Direttiva 2000/72
Direttiva 2000/72/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/72/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE sui cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. L’intervento chiarisce che, nelle prove di stabilità su superficie inclinata, l’inclinazione trasversale e quella longitudinale devono essere effettuate separatamente. La direttiva fissa inoltre i termini a partire dai quali gli Stati membri non possono più negare l’omologazione o la commercializzazione di veicoli conformi e devono invece rifiutare l’omologazione dei nuovi tipi non conformi, e impone il recepimento entro il 31 dicembre 2001.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sui cavalletti dei veicoli a motore a due ruote, con precisazione delle prove di stabilità su superficie inclinata.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore a due ruote soggetti al sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE, in particolare alla disciplina tecnica sui cavalletti prevista dalla direttiva 93/31/CEE. Rileva per gli Stati membri quanto alle procedure di omologazione CE, immatricolazione, vendita e immissione in circolazione dei veicoli. La direttiva opera nel contesto del SEE ed è destinata agli Stati membri.
Direttiva 2000/72/CE: adeguamento tecnico della disciplina sui cavalletti dei veicoli a motore a due ruote
La direttiva interviene sul sistema di omologazione CE dei veicoli a motore a due o a tre ruote, aggiornando la direttiva 93/31/CEE relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. Il provvedimento risponde all’evoluzione tecnica e mira a precisare alcune prescrizioni necessarie al corretto funzionamento del sistema di omologazione completa.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la direttiva 93/31/CEE costituisce una direttiva particolare del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. La Commissione segnala che il progresso tecnico rende opportuno integrare e precisare le prescrizioni in materia di prove di stabilità, in particolare chiarendo la modalità di esecuzione delle prove su superficie inclinata.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i cavalletti dei veicoli a motore a due ruote nell’ambito delle procedure di omologazione CE. Le sue conseguenze operative si riflettono su:
- omologazione CE dei tipi di veicolo;
- immatricolazione;
- vendita;
- immissione in circolazione.
Essa si inserisce nel quadro della direttiva 92/61/CEE e modifica la direttiva 93/31/CEE. È espressamente qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica tecnica introdotta
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 93/31/CEE secondo l’allegato della direttiva 2000/72/CE. La modifica sostituisce il punto 6.2.2 e precisa che:
- alla piattaforma di stazionamento deve essere conferita l’inclinazione trasversale minima (IT);
- successivamente, separatamente, deve essere conferita l’inclinazione longitudinale minima (IL);
- tali valori devono essere applicati secondo la tabella richiamata nel testo tecnico;
- la disposizione rinvia alle figure 1a, 1b e 2.
Effetti per gli Stati membri e per gli operatori
L’articolo 2 stabilisce un meccanismo di applicazione graduale:
- dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione di veicoli a motore a due ruote per motivi attinenti al cavalletto, se il componente è conforme alla direttiva 93/31/CEE come modificata;
- dal 1° luglio 2002 gli Stati membri devono invece negare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote che non rispetti le prescrizioni tecniche aggiornate in materia di cavalletto.
Per gli operatori economici, la direttiva rileva quindi sia come standard tecnico da rispettare per la conformità dei nuovi tipi di veicolo, sia come limite ai motivi di rifiuto delle autorità nazionali una volta decorse le date previste.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2001 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure devono essere applicate dal 1° gennaio 2002.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle forme e sui mezzi di recepimento, ma impone alcune condizioni formali:
- le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;
- il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno deve essere comunicato alla Commissione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale nei termini fissati.
Disposizioni principali
Adeguamento dell’allegato tecnico
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della direttiva 93/31/CEE conformemente all’allegato della direttiva 2000/72/CE. L’allegato sostituisce il punto 6.2.2, prevedendo che alla piattaforma di stazionamento sia conferita prima l’inclinazione trasversale minima (IT) e, separatamente, l’inclinazione longitudinale minima (IL), secondo la tabella indicata nel testo tecnico.
Riconoscimento dei veicoli conformi dal 1° gennaio 2002
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote, né negarne l’immatricolazione o vietarne la vendita o l’immissione in circolazione, per motivi attinenti al cavalletto, se questo è conforme alla direttiva 93/31/CEE come modificata.
Obbligo di rifiuto per i nuovi tipi non conformi dal 1° luglio 2002
L’articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che dal 1° luglio 2002 gli Stati membri devono negare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote per motivi riguardanti il cavalletto, se le prescrizioni della direttiva 93/31/CEE, come modificata, non sono rispettate.
Recepimento nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1° gennaio 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Come è indicizzato
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