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Direttiva 2000/75

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Normativa europea32000L0075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell'Unione per contrastare e eradicare la febbre catarrale degli ovini, stabilendo obblighi di notifica, misure immediate in caso di sospetto e di conferma, zone di protezione e sorveglianza, regole sulla vaccinazione e sui movimenti degli animali. Essa demanda molte misure tecniche alla Commissione tramite comitato veterinario permanente, ma impone agli Stati membri un risultato preciso in termini di prevenzione, contenimento ed eliminazione dei focolai. Il recepimento deve avvenire entro il 1o gennaio 2002.

Norme specifiche dell'Unione per il controllo, la lotta e l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini (bluetongue)

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, tramite gli obblighi di recepimento, alle autorità competenti nazionali chiamate a prevenire, notificare, contenere ed eradicare la febbre catarrale degli ovini. Riguarda le aziende in cui sono allevati o soggiornano animali appartenenti a specie ricettive, cioè tutti i ruminanti, nonché i movimenti di tali animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da/verso zone soggette a restrizioni; include anche le attività dei laboratori nazionali e del laboratorio comunitario di riferimento. Sono previste esclusioni e adattamenti per gli animali selvatici e per le riserve naturali, con eventuali disposizioni specifiche da adottare secondo la procedura del comitato.

Direttiva 2000/75/CE sulla lotta e l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini

La direttiva 2000/75/CE istituisce un quadro armonizzato per il controllo, la lotta e l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini (bluetongue), malattia virale trasmessa da vettori che colpisce specie ruminanti. Il testo si inserisce nel sistema delle misure veterinarie dell'Unione e richiama, per analogia e per adattamento, modelli già previsti per altre epizoozie, con forte ricorso alla cooperazione tra Stati membri e Commissione.

Finalità e logica dell'intervento

La direttiva mira a garantire una risposta rapida e coordinata ai focolai, imponendo agli Stati membri un obbligo di risultato: prevenire la diffusione del virus, contenere i focolai e favorirne l'eradicazione. Il legislatore unionale lascia agli Stati la scelta delle forme attuative, ma vincola ampiamente le autorità nazionali sui contenuti minimi delle misure, rinviando numerosi dettagli tecnici alla procedura del comitato veterinario permanente.

Ambito di applicazione e definizioni

L'ambito materiale riguarda le aziende in cui sono allevati o soggiornano animali appartenenti a specie ricettive, cioè i ruminanti, nonché i movimenti degli animali e del materiale germinale da e verso le aree sottoposte a restrizioni. L'articolo 2 fornisce le definizioni essenziali per l'applicazione uniforme: azienda, specie ricettiva, animali, proprietario o detentore, vettore, sospetto, conferma dell'infezione, autorità competente e veterinario ufficiale.

Obblighi di notifica e intervento in caso di sospetto

L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire la notifica obbligatoria e immediata del sospetto o della conferma della presenza del virus. In presenza di animali sospetti in un'azienda situata in una regione non soggetta a restrizioni, il veterinario ufficiale deve attivare subito i mezzi di indagine ufficiali per confermare o escludere la malattia.

In caso di sospetto notificato, l'articolo 4 richiede almeno:

  • la vigilanza ufficiale dell'azienda;
  • il censimento degli animali, con aggiornamento continuo e possibilità di controllo;
  • il censimento dei luoghi favorevoli alla sopravvivenza o alla riproduzione del vettore;
  • un'indagine epidemiologica ai sensi dell'articolo 7;
  • visite regolari con esame clinico approfondito o autopsia e, se necessario, test di laboratorio;
  • il divieto di movimenti di animali da e verso l'azienda;
  • il confinamento degli animali nelle ore di attività dei vettori, se fattibile;
  • trattamenti insetticidi autorizzati sugli animali e negli ambienti di stabulazione;
  • la distruzione, eliminazione, incenerimento o seppellimento dei cadaveri secondo la direttiva 90/667/CEE.

