Sentenza n. 932/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio che aveva disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava l’esclusione della candidata dalla procedura di reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico disciplinata dal decreto ministeriale n. 107 del 2023. Il TAR aveva accolto il ricorso, riconoscendo la legittimazione della candidata a partecipare alla procedura sulla base di un’interpretazione estensiva della locuzione “giudizio pendente”, ritenuta comprensiva anche dei ricorsi per revocazione. Nonostante l’accoglimento, il TAR aveva compensato integralmente le spese di lite, richiamando l’assoluta novità della questione. L’appello è stato proposto esclusivamente contro tale capo della sentenza. L’appellante ha contestato la compensazione deducendo, in particolare, che l’integrale accoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la condanna dell’amministrazione soccombente, nonché la violazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha affermato che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale può disporne la compensazione in presenza di giusti motivi, purché non condanni alle spese la parte vittoriosa e non adotti statuizioni abnormi. Nel caso concreto, la compensazione era adeguatamente giustificata dall’oggettiva novità e complessità della questione, riferita a una disciplina straordinaria di recente introduzione e alla ricostruzione interpretativa della nozione di “giudizio pendente”, non definita dal codice del processo amministrativo e collegata anche alla rilevanza delle impugnazioni straordinarie. La novità della questione doveva essere valutata al momento della proposizione del ricorso, senza considerare orientamenti giurisprudenziali successivi. L’accoglimento del ricorso di primo grado non imponeva automaticamente la condanna alle spese dell’amministrazione, poiché il principio di soccombenza non ha carattere assoluto. Sono state inoltre respinte le censure fondate sul decreto ministeriale n. 55 del 2014 e sui minimi tariffari, perché non vi era stata alcuna liquidazione delle spese, ma una compensazione integrale; pertanto, i parametri forensi non erano applicabili. Anche le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, considerata la costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
Consente al giudice di compensare, anche integralmente, le spese di lite in presenza di giusti motivi; nel processo amministrativo il principio della soccombenza non opera in termini assoluti.
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Rileva nel quadro della disciplina straordinaria applicabile alla procedura e contribuisce all’incertezza interpretativa sulla nozione di “giudizio pendente”.
d.m. n. 107 del 2023
Disciplina la procedura di reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico e imponeva una ricostruzione interpretativa della nozione di “giudizio pendente”.
d.m. n. 55 del 2014
Non è applicabile per contestare la compensazione integrale delle spese, poiché in assenza di liquidazione non vengono in rilievo i parametri forensi né i minimi tariffari.
Massime di principio
- La regolazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio è censurabile solo quando comporti la condanna alle spese della parte vittoriosa o dia luogo a una statuizione abnorme.
- Nel processo amministrativo, l’accoglimento integrale del ricorso non impone automaticamente la condanna alle spese della parte soccombente: la compensazione è legittima quando ricorrano giusti motivi, tra cui l’oggettiva incertezza normativa o interpretativa e la novità della questione.
- La novità e l’incertezza della questione giustificative della compensazione devono essere valutate con riferimento al momento della proposizione del ricorso, senza attribuire rilievo decisivo agli eventuali orientamenti giurisprudenziali consolidatisi successivamente.
- I parametri forensi e i minimi tariffari rilevano ai fini della liquidazione delle spese, ma non sono applicabili quando il giudice disponga la compensazione integrale senza procedere ad alcuna liquidazione.
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