Sentenza n. 1431/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro n. 1406/2025, pubblicata il 18/4/2025, nella causa iscritta al r.g. n. 1768/2022, munita di attestazione di conformità il 22/4/2025, notificata il 22/4/2025 al Ministero dell'Istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro n. 1406/2025, passata in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali attribuite al procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro n. 1406/2025, che aveva condannato l'Amministrazione scolastica al pagamento dei due terzi degli onorari del doppio grado di giudizio, liquidati in euro 1.338,50 per il primo grado ed euro 1.322,50 per l'appello, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2025 ai fini dell'esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava intervenuta l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pagare al ricorrente le somme liquidate dalla Corte di Appello, oltre agli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario, su istanza del ricorrente, dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha escluso la rivalutazione monetaria automatica, qualificando le somme giudizialmente liquidate come debito di valuta: la rivalutazione è riconoscibile soltanto se il creditore allega e dimostra il maggior danno non compensato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Ha inoltre riconosciuto, insieme all'importo del titolo, le spese, comprese quelle di registrazione, e i diritti e onorari per gli atti successivi al titolo funzionali al giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di agire per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1277 c.c.
Le somme giudizialmente liquidate, aventi ad oggetto una somma di denaro, sono assoggettate alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie e costituiscono debito di valuta.
art. 1224, comma 1, c.c.
In caso di ritardo nell'adempimento di un debito pecuniario sono dovuti gli interessi legali, nella misura prevista dalla legge.
art. 1224, comma 2, c.c.
La rivalutazione monetaria non è automatica per i debiti di valuta e può essere riconosciuta solo ove il creditore alleghi e dimostri un maggior danno non compensato dagli interessi legali.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione, che deve assicurare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudice civile.
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere su istanza della parte vittoriosa.
- Le somme di denaro liquidate in una sentenza costituiscono un debito di valuta; pertanto, la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, ma richiede la prova del maggior danno previsto dall'art. 1224, comma 2, c.c., non compensato dagli interessi legali.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute, oltre all'importo risultante dal titolo esecutivo, le spese di registrazione del titolo e i diritti e onorari relativi agli atti successivi funzionali all'introduzione del giudizio.
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