Circolare numero 47 del 5-3-2002
Riepilogo delle disposizioni che determinano variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro. Tabelle delle aliquote in vigore per l'anno 2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce un quadro aggiornato delle principali aliquote contributive per l’anno 2002, con particolare riferimento al contributo IVS, al contributo CUAF, al contributo di maternità, alla marca settimanale apprendisti e al regime contributivo delle cooperative ex DPR 602/1970. Vengono confermate o adeguate varie aliquote per settori specifici, con indicazione delle decorrenze dal 1° gennaio 2002 o dal 1° luglio 2002, nonché delle regole per la regolarizzazione dei periodi pregressi e per l’uso dei codici DM10/2. La circolare richiama inoltre le tabelle contributive aggiornate disponibili sul sito INPS e in allegato.
Quadro riepilogativo delle aliquote contributive in vigore per il 2002
Quadro riepilogativo delle aliquote contributive per il 2002
La circolare presenta un aggiornamento organico delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2002, con attenzione alle fattispecie per le quali la normativa finanziaria 2002 e le disposizioni pregresse incidono sulle misure dovute. Il documento riepiloga inoltre le regole applicative, le decorrenze, i codici da utilizzare nel modello DM10/2 e la disponibilità delle tabelle aggiornate.
Contributo IVS
Per la generalità dei datori di lavoro non è prevista alcuna modifica per il 2002. Rimane invece differito al 1° gennaio 2003 l’incremento biennale di 0,50 punti percentuali previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997 per i datori di lavoro che non hanno ancora raggiunto l’aliquota di finanziamento del FPLD pari al 32% ex art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995.
Aziende agricole con operai a tempo determinato e indeterminato
In applicazione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 146/1997, l’aliquota IVS per le aziende agricole che impiegano operai a tempo determinato e indeterminato è fissata dal 1° gennaio 2002 nella misura complessiva del 26,00%, comprensiva dello 0,11% di quota base, con quota a carico del lavoratore pari all’8,54%. La circolare precisa che l’allineamento della quota del lavoratore è ormai completato; dal 1° gennaio 2003 dovrà essere applicato soltanto l’incremento dello 0,20% a carico del datore di lavoro. L’aumento dello 0,50% incide anche sugli apprendisti, per i quali il contributo risulta fissato al 5,54%.
Aziende agricole di trasformazione o lavorazione con processi industriali
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/1997 prevede l’adeguamento in misura diversa per datore di lavoro e lavoratore. Poiché la quota lavoratore aveva già raggiunto l’8,54% dal 1° luglio 2001, per il 2002 l’aumento riguarda solo il datore di lavoro. Le aliquote risultano pertanto pari al 28,00% dal 1° gennaio 2002 e al 28,60% dal 1° luglio 2002, sempre con quota lavoratore all’8,54%.
Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti
Per il settore disciplinato dall’art. 9 della legge n. 413/1984, la circolare richiama il coordinamento con il sistema di adeguamento del D.Lgs. n. 146/1997. La progressione annuale resta pari a 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% più lo 0,70% ex GESCAL. Dal 1° gennaio 2002 l’aliquota è fissata al 26,70% complessivo, di cui 8,89% a carico del marittimo. Anche qui l’allineamento della quota lavoratore è ritenuto esaurito e dal 1° gennaio 2003 opererà solo l’incremento dello 0,20% a carico del datore di lavoro.
Contributo CUAF
La circolare ricorda l’esonero di 0,80 punti percentuali dall’aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare introdotto dall’art. 120 della legge n. 388/2000. Le modalità applicative sono rinviate alla circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
Contributo di maternità
L’art. 43 della legge n. 448/2001 conferma, dal 2002, la riduzione del contributo per la tutela di maternità e il livello dei contributi previsti dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 151/2001. La circolare interpreta la disposizione come conferma a regime della riduzione di 0,20 punti percentuali già prevista dall’art. 49 della legge n. 488/1999 dal 1° luglio 2000.
