Circolare numero 48 del 5-3-2002
1) Ulteriori precisazioni in merito all’adempimento dell’obbligo contributivo previsto dalla norma di cui all’art. 38, co. 1, 2 e 3 della legge n. 488 del 1999. 2)Le domande di accredito della contribuzione figurativa di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 1970 possono essere presentate, con riferimento ai periodi fino al 31.12.2000, entro il 31.3.2002. Sono conseguentemente riaperti anche i termini per la richiesta di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui al D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 3, co. 5 e 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli adempimenti connessi all’art. 38 della legge n. 488/1999 per i lavoratori dipendenti eletti o nominati a funzioni pubbliche che devono versare l’equivalente della quota contributiva a proprio carico per ottenere l’accredito figurativo. Vengono precisati termini di presentazione della domanda, scadenze per il versamento, modalità operative tramite organo di appartenenza o direttamente dall’interessato, controlli tra dati INPS e certificazioni, nonché le ipotesi particolari e la riapertura dei termini per periodi anteriori al 1° gennaio 2001 disposta dall’art. 8-bis della legge n. 463/2001. La circolare estende inoltre il richiamo alle contribuzioni aggiuntive per l’aspettativa e il distacco sindacale, con specifiche istruzioni anche per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Istruzioni su accredito figurativo e versamento dei contributi per aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali
Istruzioni su accredito figurativo e versamento dei contributi per aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali
La circolare fornisce precisazioni operative in ordine all’art. 38 della legge n. 488/1999 e alle norme collegate, con particolare riguardo alla contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita per svolgere mandati elettivi o funzioni pubbliche. Vengono inoltre richiamate le disposizioni sulla contribuzione aggiuntiva per l’aspettativa e il distacco sindacale e la proroga dei termini introdotta dall’art. 8-bis della legge n. 463/2001.
Ambito di applicazione dell’art. 38 della legge n. 488/1999
L’art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge n. 488/1999 prevede che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblee regionali, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, qualora in conseguenza dell’elezione o della nomina maturino un vitalizio o un incremento della pensione, siano tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente e limitatamente alla quota a carico del lavoratore, per il periodo di aspettativa non retribuita concesso per lo svolgimento del mandato o della funzione.
La circolare precisa che le istruzioni sono finalizzate a chiarire gli adempimenti connessi all’assolvimento di tale onere e a superare alcune difficoltà emerse nella prima fase di applicazione della disciplina.
Domanda di accredito figurativo: termini e modalità
La domanda di accredito della contribuzione figurativa deve essere presentata alla gestione previdenziale competente per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Il termine si applica anche alle aspettative pluriennali, con obbligo di rinnovo annuale della domanda entro la medesima data.
La domanda può quindi essere presentata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’aspettativa e fino al 30 settembre dello stesso anno. L’interessato deve inoltrarla direttamente all’ente previdenziale competente, allegando la documentazione prevista.
Versamento della contribuzione e scadenze operative
Per il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 38, la circolare conferma che l’interessato può iniziare il pagamento, per il tramite dell’organo elettivo di appartenenza, a partire dall’apertura del termine per la presentazione della domanda di accredito figurativo, quindi dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno, con riferimento al periodo di aspettativa maturato nell’anno precedente.
Il versamento deve essere completato entro il 16 ottobre successivo. Pur in assenza di un termine finale esplicito nella norma, la circolare chiarisce che il pagamento è obbligatorio per chi richiede l’accredito figurativo e deve quindi avvenire entro il termine ultimo indicato, anche per consentire all’organo elettivo di riversare tempestivamente le somme agli enti previdenziali competenti.
Adempimenti dell’organo elettivo e controlli della sede INPS
L’ente di appartenenza deve riversare quanto incassato entro il 30 ottobre successivo, in rate mensili, plurimensili oppure in unica soluzione, con finalità di semplificazione degli adempimenti. Contestualmente deve trasmettere agli enti previdenziali un elenco nominativo dei versamenti effettuati per ciascun soggetto.
Il versamento può essere eseguito anche direttamente mediante bonifico bancario, senza la compilazione della denuncia mod. DM 10/2.
La sede INPS competente a ricevere la domanda effettua il riscontro tra i dati in proprio possesso e quelli forniti dall’organismo di appartenenza. A tal fine l’organo elettivo deve rilasciare sia un prospetto riepilogativo generale dei contributi riversati alla sede INPS competente sia una certificazione individuale per ciascun interessato, attestante l’ammontare della contribuzione versata e la base imponibile di riferimento. Tale documentazione è necessaria per consentire il controllo dei versamenti, condizione essenziale per procedere all’accredito della contribuzione figurativa.