Il proprietario o detentore deve, nell'attesa dell'attuazione delle misure ufficiali, adottare tutte le misure conservative necessarie. Le misure possono essere estese ad altre aziende in caso di rischio di contaminazione e possono essere previste regole specifiche per le riserve naturali con animali allo stato brado. Le misure sono revocate solo quando il sospetto sia escluso dall'autorità competente.

Misure in caso di conferma dell'infezione

Quando la malattia è ufficialmente confermata, l'articolo 6 impone al veterinario ufficiale di disporre gli abbattimenti ritenuti necessari, informandone la Commissione, e la distruzione dei cadaveri secondo la direttiva 90/667/CEE. Le misure dell'articolo 4 devono essere estese alle aziende entro un raggio di 20 km intorno all'azienda infetta, raggio compreso nella zona di protezione. Inoltre, devono essere applicate le disposizioni adottate secondo la procedura comitologica, in particolare per eventuali programmi di vaccinazione o misure alternative; in caso di necessità, lo Stato membro può avviare un programma di vaccinazione, informandone la Commissione.

La zona dei 20 km può essere ampliata o ridotta dall'autorità competente in funzione di circostanze epidemiologiche, geografiche, ecologiche o meteorologiche. Se la zona interessa più Stati membri, le autorità competenti devono cooperare per delimitarla, con possibile intervento della procedura di comitato.

Indagine epidemiologica e cellule di crisi

L'indagine epidemiologica, disciplinata dall'articolo 7, deve riguardare la durata probabile della presenza della malattia, l'origine del focolaio, le aziende potenzialmente collegate, la presenza e distribuzione dei vettori, nonché i movimenti di animali e di cadaveri. Per assicurare il coordinamento immediato delle misure, la direttiva istituisce una cellula di crisi; le regole generali per le cellule di crisi nazionali e comunitarie sono demandate alla procedura prevista dall'articolo 20, paragrafo 2.

Zone di protezione e di sorveglianza

L'articolo 8 impone agli Stati membri di delimitare, oltre alle misure di cui all'articolo 6, una zona di protezione e una zona di sorveglianza. La zona di protezione deve avere un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta; la zona di sorveglianza deve estendersi per almeno 50 km oltre il limite della zona di protezione e, nei dodici mesi precedenti, non deve essere stata oggetto di vaccinazione.

La delimitazione deve tener conto di fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizooziologici e delle strutture di controllo. Se le zone ricadono in più Stati membri, è richiesta cooperazione tra le autorità competenti; in caso di necessità, la delimitazione è definita o modificata secondo la procedura del comitato su richiesta motivata dello Stato membro interessato.

Regime delle misure nelle zone

Nella zona di protezione, l'articolo 9 richiede:

  • l'identificazione di tutte le aziende con animali;
  • un programma di sorveglianza epidemiologica basato su gruppi di bovini di riferimento o, in loro assenza, altre specie di ruminanti, e sulla sorveglianza dei vettori;
  • il divieto di uscita degli animali dalla zona, salvo deroghe decise secondo la procedura comitologica, in particolare se è comprovata l'assenza di circolazione virale o di vettori.

Nella stessa zona, la vaccinazione e l'identificazione degli animali possono essere disposte secondo procedura del comitato oppure su iniziativa dello Stato membro, con informazione alla Commissione.

Nella zona di sorveglianza, l'articolo 10 fa applicare le misure della zona di protezione e vieta integralmente qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini.

Le misure adottate ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 10 possono essere modificate o abrogate secondo la procedura di comitato (articolo 11). Inoltre, l'articolo 12 rinvia alla stessa procedura per le deroghe ai movimenti di animali e per le norme sugli scambi.

Situazioni eccezionali e informazione del pubblico interessato

Se l'epizoozia presenta carattere di eccezionale gravità in una determinata regione, l'articolo 13 consente l'adozione di misure supplementari secondo la procedura del comitato. L'articolo 14 impone agli Stati membri di assicurare che tutte le persone residenti o stabilite nelle zone di protezione e sorveglianza siano pienamente informate delle restrizioni e adottino le misure necessarie per il rispetto delle regole vigenti.

