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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8561/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per cessione di circa un chilo di cocaina, deducendo: 1) vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità per assenza di sequestri e servizi di osservazione; 2) violazione di legge e omissione nell'assunzione di una prova decisiva; contestava inoltre l'interpretazione delle intercettazioni (in particolare la conversazione n. 40) e sosteneva di essere estranea o al più connivente rispetto alla condotta del compagno.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato sulla base delle indagini e delle intercettazioni, dalle quali risultava che l'imputata non si limitava a semplici indicazioni stradali ma era attivamente coinvolta nelle attività necessarie alle cessioni (accordi, modalità di presentazione per gli 'assaggi', ecc.). È richiamato il principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questione di fatto di competenza del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. La ricorrente non ha disarticolato il ragionamento della Corte territoriale ma ha solo proposto un'interpretazione alternativa, preclusa in questa sede. Inoltre la censura circa la mancata assunzione di prove decisive non è stata effettivamente sviluppata nel corpo del mezzo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata equitativamente, di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sanzionatoria contestata (cessione di sostanze stupefacenti). La Corte ha ritenuto provata la partecipazione dell'imputata alla condotta di spaccio sulla base delle intercettazioni e delle indagini.

  • codice di procedura penale, art. 616

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'imposizione delle spese processuali alla parte che ha proposto ricorso inammissibile; utilizzato anche come fondamento per la condanna alle spese e agli oneri connessi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della responsabilità e della misura delle sanzioni pecuniarie/ammende, con riferimento alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 50701/2016 (D'Andrea)

    Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01

    Giurisprudenza di riferimento che afferma il principio per cui l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni è, di norma, questione di fatto di competenza del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se emerge manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Offrire in sede di legittimità un'interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate senza dimostrare errori logici nella ricostruzione del giudice di merito è insufficiente e porta all'inammissibilità del ricorso.
  • Le censure circa l'omessa assunzione di una prova decisiva devono essere formulate con precisione nel corpo del mezzo e dimostrate; la mera enunciazione in rubrica o generiche affermazioni sono inidonee.
  • Per impugnare con efficacia una condanna fondata su indagini e intercettazioni è necessario indicare elementi concreti che compromettano l'attendibilità o la valutazione delle acquisizioni probatorie (es. contraddizioni, manipolazioni, vizi procedurali rilevanti), non solo una diversa interpretazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la quantificazione può avvenire in via equitativa salvo dolo o colpa grave.

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