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Circolare

Circolare numero 43 del 26-2-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 2002 la misura della contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti, distinguendo tra contributo sul minimale di reddito, contribuzione sul reddito eccedente, massimali imponibili e contributo di maternità. Indica inoltre le agevolazioni applicabili, in particolare per pensionati oltre i 65 anni e per alcuni soggetti under 32 iscritti nel triennio 1999-2001. Sono infine precisati termini, modalità di versamento con modello F24 e regole di arrotondamento.

Contribuzione 2002 per artigiani ed esercenti attività commerciali

Contribuzione 2002 per artigiani ed esercenti attività commerciali

La circolare disciplina la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 2002 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle relative Gestioni INPS. Vengono definite la misura dei contributi sul minimale e sul reddito eccedente, le agevolazioni applicabili, il contributo di maternità e le modalità di versamento.

Misura dei contributi sul minimale di reddito

Per il 2002 il reddito minimo annuo da assumere a base del calcolo del contributo IVS è fissato in euro 12.312,00, determinato sulla base del minimale giornaliero di euro 37,31 moltiplicato per 312 e aumentato di euro 671,39.

Le aliquote da applicare sul minimale sono le seguenti:

  • per gli artigiani: 16,60% per titolari di qualunque età e collaboratori con più di 21 anni; 13,60% per collaboratori di età non superiore a 21 anni;
  • per i commercianti: 16,99% per titolari di qualunque età e collaboratori con più di 21 anni; 13,99% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.

La circolare precisa che le aliquote dei commercianti comprendono gli aumenti previsti dalla normativa richiamata, compresa l’aliquota dello 0,09% ripristinata per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. La riduzione al 13,60% e al 13,99% opera fino al mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Da tali aliquote derivano i contributi minimi annui:

  • artigiani: euro 2.043,79 per titolari e collaboratori over 21; euro 1.674,43 per collaboratori under 21;
  • commercianti: euro 2.091,81 per titolari e collaboratori over 21; euro 1.722,45 per collaboratori under 21.

Per periodi inferiori all’anno i contributi sono rapportati a mese:

  • artigiani: euro 170,32 e euro 139,54 mensili;
  • commercianti: euro 174,32 e euro 143,54 mensili.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

Per l’anno 2002 il contributo è dovuto anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale di euro 12.312,00, con riferimento ai redditi prodotti nel 2001.

Le aliquote sono articolate per scaglioni:

  • artigiani: 16,60% sulla quota di reddito superiore a euro 12.312,00 e fino a euro 36.093,00; 17,60% sulla quota eccedente euro 36.093,00 fino al massimale di euro 60.155,00;
  • commercianti: 16,99% fino a euro 36.093,00; 17,99% sulla quota eccedente euro 36.093,00 fino al massimale di euro 60.155,00.

Per i collaboratori con età non superiore a 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente al 13,60% e 14,60% per gli artigiani, e al 13,99% e 14,99% per i commercianti.

La circolare chiarisce che, per i commercianti, tali aliquote comprendono l’aumento dello 0,30% e l’aliquota dello 0,09% richiamata dalla normativa citata.

Reddito imponibile massimo e limiti individuali

Il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS per il 2002 è pari a euro 60.155,00, ottenuto sommando euro 36.093,00 e euro 24.062,00. Il limite è individuale, cioè riferito a ciascun soggetto operante nell’impresa e non all’impresa nel suo complesso.

Ne conseguono i contributi massimi annui:

  • artigiani: euro 10.226,35 per titolari e collaboratori over 21; euro 8.421,70 per collaboratori under 21;
  • commercianti: euro 10.460,95 per titolari e collaboratori over 21; euro 8.656,30 per collaboratori under 21.

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale va rapportato a mese, con i seguenti importi mensili:

  • artigiani: euro 852,20 e euro 701,81;
  • commercianti: euro 871,75 e euro 721,36.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono dal gennaio 1996 in poi, la circolare riporta massimali annui specifici, fino a euro 78.507,00 per il 2002, non frazionabili in ragione mensile.

Contribuzione a saldo

La circolare richiama il principio secondo cui, dal 1993, il contributo IVS per artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e con riferimento ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Pertanto, per i contributi del 2002, il riferimento è ai redditi 2002 da dichiarare fiscalmente nel 2003.

Se la somma del contributo sul minimale e del contributo a conguaglio versato durante l’anno risulta inferiore al dovuto sull’intero reddito d’impresa, deve essere versato un contributo a saldo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La circolare precisa anche che il richiamo alle norme fiscali consente di individuare i redditi rilevanti in quelli d’impresa propriamente detti e in quelli considerati tali dalle disposizioni del TUIR. In presenza di redditi di segno opposto, il calcolo dei contributi a conguaglio e a saldo va effettuato sul risultato netto tra redditi positivi e negativi.

