Cassazione Civile, Ordinanza n. 01918/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente finale)
La controversia
La lite nasce da una domanda di ripetizione di somme addebitate in bolletta a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, proposta da una società utilizzatrice finale nei confronti di più fornitori di energia. Il Tribunale di Genova ha accolto la domanda, e la Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la società fornitrice ha proposto ricorso principale articolato in due motivi, che dalla sentenza risultano in sostanza centrati sulla dedotta carenza di legittimazione processuale del ricorrente per mancata produzione della procura notarile del rappresentante volontario e sulla mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso. Le società intimate hanno resistito e una di esse ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: difetto di motivazione e mancata sospensione in attesa della Corte costituzionale; pretesa inammissibilità/improcedibilità della domanda dell'utente finale; erroneo riconoscimento dei presupposti dell'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.; violazione delle norme UE e della disciplina interna sull'addizionale provinciale; erronea regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di legittimazione processuale attiva e per mancata produzione del provvedimento impugnato con la relata, ha rigettato il ricorso incidentale nel merito, ritenendo infondati i primi quattro motivi e manifestamente infondato il quinto, e ha disposto la condanna alle spese della ricorrente principale verso la controricorrente principale, compensando integralmente le spese tra le altre parti. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la società ricorrente aveva agito tramite un procuratore speciale senza produrre in giudizio la procura notarile da cui derivava il potere rappresentativo, rendendo impossibile verificare la legittimazione processuale; inoltre non aveva depositato, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, sicché non era superata la prova di resistenza sulla tempestività dell'impugnazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione apparente, alla mancata sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale, alla pretesa insussistenza dei presupposti dell'indebito e alla disciplina eurounitaria e interna dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, richiamando la propria giurisprudenza successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento; ha inoltre respinto la censura sulle spese, ribadendo il principio di soccombenza e l'ampia discrezionalità del giudice nella compensazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale nei confronti della controricorrente principale, mentre sono state compensate tra tutte le altre parti.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
Se il ricorso è proposto a mezzo di procuratore speciale o generale, la procura deve essere prodotta per consentire il controllo del corretto conferimento dei poteri rappresentativi; in mancanza il ricorso è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione impedisce il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e comporta improcedibilità/inammissibilità.
art. 325, comma 2, c.p.c.
La tempestività del ricorso va verificata rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata; senza la relata non è superata la prova di resistenza.
art. 370 c.p.c.
Il ricorso incidentale è tempestivo se notificato nel termine decorrente dalla notificazione del ricorso principale.
art. 2033 c.c.
È la norma evocata per l'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte non ne nega in astratto l'applicabilità, ma respinge le censure del ricorrente incidentale alla luce della giurisprudenza sopravvenuta sulla disciplina dell'addizionale provinciale.
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito è stata correttamente sorretta dal richiamo alla giurisprudenza recente della Cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della sentenza può essere integrata per relationem mediante richiamo alla giurisprudenza consolidata, se il richiamo consente di comprendere la ratio decidendi.
art. 295 c.p.c.
La Corte ha escluso la necessità di sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, ritenendo infondata la censura sulla mancata sospensione.
art. 91 c.p.c.
Si applica il principio di soccombenza: la parte integralmente soccombente va condannata alle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato uso di tale facoltà.
art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988
Costituisce la norma interna relativa all'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, oggetto della controversia e della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
È richiamata dal ricorrente incidentale per contestare la disciplina interna; la Corte reputa infondata la censura alla luce del proprio orientamento successivo alla pronuncia della Corte costituzionale e della Corte di giustizia.
art. 4, comma 3, TUE
È evocato come parametro del dovere di leale cooperazione e di adeguamento al diritto dell'Unione; la censura è respinta.
art. 288 TFUE
È citato in relazione all'efficacia delle direttive UE; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente incidentale sull'inefficacia orizzontale delle direttive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da un ente tramite procuratore speciale o generale, la procura rappresentativa deve essere prodotta agli atti: la sola indicazione degli estremi dell'atto non consente il controllo del potere di rappresentanza e determina inammissibilità per difetto di legittimazione processuale attiva.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la produzione della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica è necessaria per verificare il rispetto del termine breve di impugnazione; se tale documentazione manca, il ricorso è inammissibile o improcedibile.
- La motivazione della sentenza di merito non è apparente quando il giudice richiami la giurisprudenza di legittimità pertinente e la ratio decidendi sia ricostruibile dal rinvio effettuato; il richiamo per relationem può essere sufficiente.
- Il principio di soccombenza impone la condanna alle spese della parte integralmente soccombente; la mancata compensazione non richiede una specifica motivazione, essendo la compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- Le censure sulla debenza dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica devono essere valutate alla luce degli arresti sopravvenuti della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità che ne ha tratto le conseguenze sul piano della ripetizione dell'indebito.
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