Direttiva 2000/79
Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/79/CE attua l’accordo europeo del 22 marzo 2000 sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile. Essa stabilisce requisiti minimi su ferie annuali, valutazioni sanitarie, protezione della salute e della sicurezza, limiti massimi annuali di lavoro e giorni di riposo, lasciando agli Stati membri la possibilità di prevedere condizioni più favorevoli. Il recepimento deve avvenire entro il 1° dicembre 2003, anche tramite accordi collettivi, nel rispetto del principio di non regressione del livello generale di protezione.
Attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile, con standard minimi su orario, riposi, ferie, salute e sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica al personale di volo nell’aviazione civile, inteso come membri dell’equipaggio a bordo di un aeromobile civile impiegati da un’azienda con sede in uno Stato membro. La direttiva dà attuazione, tramite allegato, all’accordo concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni europee di datori di lavoro e lavoratori del settore. Sono richiamate le disposizioni più specifiche rispetto alla direttiva 93/104/CE, in particolare per il settore dell’aviazione civile; restano salve future norme comunitarie e le legislazioni nazionali pertinenti in materia di limiti al tempo di volo, periodi di servizio e riposi.
Direttiva 2000/79/CE sull’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile
La direttiva 2000/79/CE attua, mediante rinvio all’allegato, l’accordo europeo del 22 marzo 2000 tra le parti sociali del settore dell’aviazione civile. L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo 139, paragrafo 2, CE e costituisce una misura di armonizzazione minima finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del personale di volo, in un settore caratterizzato da forte integrazione e concorrenza.
Finalità e base giuridica
La direttiva dà esecuzione a un accordo concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA. I considerando chiariscono che il settore dell’aviazione civile era escluso dalla direttiva 93/104/CE, poi modificata dalla direttiva 2000/34/CE, e che l’accordo contiene prescrizioni più specifiche ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 93/104/CE. La misura è presentata come necessaria per raggiungere gli obiettivi di tutela dei lavoratori, nel rispetto del principio di sussidiarietà e senza eccedere quanto necessario.
Ambito di applicazione
L’accordo si applica all’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile. Per tale categoria si intendono i membri dell’equipaggio a bordo di un aeromobile civile impiegati da un’impresa con sede in uno Stato membro. L’accordo opera come disciplina speciale rispetto alla normativa generale sull’orario di lavoro, mentre restano richiamate le legislazioni nazionali e le eventuali future norme comunitarie su limiti del tempo di volo, periodi di servizio e riposi.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’accordo:
- l’"orario di lavoro" comprende ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o funzioni, secondo legislazioni e/o prassi nazionali;
- il "personale di volo nell’aviazione civile" è costituito dai membri dell’equipaggio a bordo di un aeromobile civile impiegati da un’azienda con sede in uno Stato membro;
- il "tempo di volo dai blocchi" va dall’avvio del movimento dell’aeromobile dalla piazzola di sosta fino all’arresto nella posizione di parcheggio e allo spegnimento di tutti i motori.
Ferie annuali e tutela retributiva minima
Il personale ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, alle condizioni di maturazione e concessione previste dal diritto e/o dalla prassi nazionale. Il periodo minimo non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Salute, sorveglianza sanitaria e trasferimento a mansioni compatibili
La disciplina prevede una valutazione gratuita dello stato di salute prima dell’assegnazione e successivamente a intervalli periodici. Tale valutazione deve rispettare il segreto medico e può essere effettuata nell’ambito del sistema sanitario nazionale. Inoltre, il personale che presenti problemi di salute connessi al lavoro notturno deve essere trasferito, ove possibile, a un lavoro diurno in volo o a terra per il quale sia idoneo.
Protezione della salute e della sicurezza
È imposto un livello di protezione della salute e della sicurezza adeguato alla natura del lavoro. Devono essere disponibili in qualsiasi momento servizi o mezzi di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza del personale di volo.
Organizzazione del lavoro, schemi di servizio e informazione alle autorità
Gli Stati devono adottare misure affinché il datore di lavoro, quando organizza il lavoro secondo uno schema determinato, tenga conto del principio generale di adeguamento del lavoro al lavoratore. Su richiesta, le autorità competenti devono ricevere informazioni sui particolari schemi di lavoro del personale di volo.
Limiti annuali di lavoro e giorni di riposo
L’accordo stabilisce che il periodo massimo annuo di lavoro, inclusi alcuni elementi della riserva in attesa di assegnazione di mansioni come definito dalla legislazione applicabile, è pari a 2000 ore. All’interno di tale limite, il tempo di volo dai blocchi non può superare 900 ore. Il periodo annuo massimo deve essere distribuito, per quanto possibile, in modo uniforme durante l’anno.