Laboratori, diagnostica e riferimento comunitario

Gli articoli 15 e 16 attribuiscono un ruolo centrale ai laboratori. Ogni Stato membro deve designare un laboratorio nazionale incaricato degli esami previsti dalla direttiva; tali laboratori, elencati nell'allegato I, cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento indicato nell'allegato II.

L'allegato I affida ai laboratori nazionali il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici nel rispettivo Stato, la gestione dei reagenti, il controllo qualità, le prove comparative, la conservazione di isolati virali e la conferma dei risultati positivi. L'allegato II attribuisce al laboratorio comunitario compiti di coordinamento metodologico, standardizzazione di sieri e reagenti, raccolta e classificazione dei dati, organizzazione di prove comparative comunitarie, supporto all'individuazione dei focolai, formazione degli esperti e scambio di informazioni con il laboratorio mondiale OIE.

Controlli della Commissione e piani di intervento

L'articolo 17 autorizza esperti della Commissione a effettuare controlli sul posto, con la collaborazione delle autorità competenti, per verificare l'applicazione uniforme della direttiva su un campione rappresentativo di aziende. Lo Stato membro interessato deve agevolare la missione degli esperti.

L'articolo 18 impone a ogni Stato membro di predisporre un piano di intervento che descriva come saranno applicate le misure della direttiva e che garantisca l'accesso a impianti, attrezzature, personale e altre risorse per un'eradicazione rapida ed efficace. I criteri minimi figurano nell'allegato III e includono, tra l'altro, una cellula di crisi nazionale, centri locali di urgenza, personale qualificato, mezzi di comunicazione rapidi, attrezzature e materiale, istruzioni operative, programmi di formazione, capacità diagnostiche e disponibilità di vaccini. I piani devono essere trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione della direttiva e possono essere approvati, modificati o completati secondo la procedura del comitato.

Comitatologia, modifiche e misure transitorie

L'articolo 20 istituisce il comitato veterinario permanente come organo di assistenza alla Commissione e rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a 15 giorni. L'articolo 19 consente al Consiglio di modificare la direttiva a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; allegati e modalità applicative sono invece modificabili in via comitologica. L'articolo 21 autorizza la Commissione ad adottare misure transitorie per un periodo di due anni per agevolare il passaggio al nuovo regime.

Recepimento e destinatari

L'articolo 22 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1o gennaio 2002 e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. L'articolo 23 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della direttiva: fissare norme di controllo e misure di lotta ed eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini.

Definizioni chiave

L'articolo 2 precisa i concetti fondamentali: azienda, specie ricettiva (qualsiasi specie di ruminante), animali, proprietario o detentore, vettore (culicoides imicola o altro culicide identificato secondo procedura comitologica), sospetto, conferma dell'infezione, autorità competente e veterinario ufficiale. È prevista la possibilità di regole specifiche per gli animali selvatici.

Notifica obbligatoria e immediata

L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire la notifica obbligatoria e immediata all'autorità competente del sospetto o della conferma della presenza del virus.

Misure in caso di sospetto

L'articolo 4 prevede, per le aziende situate in regioni non soggette a restrizioni, l'intervento immediato del veterinario ufficiale per confermare o escludere la malattia, la vigilanza ufficiale dell'azienda, il censimento degli animali e dei luoghi favorevoli ai vettori, l'indagine epidemiologica, il divieto di movimenti, il confinamento nelle ore di attività dei vettori, trattamenti insetticidi e la distruzione dei cadaveri ai sensi della direttiva 90/667/CEE. Le misure possono essere estese ad altre aziende e, per le riserve naturali, possono essere previste regole specifiche.

Vaccinazione

L'articolo 5 stabilisce che la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini può essere praticata solo secondo le disposizioni della direttiva.

Misure in caso di conferma dell'infezione

L'articolo 6 impone abbattimenti ritenuti necessari, distruzione dei cadaveri, estensione delle misure dell'articolo 4 alle aziende entro 20 km dall'azienda infetta, applicazione di misure adottate secondo la procedura del comitato, possibile programma di vaccinazione su iniziativa dello Stato membro previa informazione della Commissione e indagine epidemiologica. La zona dei 20 km può essere estesa o limitata in base a circostanze epidemiologiche, geografiche, ecologiche o meteorologiche; se coinvolge più Stati membri, è prevista cooperazione o delimitazione secondo procedura comitologica.

