce che la fatturazione anticipata può rendere esigibile l'imposta se gli elementi della futura operazione sono noti e l'operazione appare certa; inoltre la direttiva impone il contrasto ad abusi e frodi, legittimando il diniego della detrazione se sussistono elementi oggettivi di abuso o frode.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico imposte sui redditi), articoli 45 e 163
L'art. 45, comma 2 stabilisce una presunzione in ordine alla natura onerosa dei finanziamenti da soci a società partecipate, e dunque alla sussistenza di interessi; l'art. 163 è richiamato nella discussione sul divieto di doppia imposizione e sulla determinazione del reddito.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 67
Richiamato in relazione al divieto di doppia imposizione e al coordinamento con le norme sull'IRPEF/IRPEG; la Corte ne ha considerato il principio unitamente alle norme fiscali sul reddito.
L. 11 marzo 1988, n. 67, articolo 8, comma 35
La norma nazionale escludeva la rilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale di una controllante alla controllata quando il rimborso si limitava al costo; la Corte ha richiamato la Corte di giustizia che ha ritenuto tale disciplina incompatibile con il diritto UE ove sussistano requisiti di reciprocità e condizionamento.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 26
Richiamato in tema di obblighi di ritenuta e della correlata posizione del soggetto finanziato: la normativa contribuisce a stabilire obblighi tributari in presenza di interessi corrispettivi su finanziamenti.
Codice di procedura civile, articoli 115, 167 e 416
Norme procedurali richiamate con riferimento alla correttezza della motivazione, agli oneri probatori e alle regole di impugnazione; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione del giudice d'appello alla luce di tali parametri.
Massime di principio
- La fatturazione anticipata o gli acconti possono rendere l'IVA esigibile e consentire la detrazione quando gli elementi essenziali dell'operazione sono noti e l'operazione appare certa; tuttavia la detrazione non può essere duplicata se successivamente si ricevono e registrano fatture definitive relative alla stessa quota dell'operazione.
- La registrazione di note di credito che annullano fatture antecedenti è rilevante per neutralizzare precedenti detrazioni IVA, ma il giudice deve valutare effettivamente la registrazione e gli effetti contabili; una valutazione sommaria è insufficiente.
- Le autorità devono verificare la ricorrenza di elementi oggettivi di abuso o frode prima di negare il diritto alla detrazione IVA; la mera irregolarità formale non basta se non vi sono indizi di uso fraudolento.
- Nei rapporti di finanziamento tra soci e società la legge pone una presunzione di onerosità (interessi); spetta al contribuente l'onere di provare l'assenza di interessi o la natura infruttifera del finanziamento con elementi concreti e non tautologici.
- Per la deducibilità o l'inerenza dei costi occorre un'adeguata prova documentale e contabile: fatture coerenti, bolle di consegna, registrazioni contabili e documentazione che colleghi il costo all'attività d'impresa sono essenziali.
- I rimborsi tra imprese del gruppo per distacco o prestito di personale possono essere rilevanti ai fini IVA se sussiste corrispondenza economica e condizionamento reciproco; disposizioni nazionali incompatibili con il diritto UE devono essere riesaminate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
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