La circolare riepiloga quindi le aliquote di maternità per settore:
- industria, escluso spettacolo: 0,46% per operai e impiegati; 0,24% per viaggiatori e piazzisti;
- artigianato: 0,46% per operai e impiegati; 0,24% per viaggiatori e piazzisti;
- agricoltura: 0,03% per operai a tempo determinato e indeterminato;
- agricoltura, codice 5.01.02: 0,43% per impiegati, anche a termine, e dirigenti non soggetti alla L. n. 240/1984;
- credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati: 0,13% per salariati, operai e impiegati;
- commercio, escluso spettacolo: 0,24% per operai e impiegati;
- spettacolo, codici 1.18.08 e 7.07.09: 0,46% per operai e impiegati;
- giornalisti professionisti e pubblicisti, codice DM10/2 P430: 0,65%.
Su tutte queste misure continua ad applicarsi la riduzione prevista dall’art. 120, comma 2, della legge n. 388/2000, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 52/2001.
Marca settimanale apprendisti
Per gli apprendisti senza versamento al FPLD, la circolare rinvia alla circolare n. 36 dell’8 febbraio 2002 per gli importi dei contributi fissi 2002 e riporta i valori al netto della quota FPLD:
- CUAF: 0,0318 euro;
- maternità: 0,0165 euro;
- INAIL: 0,0930 euro;
- totale settimanale esclusa INAIL: 0,05 euro;
- totale settimanale comprensiva di INAIL: 0,14 euro.
Cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970
La circolare richiama i principi riformatori relativi alla posizione del lavoratore-socio e il progressivo adeguamento degli imponibili contributivi introdotto dal D.Lgs. n. 423/2001. Per il 2002 è prevista l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile delle contribuzioni minori rispetto alla contribuzione IVS, secondo i valori già indicati nella circolare n. 36 dell’8 febbraio 2002, mentre restano ferme le forme assicurative dovute.
Cooperative che versano la IVS sulla retribuzione fissata ex art. 6, comma 1, DPR 602/1970
Per le cooperative per le quali era stato emesso, prima del 1° gennaio 1996, il provvedimento di determinazione della retribuzione imponibile ex art. 6, comma 1, del DPR 602/1970, le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al FPLD, pari a 4,43 punti percentuali, si calcolano sul salario convenzionale per tutta la durata del provvedimento e comunque non oltre sei anni. Poiché il termine è scaduto il 31 dicembre 2001, dal 1° gennaio 2002 tali cooperative non recuperano più il 4,43% sul differenziale tra retribuzione ex art. 6, comma 1, e salario convenzionale. Il codice R200 del quadro D del modello DM10/2 non è più operativo.
Cooperative che versano la IVS sulla retribuzione effettiva
Per le cooperative che hanno optato per il versamento sulla retribuzione effettiva ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, l’incremento dell’onere contributivo segue la cadenza biennale di cui all’art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996. Dopo l’aumento di 0,50 punti percentuali già applicato per il 2001, la quota residua da calcolare sulla differenza tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale è pari, per il 2002, al 2,93%, con codice R250 nel quadro D del DM10/2. Dal 1° gennaio 2003 l’importo da indicare con R250 scenderà al 2,43%.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I datori di lavoro che non abbiano effettuato l’aumento previsto per il settore di cui al punto 1.1.4 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, secondo la delibera del CdA INPS n. 5 del 26 marzo 1993 e la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993. Per il versamento delle differenze deve essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro B-C del modello DM10/2, anteponendo il codice M191 e la dicitura "DIFF. IVS". Non vanno compilate le colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Tabelle delle aliquote contributive
Le tabelle contributive sono state aggiornate sulla base delle novità esposte e rese disponibili sul sito INPS nella sezione "L’utente professionista", sottomenù "Le aliquote contributive". È inoltre possibile consultare offline il file allegato alla circolare. Le tabelle sono in vigore dal 1° gennaio 2002.
