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direttiva

Direttiva 2000/73

Direttiva 2000/73/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/73/CE aggiorna al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE sui dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa per veicoli a due o tre ruote. Introduce l’ammissione di alcuni dispositivi già omologati per altre categorie di veicoli, consente l’installazione facoltativa di ulteriori luci su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri e allinea alcune prescrizioni tecniche. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 dicembre 2001 e applicarle dal 1° gennaio 2002, con effetti differenziati per l’omologazione e la commercializzazione dei nuovi tipi di veicolo.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote disciplinati dalla direttiva 93/92/CEE, nell’ambito del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Riguarda in particolare motocicli, ciclomotori, tricicli, quadricicli leggeri e motocicli con sidecar, nonché l’installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa su tali veicoli. Sono previste aperture all’uso di dispositivi omologati per veicoli delle categorie M1 e N1 e per motocicli ai sensi della direttiva 97/24/CE; alcune modifiche testuali riguardano esclusivamente le versioni linguistiche inglese e neerlandese/olandese.

Adeguamento tecnico della disciplina sull’illuminazione dei veicoli a due o tre ruote

La direttiva 2000/73/CE della Commissione interviene come atto di adeguamento tecnico della direttiva 93/92/CEE, nell’ambito del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote istituito dalla direttiva 92/61/CEE. Il provvedimento mira a precisare e integrare le prescrizioni sui dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, tenendo conto dell’evoluzione tecnica e della necessità di un migliore coordinamento del sistema di omologazione completa.

Obiettivi e finalità

La finalità principale è consentire l’uso, su talune categorie di veicoli a due o tre ruote, di dispositivi già omologati per altre categorie di veicoli, purché conformi alle direttive applicabili. La direttiva intende inoltre completare la disciplina esistente con prescrizioni specifiche per alcuni dispositivi facoltativi, nonché uniformare alcuni profili redazionali e tecnici degli allegati della direttiva 93/92/CEE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i veicoli a motore a due o tre ruote soggetti alla direttiva 93/92/CEE, cioè, in concreto, motocicli, ciclomotori, tricicli, quadricicli leggeri e motocicli con sidecar. Le modifiche incidono sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e sulla relativa omologazione CE. Sono richiamati dispositivi omologati per motocicli ai sensi della direttiva 97/24/CE e per veicoli delle categorie M1 e N1 ai sensi delle direttive 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE e 77/539/CEE.

Modifiche agli allegati della direttiva 93/92/CEE

L’articolo 1 dispone la sostituzione o integrazione degli allegati da II a VI della direttiva 93/92/CEE. Nell’allegato II e negli allegati III, IV, V e VI viene ampliata la possibilità di utilizzare, su determinate categorie di veicoli a due o tre ruote, dispositivi già omologati per veicoli M1 e N1 o per motocicli. In tal modo la direttiva favorisce l’armonizzazione tecnica e riduce la necessità di sviluppare componenti specifici quando esistano già dispositivi conformi.

Nuovi dispositivi e prescrizioni tecniche

L’allegato III è integrato con la previsione di quattro dispositivi ulteriori per ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri:

  • proiettore fendinebbia anteriore;
  • luce posteriore per nebbia;
  • proiettore di retromarcia;
  • segnalazione d’emergenza. Per tali dispositivi sono introdotte prescrizioni tecniche autonome, che rinviano alle regole dell’allegato VI. Vengono inoltre aggiornate alcune prescrizioni di orientamento dei catadiottri e le regole sulla distanza minima tra i bordi interni delle superfici illuminanti, fissata in linea generale a 500 mm, con riduzione a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm.

Obblighi degli Stati membri e regime applicabile dal 2002

L’articolo 2 contiene le disposizioni di risultato che vincolano gli Stati membri. A decorrere dal 1° gennaio 2002 essi non possono:

  • negare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote;
  • negare l’immatricolazione;
  • vietare la vendita o l’immissione in circolazione per motivi connessi all’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, se sono rispettate le prescrizioni della direttiva 93/92/CEE come modificata. A decorrere dal 1° luglio 2002 gli Stati membri devono invece negare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote non conforme, sempre con riferimento ai dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. Ne deriva un meccanismo di progressiva applicazione del divieto di commercializzazione dei tipi non conformi.

Recepimento, pubblicazione e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2001. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° gennaio 2002. Il testo nazionale deve contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredato all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Profili pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore automotive la direttiva è rilevante perché amplia i componenti tecnicamente ammissibili e consente il riutilizzo di dispositivi già omologati per altre categorie di veicoli. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese produttrici, importatrici o distributrici, i punti chiave sono il coordinamento con il sistema di omologazione CE, la verifica della conformità dei nuovi tipi di veicolo dopo le date di applicazione e l’adeguamento documentale e tecnico entro i termini di recepimento fissati al 31 dicembre 2001.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 93/92/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da II a VI della direttiva 93/92/CEE conformemente all’allegato della direttiva 2000/73/CE, per adeguare la normativa al progresso tecnico.

Riconoscimento di dispositivi omologati per altre categorie di veicoli

Negli allegati II, III, IV, V e VI si stabilisce che taluni dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa omologati per motocicli ai sensi della direttiva 97/24/CE o per veicoli delle categorie M1 e N1 ai sensi delle direttive 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE e 77/539/CEE sono ammessi anche su ciclomotori, ciclomotori a tre ruote, quadricicli leggeri, motocicli, motocicli con sidecar e tricicli, secondo il caso.

Nuovi dispositivi ammessi su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri

L’allegato III integra l’elenco dei dispositivi installabili facoltativamente includendo proiettore fendinebbia anteriore, luce posteriore per nebbia, proiettore di retromarcia e segnalazione d’emergenza; per tali dispositivi sono aggiunte prescrizioni tecniche specifiche richiamando, per rinvio, i punti corrispondenti dell’allegato VI.

Aggiornamento di prescrizioni tecniche di orientamento e distanze

Sono sostituiti alcuni punti tecnici, tra cui le regole sull’orientamento dei catadiottri nell’allegato II e la distanza minima tra i bordi interni delle superfici illuminanti, fissata a 500 mm, riducibile a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm, negli allegati III e VI.

Obblighi degli Stati membri dal 1° gennaio 2002 e dal 1° luglio 2002

Ai sensi dell’articolo 2, dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a due o tre ruote per motivi relativi ai dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, se conformi alla direttiva modificata; dal 1° luglio 2002 devono invece negare l’omologazione CE dei nuovi tipi non conformi.

Recepimento, pubblicazione e comunicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2001 e di applicarle dal 1° gennaio 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradalenormazione tecnica

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