Indagine epidemiologica e cellule di crisi

L'articolo 7 elenca gli aspetti dell'indagine epidemiologica: durata probabile della presenza della malattia, origine, aziende correlate, presenza e distribuzione dei vettori, movimenti di animali e di cadaveri. È istituita una cellula di crisi per coordinare tempestivamente le misure, con norme generali adottate secondo procedura comitologica.

Zone di protezione e di sorveglianza

L'articolo 8 impone la delimitazione di una zona di protezione con raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta e di una zona di sorveglianza di almeno 50 km oltre il limite della zona di protezione, tenendo conto di fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizooziologici. Sono previste cooperazione tra Stati membri e possibili modifiche della delimitazione secondo procedura comitologica, su richiesta motivata.

Misure nella zona di protezione

L'articolo 9 prescrive l'identificazione di tutte le aziende, un programma di sorveglianza epidemiologica basato su gruppi di bovini di riferimento o altre specie di ruminanti e sulle popolazioni di vettori, e il divieto di uscita degli animali dalla zona salvo deroghe decise secondo procedura comitologica, in particolare dove sia comprovata l'assenza di circolazione virale o di vettori. È possibile decidere vaccinazione e identificazione degli animali nella zona di protezione secondo procedura comitologica o su iniziativa dello Stato membro previa informazione della Commissione.

Misure nella zona di sorveglianza

L'articolo 10 estende le misure dell'articolo 9, paragrafo 1, e vieta qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nella zona di sorveglianza.

Modifica o abrogazione delle misure

L'articolo 11 prevede che le misure adottate ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 10 siano modificate o abrogate secondo la procedura di comitato.

Movimenti di animali e scambi

L'articolo 12 rinvia alla procedura comitologica per fissare le deroghe relative ai movimenti di animali all'interno di e in provenienza dalla zona di protezione e di sorveglianza, nonché le norme applicabili agli scambi.

Epidemie di eccezionale gravità

L'articolo 13 consente, in caso di eccezionale gravità dell'epizoozia in una regione, l'adozione di misure supplementari secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Informazione delle persone interessate

L'articolo 14 obbliga gli Stati membri a fare in modo che tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e sorveglianza siano pienamente informate delle restrizioni vigenti e adottino le misure necessarie per l'applicazione delle stesse.

Laboratori nazionali e laboratorio comunitario di riferimento

Gli articoli 15 e 16 impongono la designazione, in ciascuno Stato membro, di un laboratorio nazionale incaricato degli esami di laboratorio e disciplinano la cooperazione con il laboratorio comunitario di riferimento, individuato nell'allegato II, con funzioni tecniche di coordinamento, standardizzazione diagnostica, raccolta dati, supporto ai focolai e scambio di informazioni con il laboratorio mondiale OIE.

Controlli della Commissione

L'articolo 17 autorizza esperti della Commissione a effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le autorità competenti, per verificare l'applicazione uniforme della direttiva; lo Stato membro interessato deve assisterli. Le modalità generali sono adottate secondo la procedura del comitato.

Piani di intervento nazionali

L'articolo 18 impone a ogni Stato membro di redigere un piano di intervento che descriva l'applicazione delle misure della direttiva e consenta l'accesso a impianti, attrezzature, personale e altre strutture per una rapida eradicazione. I piani devono rispettare i criteri minimi dell'allegato III, essere presentati alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione della direttiva e possono essere approvati, modificati o integrati secondo la procedura del comitato.

Poteri di modifica e misure transitorie

L'articolo 19 consente al Consiglio di modificare la direttiva a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; gli allegati e le modalità di applicazione sono invece modificati secondo la procedura comitologica. L'articolo 21 consente alla Commissione di adottare misure transitorie per due anni per agevolare il passaggio al nuovo regime.

Trasposizione e destinatari

L'articolo 22 fissa il termine di recepimento al 1o gennaio 2002 e impone agli Stati membri di informare immediatamente la Commissione, includendo un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali o al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. L'articolo 23 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

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