Se emergono differenze da integrare o versamenti in eccedenza, la sede competente informa tempestivamente l’interessato, invitandolo all’integrazione secondo le modalità indicate nel messaggio n. 150 del 25 settembre 2001, oppure disponendo la restituzione dell’eventuale eccedenza.
Ipotesi in cui il versamento è effettuato direttamente dall’interessato
La circolare individua alcune fattispecie nelle quali il pagamento non avviene tramite l’organo elettivo ma direttamente da parte dell’interessato:
- cessazione dell’aspettativa con conseguente impossibilità di operare tramite un organismo di appartenenza idoneo all’accredito figurativo;
- pagamento di conguaglio per errato prospetto rilasciato dal datore di lavoro;
- versamenti eseguiti oltre il 16 ottobre, con applicazione delle sanzioni previste;
- versamenti effettuati dagli eredi del soggetto deceduto che aveva già presentato domanda di accredito;
- conseguimento dei requisiti per il pensionamento nel corso dell’anno di aspettativa, prima della presentazione della domanda di accredito.
In tali casi il versamento deve essere eseguito mediante conto corrente postale, con indicazione della causale, del periodo contributivo di riferimento e della base imponibile utilizzata. La ricevuta del versamento sostituisce la certificazione che l’organo elettivo avrebbe dovuto rilasciare, e su di essa la sede INPS competente effettua il riscontro con i dati disponibili.
Soggetti titolari di più cariche elettive nello stesso anno
Per i soggetti che, nello stesso anno, abbiano rivestito più cariche elettive e non si trovino in una delle ipotesi di versamento diretto, è consentito che l’intera contribuzione sia versata per il tramite dell’organo elettivo presso il quale l’interessato è in carica al momento del versamento, anche se il periodo contributivo riguarda un altro organismo.
Resta comunque ferma la facoltà di effettuare versamenti distinti presso i due organi interessati. È inoltre possibile utilizzare il conto corrente postale nei casi in cui ricorrano le situazioni che impongono il versamento diretto.
Proroga dei termini per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001
L’art. 8-bis della legge n. 463 del 31 dicembre 2001 ha previsto che i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 che non abbiano presentato domanda di accredito della contribuzione figurativa per periodi anteriori al 1° gennaio 2001 possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.
La circolare evidenzia che tale proroga si applica anche ai soggetti interessati dall’art. 38 della legge n. 488/1999 ai fini del versamento contributivo previsto dalla stessa norma. In relazione ai periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali fruiti fino al 31 dicembre 2000, il termine finale per la presentazione della domanda risulta quindi spostato al 31 marzo 2002.
L’allegato 1 precisa che le domande presentate dopo il 30 settembre 2001 sono considerate presentate il 10 gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge n. 463/2001.
Contribuzione aggiuntiva per aspettativa e distacco sindacale
La circolare richiama anche l’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996. In base al comma 5, l’organizzazione sindacale può versare facoltativamente una contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art. 8, comma 8, della legge n. 155/1981. Tale facoltà è subordinata alla richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore e deve essere esercitata entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo.
Il comma 6 prevede analogamente che, negli stessi termini e con le stesse modalità, le organizzazioni sindacali possano effettuare i versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità corrisposti ai lavoratori in distacco sindacale con retribuzione erogata dal datore di lavoro.
Poiché tali versamenti sono collegati a periodi per i quali può sussistere il diritto all’accredito dei contributi figurativi e devono essere effettuati entro gli stessi termini, la riapertura dei termini disposta per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 consente anche il versamento della contribuzione aggiuntiva per i periodi di aspettativa o distacco sindacale fruiti fino al 31 dicembre 2000, entro il 31 marzo 2002.
Indicazioni operative per il personale delle Ferrovie dello Stato
L’allegato 3 riporta istruzioni specifiche per i lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. o comunque iscritti al fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato in aspettativa sindacale. Dal 1° aprile 2000 è costituito presso l’INPS il Fondo Speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, al quale deve essere destinata la contribuzione aggiuntiva prevista dall’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996.
Ai fini degli adempimenti amministrativi, le organizzazioni sindacali devono aprire presso la sede INPS territorialmente competente un’apposita posizione aziendale contraddistinta dal codice statistico contributivo 70703 (ISTAT 91.20.0), dal codice di autorizzazione 4L e dallo specifico codice di autorizzazione 4F, necessario per destinare il contributo al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato.
