Sentenza n. 1202/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto emesso dal Questore della Provincia di Asti in data 5/10/2026, notificato in data 15/3/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore di Asti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6 e 22 e seguenti del d.lgs. n. 286/1998, per erronea interpretazione e applicazione della disciplina sull'ingresso e soggiorno degli stranieri, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente bilanciato la condanna penale riportata con il suo inserimento familiare e lavorativo, tenendo conto degli effetti espulsivi e della cessazione della permanenza legittima sul territorio nazionale. Il ricorrente aveva patteggiato la pena di un anno e otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per maltrattamenti in famiglia commessi in presenza dei figli minori, con condotte vessatorie, minacce, percosse e lesioni ai danni della moglie, nonché con il mancato sostentamento economico del nucleo familiare. Aveva inoltre intrapreso un percorso di giustizia riparativa, partecipando soltanto ai primi due incontri e poi abbandonandolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha considerato la condanna patteggiata per maltrattamenti in famiglia un precedente penale ostativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha escluso che l'amministrazione abbia applicato un automatismo, rilevando che il provvedimento impugnato aveva esaminato concretamente la gravità delle condotte, il contesto familiare, la presenza di quattro figli minori, l'abbandono del percorso riabilitativo e la breve durata della permanenza dello straniero in Italia dal 2020. Secondo il Collegio, il reato commesso contraddiceva la pretesa di unità familiare, poiché il ricorrente aveva egli stesso compromesso la vita familiare mediante condotte vessatorie e il mancato sostegno economico, costringendo la moglie a ricorrere ad aiuti sociali. L'abbandono del percorso di giustizia riparativa è stato valutato come indice dell'assenza di una seria volontà di reintegrazione sociale e di resipiscenza. Anche l'inserimento lavorativo è stato ritenuto non decisivo, poiché non aveva favorito né il sostegno della famiglia né l'integrazione sociale. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente istruito e motivato, senza illogicità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parametro della disciplina relativa ai presupposti ostativi all'ingresso e al soggiorno dello straniero; il TAR ha ritenuto rilevante il precedente penale riportato dal ricorrente.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e al bilanciamento con la situazione familiare dello straniero.
art. 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disciplina relativa al titolo di soggiorno e alla sua utilizzabilità per lavoro subordinato.
artt. 22 e seguenti d.lgs. 286/1998
Richiamati con riferimento alla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, una condanna penale ostativa non impone necessariamente un automatismo decisorio: l'amministrazione deve valutare il contesto concreto e bilanciare la gravità del reato con gli elementi di inserimento familiare e lavorativo dello straniero.
- Nel bilanciamento relativo al permesso di soggiorno, la concreta gravità di una condanna per maltrattamenti in famiglia può prevalere sulle esigenze di unità familiare quando le stesse condotte del richiedente abbiano compromesso gravemente la vita familiare e inciso negativamente sui figli minori e sul sostentamento del nucleo.
- L'abbandono di un percorso di giustizia riparativa o riabilitativa può essere valutato dall'amministrazione come elemento negativo rispetto alla serietà della volontà di reintegrazione sociale e alla resipiscenza del richiedente.
- L'inserimento lavorativo e la presenza di legami familiari non determinano di per sé il diritto al permesso di soggiorno quando, alla luce della gravità del precedente penale e degli ulteriori elementi istruttori, non risultino sufficienti a dimostrare un effettivo percorso di integrazione e reinserimento sociale.
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