Cassazione Civile, Ordinanza n. 30247/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per maggiore IRPEF relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, dopo che gli avvisi di accertamento presupposti erano divenuti definitivi perché non opposti. In sede di legittimità l'Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente, sostenendo: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, perché il giudice di rinvio non si sarebbe conformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e avrebbe motivato in modo apparente sulla qualificazione della notifica come irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. anziché irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 221 c.p.c., poiché la CTR avrebbe ignorato il contenuto della relata di notifica, nella quale il messo attestava ricerche svolte presso anagrafe e in loco e il deposito dell'atto in casa comunale, attribuendo al contribuente una prova contraria non idonea a superare la fede privilegiata dell'atto pubblico.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, raggiungesse il minimo costituzionale, escludendo così il vizio di motivazione apparente e la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Tuttavia ha accolto la censura relativa alla relata di notifica, affermando che il giudice di merito non aveva correttamente considerato l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e delle attestazioni del messo notificatore circa le ricerche eseguite e il deposito presso la casa comunale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte; non è però ravvisata nel caso concreto una sua violazione per il solo fatto che la CTR abbia qualificato diversamente la fattispecie notificatoria sulla base delle risultanze di causa
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio processuale dedotto in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)
disciplina la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario, dopo le ricerche nel comune del domicilio fiscale
art. 140 c.p.c.
disciplina applicabile quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso indirizzo conosciuto, con esito diverso rispetto all'irreperibilità assoluta
art. 2699 c.c.
richiamato per qualificare la relata di notifica come atto pubblico
art. 2700 c.c.
la fede privilegiata copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ma non il contenuto intrinseco o valutazioni personali, che possono essere contrastate con prova contraria nei limiti di legge
art. 221 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla querela di falso e alla contestazione della relata
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e impedisce il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomento di parte.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la corretta qualificazione della fattispecie concreta dipende dalle risultanze di causa e dalla motivazione adottata sul punto.
- In materia di notificazione degli atti tributari, occorre distinguere tra irreperibilità temporanea del destinatario, che impone il ricorso alla disciplina dell'art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta, che richiede le ricerche previste dall'art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973.
- La relata di notifica è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come compiuti o avvenuti in sua presenza; non copre invece le valutazioni soggettive o il contenuto intrinseco delle dichiarazioni, che possono essere contestati con prova contraria.
- Certificati anagrafici e risultanze formali di residenza non escludono, di per sé, la divergenza tra dato anagrafico e accertamento in loco compiuto dal messo notificatore, quando quest'ultimo sia ritualmente attestato nella relata.
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