Per la compilazione del mod. DM10/2, i lavoratori interessati devono essere indicati in corrispondenza del rigo 11 (impiegati), non essendo previsto un codice particolare per l’esposizione del contributo.
Punti principali
Art. 38 legge n. 488/1999: obbligo contributivo e finalità
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti al Parlamento nazionale, europeo o regionale, ovvero nominati a funzioni pubbliche, che maturino un vitalizio o un incremento pensionistico, è dovuto il versamento dell’equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore per il periodo di aspettativa non retribuita. La circolare interviene per precisare gli adempimenti connessi all’accredito figurativo e per risolvere le criticità emerse nella prima applicazione della norma.
Domanda di accredito figurativo: termini e modalità
La domanda deve essere presentata alla gestione previdenziale competente per ogni anno solare o frazione di anno, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio o prosecuzione dell’aspettativa. La domanda va ripetuta ogni anno entro la stessa data, anche in caso di aspettativa pluriennale. La presentazione è possibile dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo, con allegazione della documentazione prevista.
Versamento dei contributi tramite organo elettivo
Il soggetto interessato può iniziare il versamento, riferito all’anno precedente, dall’apertura dei termini per la domanda di accredito figurativo, quindi dal 1° gennaio al 30 settembre, e deve completarlo entro il 16 ottobre successivo. Pur non essendo previsto espressamente un termine finale dalla norma, il versamento è condizione necessaria per l’accredito figurativo e deve consentire all’organo elettivo di riversare le somme agli enti previdenziali in tempo utile.
Adempimenti dell’organo di appartenenza
L’ente di appartenenza riversa le somme introitate entro il 30 ottobre successivo, anche in rate mensili, plurimensili o in unica soluzione. Invia agli enti previdenziali un elenco nominativo dei contributi versati e può effettuare il versamento anche direttamente tramite bonifico bancario, senza compilazione del mod. DM 10/2.
Riscontro dei dati e certificazioni
La sede INPS competente confronta i dati in suo possesso con quelli trasmessi dall’organismo di appartenenza. Quest’ultimo deve rilasciare sia un prospetto riepilogativo generale sia una certificazione individuale con importo dei contributi versati e base imponibile, così da consentire il riscontro dei versamenti. In caso di differenze o eccedenze, la sede comunica all’interessato l’esito e richiede l’integrazione o dispone la restituzione delle somme.
Versamento diretto dell’interessato in casi particolari
In alcune ipotesi il versamento deve essere effettuato direttamente dall’interessato, senza il tramite dell’organismo di appartenenza: interruzione dell’aspettativa e cessazione dalla carica, conguaglio per errato prospetto del datore di lavoro, versamenti oltre il 16 ottobre con sanzioni, versamenti degli eredi del soggetto deceduto che aveva presentato domanda, conseguimento dei requisiti pensionistici nel corso dell’anno di aspettativa prima della domanda. In tali casi il versamento avviene tramite conto corrente postale con indicazione della causale, del periodo contributivo e della base imponibile; la ricevuta sostituisce la certificazione dell’organo elettivo.
Soggetti con più cariche elettive nello stesso anno
Per semplificazione, se il soggetto non rientra nelle fattispecie di versamento diretto, può far versare l’intera contribuzione tramite l’organo elettivo presso cui è in carica al momento, anche se riferita a periodi presso altro organismo. Resta salva la facoltà di effettuare versamenti distinti presso i diversi organi o, nei casi previsti, tramite conto corrente postale.
Riapertura termini ex art. 8-bis legge n. 463/2001
Per effetto dell’art. 8-bis della legge n. 463/2001, i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 che non abbiano presentato domanda di accredito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001 possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002. Il termine riguarda anche i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, con proroga al 31 marzo 2002 per i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2000.
Contribuzione aggiuntiva per aspettativa e distacco sindacale
L’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996 consente alle organizzazioni sindacali di versare una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza per i lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300/1970 e per quelli in distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro. La facoltà deve essere esercitata entro gli stessi termini previsti per la domanda di accredito figurativo e, per i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2000, la riapertura dei termini consente il versamento entro il 31 marzo 2002.
Indicazioni specifiche per le Ferrovie dello Stato
Il messaggio allegato n. 146/2001 precisa che, per il personale delle Ferrovie dello Stato e per gli iscritti al relativo fondo speciale, la contribuzione aggiuntiva va versata tramite una posizione aziendale aperta presso la sede INPS competente, con codice statistico contributivo 70703, codice autorizzazione 4L e ulteriore codice 4F. Ai fini del mod. DM10/2, i lavoratori vanno indicati al rigo 11 (impiegati), senza un codice particolare per il contributo.
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