Imprese familiari, soci di S.r.l. e riparto del reddito

Per le imprese con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno calcolati in modo diverso a seconda della struttura dell’impresa:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori calcolano i contributi sulla quota di reddito dichiarata da ciascuno ai fini fiscali;
  • nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni commercianti o artigiani, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della società attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente da accantonamenti a riserva o dalla distribuzione effettiva degli utili, e sempre nel rispetto dei massimali previsti.

Contributo per maternità e affittacamere

Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in euro 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento in corso di emissione tale importo risulta già sommato ai contributi IVS sul minimale.

Per gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti non si applica il minimale annuo di reddito. Essi sono tenuti al solo versamento dei contributi IVS a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità di euro 0,62 mensili.

Agevolazioni contributive

La circolare conferma per il 2002 la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS e con più di 65 anni, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997.

Vengono inoltre richiamate le istruzioni già fornite in precedenti circolari per l’individuazione dei soggetti aventi diritto all’agevolazione.

È altresì confermata l’agevolazione per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si sono iscritti per la prima volta alle Gestioni speciali tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001: per i tre anni successivi all’iscrizione spetta uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente.

Termini e modalità di pagamento

Per l’esercizio 2002 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono versare i contributi tramite modello F24.

Le scadenze per i contributi dovuti sul minimale sono:

  • 16 maggio 2002;
  • 16 agosto 2002;
  • 16 novembre 2002;
  • 16 febbraio 2003.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2001, primo acconto 2002 e secondo acconto 2002, devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La circolare ricorda infine che tutti gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, secondo le indicazioni della circolare n. 208 del 27 novembre 2001.

Punti principali

Misura del contributo IVS sul minimale 2002

Per il 2002 il reddito minimo annuo di riferimento è pari a euro 12.312,00. Su tale base si applicano le aliquote IVS: per gli artigiani 16,60% per titolari e collaboratori over 21 e 13,60% per collaboratori fino a 21 anni; per i commercianti 16,99% per titolari e collaboratori over 21 e 13,99% per collaboratori fino a 21 anni. Il contributo minimo annuo risulta pari a euro 2.043,79 per artigiani e euro 2.091,81 per commercianti, con importi ridotti per i collaboratori under 21. Per i periodi inferiori all’anno i contributi sono rapportati a mese.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale

Per la quota di reddito eccedente euro 12.312,00 i contributi 2002 sono dovuti sui redditi d’impresa prodotti nel 2001, con aliquote differenziate fino a euro 36.093,00 e oltre tale soglia fino al massimale di euro 60.155,00. Per artigiani: 16,60% fino a euro 36.093,00 e 17,60% oltre; per commercianti: 16,99% fino a euro 36.093,00 e 17,99% oltre. Per i collaboratori under 21 valgono aliquote ridotte. Il massimale di reddito imponibile è fissato in euro 60.155,00 e i contributi massimi annui sono indicati in euro 10.226,35 per artigiani e euro 10.460,95 per commercianti, con riduzioni per i collaboratori under 21. Per i lavoratori senza anzianità contributiva iscritti dal gennaio 1996 in poi sono previsti massimali annui distinti, fino a euro 78.507,00 per il 2002.

Contribuzione a saldo e criteri di calcolo

La contribuzione IVS è calcolata sull’intera totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferita ai redditi prodotti nello stesso anno di competenza. Se la somma dei contributi sul minimale e dei contributi a conguaglio versati in corso d’anno non copre quanto dovuto sul reddito complessivo, deve essere versato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. La circolare precisa che, in presenza di redditi di segno opposto, il calcolo dei contributi a conguaglio e a saldo va effettuato sul saldo algebrico tra redditi positivi e negativi.

Imprese con collaboratori e soci di S.r.l.

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi eccedenti il minimale si calcolano tenendo conto della quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascun soggetto. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire quote di reddito ai collaboratori, ma il totale attribuito non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa. Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni commercianti o artigiani, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della società attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Contributo maternità e affittacamere

Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in euro 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione. Nei moduli di pagamento in emissione tale importo è stato sommato alla contribuzione IVS sul minimale. Per gli affittacamere iscritti alla Gestione commercianti non si applica il minimale annuo di reddito: essi versano solo i contributi IVS a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità di euro 0,62 mensili.

Agevolazioni contributive

Continua ad applicarsi per il 2002 la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti già pensionati presso gestioni INPS e con più di 65 anni, in base all’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997. Inoltre, i soggetti con età inferiore a 32 anni che si sono iscritti per la prima volta alle Gestioni speciali tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 hanno diritto, per i tre anni successivi all’iscrizione, a uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente.

Termini e modalità di versamento

I contributi per il 2002 devono essere pagati tramite modello F24. Le quattro rate sui contributi dovuti sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2002 e 16 febbraio 2003. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2001, primo acconto 2002 e secondo acconto 2002, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Tutti gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro.

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