Sentenza n. 7833/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto all’atto introduttivo: - della nota prot. RI/2025/0045796 del 5 novembre 2025, con cui la Sovrintendenza Capitolina ha intimato di “riconsegnare l’area archeologica dello Stadio di Domiziano, libera da persone e cose, provvedendo al ripristino dello status quo ante e alla cessazione di ogni attività ad essa collegata (vendita biglietti, sito internet, social network ecc…), entro il termine perentorio di 30 giorni” e negato l’autorizzazione alla realizzazione degli eventi già comunicati dalla Società MKT 121 s.r.l. con nota acquisita al protocollo della Sovrintendenza RI/43214 del 21 ottobre 2025; nonché, per quanto occorrer possa, - dell’avviso pubblico “per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato (art. 134 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023) avente ad oggetto le attività di gestione, allestimento e manutenzione con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione dello Stadio di Domiziano”; - del verbale prot. RI/42377 del 16 ottobre 2025, richiamato nella nota del 5 novembre, nel quale è riportata la graduatoria con i punteggi assegnati dalla Commissione. quanto ai motivi aggiunti, depositati il 2 dicembre 2025: del provvedimento prot. 1222 del 11 novembre 2025, depositato nel presente giudizio in data 27 novembre 2025 e mai comunicato alla ricorrente, con cui la Sovrintendenza Capitolina, ha determinato “di individuare Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., P.Iva e C.F. 01643350489, con sede in Firenze, Via Pellicceria 10 cap 50123, quale partner privato per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico privato avente ad oggetto le attività di gestione, allestimento e manutenzione con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione dello Stadio di Domiziano”; nonché - dell’avviso pubblico “per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato (art. 134 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023) avente ad oggetto le attività di gestione, allestimento e manutenzione con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione dello Stadio di Domiziano” (prot. RI/2025/0017623) di cui alla Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale Rep. RI/466/2025 del 30 aprile 2025, prot. RI/17891/2025; - del verbale prot. RI/42377 del 16 ottobre 2025, richiamato nella nota del 5 novembre, nel quale è riportata la graduatoria con i punteggi assegnati dalla Commissione; - della nota prot. RI/2025/0045796 del 5 novembre 2025, con cui la Sovrintendenza Capitolina ha intimato di “riconsegnare l’area archeologica dello Stadio di Domiziano, libera da persone e cose, provvedendo al ripristino dello status quo ante e alla cessazione di ogni attività ad essa collegata (vendita biglietti, sito internet, social network ecc…), entro il termine perentorio di 30 giorni” e negato l’autorizzazione alla realizzazione degli eventi già comunicati dalla Società MKT 121 S.r.l. con nota acquisita al protocollo della Sovrintendenza RI/43214 del 21 ottobre 2025; nonché - per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro; - per il risarcimento danni in forma specifica, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente monetario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di riconsegna dell'area archeologica dello Stadio di Domiziano, diniego di autorizzazione agli eventi programmati e individuazione di altro partner privato mediante partenariato speciale pubblico-privato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota con cui la Sovrintendenza Capitolina le aveva intimato di riconsegnare l'area archeologica libera da persone e cose, ripristinare lo status quo ante e cessare le attività connesse alla gestione, negando contestualmente l'autorizzazione agli eventi programmati. Ha inoltre contestato l'avviso pubblico e il verbale recante la graduatoria della procedura per l'attivazione di un partenariato speciale pubblico-privato. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione con cui era stata individuata quale partner privato un'altra società, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento in forma specifica. Ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché violazione dell'art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che la gestione temporanea affidatale con la determinazione del 30 aprile 2025 sarebbe proseguita fino alla conclusione effettiva della procedura e che la graduatoria, contenendo la previsione della trasmissione al responsabile del procedimento per gli atti conseguenti, non avrebbe ancora determinato la conclusione della procedura. Ha inoltre affermato che la propria posizione fosse esclusiva, poiché disponeva dei locali privati adiacenti al sito, utilizzati per l'accesso, la biglietteria, il bookshop, la caffetteria e i servizi igienici, e che l'individuazione di altro partner non avrebbe garantito l'accessibilità al sito, anche per le persone con disabilità. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di rilascio del bene, ritenendola appartenente alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto all'ordine di riconsegna, ha ritenuto che la precedente concessione fosse cessata dopo la proroga collegata all'emergenza pandemica e che la determinazione del 30 aprile 2025 avesse attribuito alla ricorrente soltanto una gestione temporanea, limitata al tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di partenariato. La procedura si è conclusa con la determinazione dell'11 novembre 2025, con la quale è stato individuato il nuovo partner; da tale data è quindi venuto meno il titolo temporaneo della ricorrente all'occupazione dell'area. La Sovrintendenza era pertanto legittimata a riacquisire la disponibilità del sito e a non autorizzare gli eventi programmati, in assenza di un rapporto concessorio ancora efficace con la ricorrente. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha escluso che la disponibilità dei locali privati adiacenti conferisse alla ricorrente una posizione esclusiva: l'accesso al sito avviene tramite una scala e un'area antistante di proprietà comunale, mentre i locali privati erano destinati a biglietteria e servizi ulteriori. Le eventuali criticità relative all'accesso e ai servizi avrebbero dovuto essere contestate impugnando tempestivamente l'avviso pubblico; la ricorrente, invece, aveva partecipato alla procedura presentando la propria offerta. Il giudice ha quindi ritenuto infondate le censure contro la scelta del nuovo partner, senza accogliere le pretese di annullamento, subentro o risarcimento in forma specifica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 1.500 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 134, comma 2, d.lgs. 36/2023
forma speciale di partenariato pubblico-privato
La procedura è stata utilizzata per individuare il partner privato cui affidare gestione, allestimento e manutenzione dell'area archeologica con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione.
art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023
La violazione della disposizione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il TAR ha ritenuto infondate le relative censure.
art. 97 Cost.
La ricorrente ha invocato i principi di imparzialità e buon andamento, ma il TAR non ha ravvisato la loro violazione.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione è stato dedotto, ma il TAR ha ritenuto legittimi gli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione attribuisce a un precedente gestore una gestione temporanea espressamente limitata al tempo necessario alla conclusione di una procedura selettiva, l’individuazione del nuovo partner determina il venir meno del titolo temporaneo del gestore uscente e legittima l’amministrazione a richiedere la riconsegna del bene pubblico.
- In assenza di un rapporto concessorio ancora efficace, l’amministrazione può negare al precedente gestore l’autorizzazione allo svolgimento di eventi programmati presso il bene pubblico.
- La disponibilità da parte di un operatore economico di locali privati adiacenti a un sito pubblico non attribuisce una posizione esclusiva nella gestione o nell’accesso al sito quando l’accesso principale avvenga attraverso spazi e strutture di proprietà pubblica.
- Le criticità relative alle modalità di accesso e alla fruizione di un bene pubblico devono essere contestate mediante tempestiva impugnazione dell’avviso di selezione, quando il concorrente partecipi comunque alla procedura e presenti un’offerta.
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