In aggiunta, fatto salvo il regime delle ferie annuali, il personale di volo deve beneficiare di giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, notificati in anticipo:
- almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario;
- almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario. Questi giorni possono includere periodi di riposo prescritti dalla legge.
Recepimento e margini di discrezionalità degli Stati membri
Gli Stati membri devono conformarsi entro il 1° dicembre 2003, mediante norme legislative, regolamentari o amministrative, oppure garantendo che entro tale data le parti sociali abbiano concluso gli accordi necessari. La direttiva lascia un margine di attuazione quanto alla forma e ai mezzi, coerentemente con la natura della direttiva, ma impone che il risultato sia assicurato in ogni momento. Inoltre, gli Stati possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli, purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti.
Rapporti con il diritto nazionale e con altri atti dell’Unione
La direttiva opera nel contesto della direttiva 93/104/CE e del suo articolo 14, che consente disposizioni più specifiche per taluni settori. Il considerando e l’allegato precisano che il testo è rilevante anche ai fini del SEE. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e riesame
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’accordo allegato prevede, inoltre, un riesame delle disposizioni da parte delle parti firmatarie due anni dopo la fine del periodo di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio.
Disposizioni principali
Finalità e natura dell’intervento
La direttiva ha lo scopo di dare attuazione all’accordo europeo concluso il 22 marzo 2000 tra AEA, ETF, ECA, ERA e IACA. L’accordo è allegato alla direttiva e costituisce il contenuto normativo sostanziale da recepire.
Possibilità di misure più favorevoli e non regressione
Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli rispetto alla direttiva. L’attuazione non può giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nelle materie disciplinate; restano possibili disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché rispettino i requisiti minimi.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi entro il 1° dicembre 2003, oppure assicurare che entro tale data le parti sociali abbiano stabilito le necessarie disposizioni mediante accordi. Gli Stati devono inoltre adottare tutte le misure necessarie per garantire in qualsiasi momento i risultati prescritti e informare immediatamente la Commissione.
Rinvio alla direttiva negli atti nazionali
Le disposizioni nazionali adottate per il recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Definizioni chiave dell’accordo
L’accordo definisce: "orario di lavoro" come il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o funzioni, secondo legislazioni e/o prassi nazionali; "personale di volo nell’aviazione civile" come i membri dell’equipaggio a bordo di un aeromobile civile impiegati da un’azienda con sede in uno Stato membro; "tempo di volo dai blocchi" come il periodo dall’avvio del movimento dell’aeromobile dalla piazzola fino all’arresto nella posizione di parcheggio e allo spegnimento di tutti i motori.
Ferie annuali retribuite
Il personale di volo ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, secondo le condizioni di maturazione e concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo non può essere sostituito da indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Tutela della salute e valutazione medica
È riconosciuto il diritto a una valutazione gratuita dello stato di salute prima dell’assegnazione e successivamente a intervalli periodici, con rispetto del segreto medico. La valutazione può avvenire nell’ambito del sistema sanitario nazionale. Il personale con problemi di salute connessi al lavoro notturno deve, ove possibile, essere trasferito a un lavoro diurno in volo o a terra per cui sia idoneo.
Protezione della salute e della sicurezza
Il personale di volo deve beneficiare di una protezione della salute e della sicurezza adeguata alla natura del lavoro; devono essere disponibili in qualsiasi momento servizi o mezzi di protezione e prevenzione in materia di salute e sicurezza.
Organizzazione del lavoro e informazione alle autorità
Devono essere adottate misure affinché il datore di lavoro, quando organizza il lavoro secondo un determinato schema, tenga conto del principio generale di adeguamento del lavoro al lavoratore. Le autorità competenti, se lo richiedono, devono ricevere informazioni sugli schemi specifici di lavoro del personale di volo.
Limiti massimi di lavoro e riposi
Fatto salvo l’articolo 3, il periodo massimo annuo di lavoro, compresi alcuni elementi della riserva in attesa di assegnazione di mansioni come determinato dalla legislazione applicabile, è pari a 2000 ore; entro tale limite, il tempo di volo dai blocchi è limitato a 900 ore. Il periodo annuo massimo di lavoro deve essere distribuito per quanto possibile in modo uniforme nell’arco dell’anno. Inoltre, il personale ha diritto a giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, notificati in anticipo: almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, potendo includere i riposi prescritti dalla legge.
Riesame dell’accordo
Le parti firmatarie riesamineranno le disposizioni due anni dopo la fine del periodo di attuazione stabilito dalla decisione del Consiglio che mette in vigore l’accordo.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
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