Direttiva 2000/74
Direttiva 2000/74/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/74/CE della Commissione adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE sull’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote. L’intervento è di natura tecnica e modifica gli allegati della direttiva originaria, con aggiornamenti di simboli, figure e informazioni della scheda tecnica. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2001 e applicarle dal 1° gennaio 2002, con ulteriori effetti di mercato e omologazione dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2002.
Adeguamento al progresso tecnico della disciplina sull'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote rientranti nel sistema di omologazione CE disciplinato dalla direttiva 92/61/CEE, con effetti sulle prescrizioni di identificazione di comandi, spie e indicatori. Incide sugli Stati membri in quanto autorità competenti per omologazione, immatricolazione, vendita e immissione in circolazione; non introduce una disciplina generale di settore, ma modifica gli allegati tecnici della direttiva 93/29/CEE. È rilevante anche nel contesto SEE, come indicato nel titolo.
Direttiva 2000/74/CE: adeguamento tecnico delle regole su comandi, spie e indicatori per veicoli a due o tre ruote
La direttiva interviene come atto di modifica tecnica della direttiva 93/29/CEE, nell’ambito del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote. L’obiettivo è aggiornare prescrizioni grafiche e informative su comandi, spie e indicatori, così da allinearle all’evoluzione tecnica e garantire il corretto funzionamento del sistema di omologazione completa.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 93/29/CEE è qualificata come direttiva particolare del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE. La Commissione richiama la necessità di chiarire e integrare alcune prescrizioni tecniche, anche in coordinamento con la direttiva 78/316/CEE in materia di identificazione di comandi, spie e indicatori. Le misure sono adottate dopo il parere favorevole del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito dalla disciplina quadro sull’omologazione dei veicoli.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i veicoli a motore a due o tre ruote soggetti a omologazione CE e, in particolare, i requisiti relativi all’identificazione di comandi, spie e indicatori. L’impatto operativo si riflette sulle autorità nazionali competenti in materia di omologazione, immatricolazione, vendita e immissione in circolazione. La direttiva non istituisce regole nuove di portata generale, ma modifica in modo mirato gli allegati tecnici della direttiva 93/29/CEE.
Contenuto delle modifiche tecniche
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 93/29/CEE secondo l’allegato alla direttiva 2000/74/CE. Le modifiche puntuali comprendono:
- la sostituzione del punto 2.1.1 dell’allegato I, che richiede che i simboli risaltino nettamente sullo sfondo;
- l’aggiornamento del punto 2.1.5, con modifiche a figure e didascalie, inclusa la sostituzione di alcune figure e il chiarimento del significato dei simboli relativi all’avviamento/arresto del motore e alle luci di posizione;
- la soppressione della figura 17 e la rinumerazione delle figure 18 e 19;
- la sostituzione della nota (1), che precisa che le superfici interne al riquadro possono essere di colore uniforme;
- la sostituzione dell’appendice 1 dell’allegato II.
Obblighi per gli Stati membri e effetti giuridici
Dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né impedire immatricolazione, vendita o immissione in circolazione, per motivi attinenti all’identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni aggiornate sono rispettate. Dal 1° luglio 2002 gli Stati membri devono invece negare l’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli che non conformano tali prescrizioni. La direttiva stabilisce quindi un doppio regime temporale: prima un divieto di restrizione per i prodotti conformi, poi un obbligo di rifiuto per i nuovi tipi non conformi.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2001 e applicarle dal 1° gennaio 2002. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 93/29/CEE
L’articolo 1 dispone che gli allegati I e II della direttiva 93/29/CEE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2000/74/CE, che contiene gli aggiornamenti puntuali delle prescrizioni tecniche e grafiche.
Effetti sull’omologazione, immatricolazione e commercializzazione
Dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, né negare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione, per motivi relativi all’identificazione di comandi, spie e indicatori, se sono rispettate le prescrizioni modificate della direttiva 93/29/CEE. Dal 1° luglio 2002 gli Stati membri devono negare l’omologazione CE dei nuovi tipi che non rispettano tali prescrizioni.
Recepimento nazionale e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2001 e applicarle dal 1° gennaio 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i soli destinatari della direttiva.
Modifiche puntuali ai simboli e alle figure
L’allegato interviene su specifiche prescrizioni: il punto 2.1.1 dell’allegato I stabilisce che i simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo; il punto 2.1.5 modifica il contenuto di varie figure e relative didascalie, sopprime la figura 17 e rinumera le figure 18 e 19 come 17 e 18; la nota (1) è sostituita. L’allegato II sostituisce l’appendice 1.
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