Circolare numero 10 del 28-02-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 38 della legge n. 448/2001, che aumenta le maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito mensile pari a 516,46 euro. Vengono indicati i requisiti anagrafici e reddituali, i redditi da considerare ed escludere, la decorrenza dell’aumento e le modalità provvisorie di erogazione e successiva verifica. È richiamata anche la particolare esigenza di chiarimento per i pensionati ENPALS sul computo della contribuzione utile alla riduzione del requisito di età.
Aumento delle maggiorazioni sociali per i pensionati dal 1° gennaio 2002
Aumento delle maggiorazioni sociali ex art. 38 L. 448/2001
La circolare disciplina l’applicazione dell’aumento delle maggiorazioni sociali introdotto dalla legge finanziaria 2002, finalizzato a garantire ai pensionati aventi diritto un reddito mensile pari a 516,46 euro. Il documento chiarisce i requisiti richiesti, le modalità di calcolo dei redditi rilevanti, il regime provvisorio di erogazione e la decorrenza della prestazione.
Base normativa e finalità dell’intervento
L’articolo 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2002, l’incremento delle maggiorazioni sociali. L’obiettivo è quello di integrare il trattamento pensionistico fino al livello indicato dalla norma, subordinando il beneficio sia a requisiti anagrafici sia a limiti reddituali riferiti al pensionato e, se presente, al coniuge.
Requisiti anagrafici
In linea generale, per ottenere l’aumento il pensionato deve aver compiuto 70 anni di età. Il comma 3 dell’art. 38 consente tuttavia una riduzione progressiva del requisito anagrafico fino a 5 anni, quindi fino ai 65 anni, nella misura di un anno per ogni 5 anni di contribuzione.
La circolare precisa che il quinquennio contributivo si considera soddisfatto anche quando i periodi contributivi raggiungano almeno la metà del quinquennio stesso. Tale aspetto assume particolare importanza per i pensionati ENPALS, poiché il valore dell’anno contributivo nell’AGO INPS non coincide con il valore contributivo dell’anno ENPALS espresso in giornate. Per questo motivo l’Ente ha richiesto un chiarimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle modalità di applicazione della riduzione del requisito di età.
Requisiti reddituali
Il beneficio spetta solo entro precisi limiti di reddito:
- per il pensionato non coniugato, il reddito annuo deve essere inferiore a 6.713,98 euro, pari a 13 milioni di lire;
- per il pensionato coniugato, il reddito annuo cumulato con quello del coniuge non legalmente separato deve essere inferiore a 11.271,39 euro, pari a 21.824.000 lire.
La maggiorazione è comunque corrisposta solo nella misura necessaria a non oltrepassare tali soglie reddituali.
Redditi da considerare e redditi esclusi
Ai fini della verifica devono essere presi in considerazione i redditi conseguiti nell’anno per il quale si richiede l’aumento e, in prima applicazione, i redditi presuntivi dell’anno 2002. Ne deriva che l’aumento viene riconosciuto provvisoriamente, con possibile recupero delle somme in sede di verifica del reddito definitivo. Il pensionato ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione reddituale dichiarata.
Sono rilevanti:
- i redditi assoggettabili a IRPEF, sia a tassazione corrente sia separata;
- i redditi tassati alla fonte;
- i redditi esenti;
- i redditi del titolare della prestazione e del coniuge;
- i redditi prodotti sia in Italia sia all’estero.
Sono invece esclusi:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da trasfusioni o somministrazioni di emoderivati;
- l’importo dell’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dall’art. 70, comma 7, della legge n. 388/2000;
- i sussidi economici erogati da enti pubblici che non abbiano carattere di continuità.
Modalità di pagamento e istruttoria
La circolare informa che con il ruolo di pagamento del mese di febbraio 2002 l’aumento è stato già corrisposto, insieme all’arretrato relativo a gennaio, ai pensionati di cui l’Ente possiede i dati reddituali dichiarati al momento della domanda di maggiorazione sociale.
Per gli altri pensionati potenzialmente aventi diritto è stata predisposta una comunicazione con invito a presentare la dichiarazione reddituale necessaria per consentire l’accertamento del diritto e la conseguente liquidazione della prestazione.
Decorrenza e trattamento fiscale
Se tutti i requisiti richiesti sono soddisfatti, l’aumento decorre dal 1° gennaio 2002. Se invece il compimento dell’età avviene dopo il 31 dicembre 2001, la decorrenza è dal mese successivo a quello del raggiungimento del requisito anagrafico.
La circolare precisa infine che l’aumento non costituisce reddito ai fini fiscali.
Punti principali
Base normativa e finalità dell’aumento
L’art. 38 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 ha previsto, dal 1° gennaio 2002, l’incremento delle maggiorazioni sociali fino a raggiungere un reddito mensile pari a 516,46 euro (un milione di lire). L’aumento spetta solo se sono rispettati il requisito anagrafico e i limiti reddituali del pensionato e, se coniugato, del coniuge.
Requisito di età e riduzione per contribuzione
In via ordinaria il pensionato deve aver compiuto 70 anni. Il comma 3 dell’art. 38 prevede però una riduzione del requisito fino a un massimo di 5 anni, cioè fino a 65 anni, nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione. Il quinquennio contributivo si considera realizzato anche con periodi contributivi pari o superiori alla metà del quinquennio stesso. La circolare segnala che questo profilo è particolarmente rilevante per i pensionati ENPALS, in ragione della diversa valorizzazione dell’anno contributivo rispetto all’AGO INPS, e riferisce che l’Ente ha richiesto un chiarimento al Ministero del Lavoro.
Requisiti reddituali
Per il pensionato non coniugato il reddito annuo deve essere inferiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire). Per il pensionato coniugato il reddito annuo cumulato con quello del coniuge non legalmente separato deve essere inferiore a 11.271,39 euro (21.824.000 lire). In ogni caso, la maggiorazione è corrisposta solo nella misura necessaria a non superare tali limiti.
Redditi rilevanti e redditi esclusi
Devono essere considerati i redditi conseguiti nell’anno per il quale si chiede l’aumento e, in prima applicazione, i redditi presuntivi del 2002. La prestazione è quindi erogata in via provvisoria, salvo ripetizione in sede di verifica del reddito definitivo; il pensionato deve comunicare tempestivamente ogni variazione del reddito dichiarato. Sono rilevanti i redditi assoggettabili a IRPEF, sia a tassazione corrente sia separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti, del titolare e del coniuge, prodotti in Italia o all’estero. Sono esclusi il reddito della casa di abitazione, il reddito delle pensioni di guerra, l’indennizzo per danni da trasfusioni o somministrazioni di emoderivati, l’importo dell’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dall’art. 70, comma 7, della legge n. 388/2000 e i sussidi economici pubblici non continuativi.
Erogazione, arretrati e comunicazioni ai pensionati
Con il ruolo di pagamento di febbraio 2002 l’aumento è stato corrisposto, insieme all’arretrato di gennaio, ai pensionati per i quali l’Ente dispone già dei dati reddituali dichiarati in sede di richiesta della maggiorazione sociale. Per gli altri potenziali aventi diritto è in spedizione una comunicazione per richiedere la dichiarazione reddituale necessaria alla verifica del diritto e alla successiva liquidazione.
Decorrenza e regime fiscale
Se i requisiti risultano soddisfatti, l’aumento decorre dal 1° gennaio 2002 oppure, se il compimento dell’età è successivo al 31 dicembre 2001, dal mese successivo al raggiungimento dell’età richiesta. La circolare precisa infine che l’aumento non costituisce reddito ai fini fiscali.
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