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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31297/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibili le istanze del Gaetani relative: (a) alla rescissione della condanna emessa dal Tribunale di Lucca il 6/02/2024, divenuta irrevocabile; (b) alla restituzione del termine per proporre appello contro la stessa sentenza. Il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata sottoscrizione da parte del Presidente (art. 546, comma 2 c.p.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 629-bis c.p.p.) in relazione alla ritenuta tardività delle istanze, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data di rilascio della copia (29/11/2004); 3) violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio d'appello; 4) violazione degli artt. 175 e 629-bis c.p.p. per mancata informazione da parte del difensore d'ufficio sull'esito del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (i) le censure sulla mancata sottoscrizione della sentenza costituiscono nullità relativa che non può essere proposta mediante le istanze di rescissione o di restituzione del termine se non concernono la "vocatio in iudicium"; tali questioni dovevano essere sollevate con i mezzi ordinari di impugnazione; (ii) il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione/restaurazione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento che ha definito il giudizio (avviso di esecuzione/ordine di carcerazione), perciò dal 18/09/2024 nel caso di specie; le istanze depositate il 29/12/2024 sono quindi tardive; (iii) la tardività ostava all'esame degli altri motivi; infine il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p., comma 2

    La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, se non giustificata da un impedimento legittimo e sottoscritta solo dall'estensore, configura una nullità relativa; tale nullità, però, non è proponibile mediante le istanze di rescissione o restituzione del termine salvo che riguardi la mancata chiamata in giudizio (vocatio in iudicium).

  • art. 629-bis c.p.p.

    "sentenza" (sostituita a "procedimento" dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    Il termine per proporre la richiesta di rescissione/restaurazione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità che lo ha emesso, condanna, ecc.), non dalla conoscenza del contenuto dettagliato degli atti; pertanto la notifica dell'ordine di esecuzione vale come momento iniziale del termine.

  • art. 420-bis c.p.p.

    La normativa riguarda la citazione a giudizio per il processo di appello; la mancata notificazione può rilevare solo se concretamente incide sulla conoscenza del procedimento e sulla tempestività delle impugnazioni o delle istanze di restituzione del termine.

  • art. 175 c.p.p.

    Le istanze di rescissione e di restituzione del termine sono finalizzate a verificare l'assenza di conoscenza del processo; questioni diverse dalla incolpevole mancata conoscenza non sono proponibili con tali rimedi.

  • art. 585 c.p.p.

    In caso di annullamento della sentenza-documento per la nullità relativa della sottoscrizione, i termini di impugnazione decorrerebbero dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza-documento (rilevante in sede di ricorso per cassazione, non nelle istanze ex artt. 175 e 629-bis).

  • art. 616 c.p.p.

    Permette la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stata applicata insieme alla condanna alla Cassa delle ammende per responsabilità del ricorrente.

Massime di principio

  • Le istanze di rescissione del giudicato e di restituzione del termine (artt. 175 e 629-bis c.p.p.) sono strumenti volti a dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento: non sono il mezzo per sollevare ogni nullità formale della sentenza che doveva essere dedotta con i normali mezzi di impugnazione.
  • La decorrenza del termine per proporre la richiesta di rescissione/restaurazione è collegata alla conoscenza dell'esistenza del provvedimento che ha definito il giudizio (ad es. notifica dell'ordine di esecuzione/ordine di carcerazione), non alla mera acquisizione della copia integrale della sentenza o degli atti.
  • Se si contesta la sottoscrizione della sentenza (nullità relativa), il rimedio corretto è il ricorso per cassazione volto ad ottenere l'annullamento della "sentenza-documento" e la riedizione formale; tale nullità non può essere utilmente invocata in istanze mirate a ripristinare termini scaduti salvo che impatti sulla vocatio in iudicium.
  • Problemi di mancata notificazione o di mancata informazione da parte del difensore possono giustificare richieste di restituzione del termine solo se provano l'effettiva e incolpevole ignoranza dell'esistenza del provvedimento entro i termini di legge.
  • In presenza di tardività manifestamente evidente, il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito dei singoli motivi successivi, con possibile condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa.

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