Punti principali
Aliquote IVS per il 2002
Per la generalità dei datori di lavoro non è prevista alcuna variazione per il 2002; il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali scatterà dal 1° gennaio 2003. Per le aziende agricole con operai a tempo determinato e indeterminato l’aliquota IVS è fissata dal 1° gennaio 2002 al 26,00% complessivo, di cui 8,54% a carico del lavoratore; dal 2003 resterà solo l’aumento dello 0,20% a carico del datore di lavoro. Per le aziende agricole di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi industriali, l’aliquota complessiva passa al 28,00% dal 1° gennaio 2002 e al 28,60% dal 1° luglio 2002, con quota lavoratore invariata all’8,54%. Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti l’aliquota è fissata dal 1° gennaio 2002 al 26,70% complessivo, di cui 8,89% a carico del marittimo; anche in questo caso dal 1° gennaio 2003 resterà solo l’incremento dello 0,20% a carico del datore di lavoro.
Contributo CUAF
La circolare ricorda che la legge n. 388/2000 ha introdotto un esonero di 0,80 punti percentuali dall’aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro. Per le modalità operative viene richiamata la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
Contributo di maternità
L’art. 43 della legge n. 448/2001 conferma a regime la riduzione di 0,20 punti percentuali del contributo di maternità a carico dei datori di lavoro, già introdotta dal 1° luglio 2000. La circolare riepiloga le misure dovute nei vari settori: industria ed artigianato 0,46% per operai e impiegati e 0,24% per viaggiatori e piazzisti; agricoltura 0,03% per operai a tempo determinato e indeterminato e 0,43% per impiegati e dirigenti del codice 5.01.02; credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati 0,13%; commercio 0,24%; spettacolo 0,46%; giornalisti professionisti e pubblicisti 0,65%. Su tali aliquote continua ad applicarsi la riduzione di cui all’art. 120, comma 2, della legge n. 388/2000, secondo le modalità della circolare n. 52/2001.
Marca settimanale apprendisti
Per gli apprendisti per i quali non è previsto il versamento del contributo settimanale al FPLD, la circolare riporta i contributi fissi 2002 al netto della quota FPLD: CUAF 0,0318 euro, maternità 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro. Il totale è pari a 0,05 euro settimanali esclusa INAIL e a 0,14 euro comprensiva di INAIL.
Cooperative ex DPR 602/1970
Vengono richiamati i principi di equiparazione contributiva dei soci lavoratori alle dipendenze di impresa e il meccanismo di adeguamento progressivo degli imponibili contributivi previsto dal decreto legislativo n. 423/2001. Per il 2002 è prevista l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per le contribuzioni minori rispetto alla contribuzione IVS, mentre non vi sono variazioni delle forme assicurative dovute. Per le cooperative che versano sulla retribuzione fissata ex art. 6, comma 1, del DPR 602/1970, dal 1° gennaio 2002 non si recupera più il 4,43% sul differenziale tra retribuzione ex art. 6 e salario convenzionale; il codice R200 del quadro D DM10/2 non è più operativo. Per le cooperative che versano sulla retribuzione effettiva, per il 2002 la quota residua da calcolare sulla differenza con la retribuzione convenzionale è pari al 2,93%, con codice R250; dal 1° gennaio 2003 l’importo scenderà al 2,43%.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e codici DM10/2
I datori di lavoro che non hanno applicato l’incremento di cui al punto 1.1.4 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare. Per il versamento delle differenze deve essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro B-C del modello DM10/2, con il codice M191 e la dicitura "DIFF. IVS"; non devono essere compilate le colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Tabelle delle aliquote contributive
Le tabelle contributive aggiornate sono disponibili sul sito internet dell’INPS nella sezione dedicata all’utente professionista, sottomenù "Le aliquote contributive". È inoltre possibile scaricare il file allegato alla circolare per la consultazione offline; le tabelle sono in vigore dal 1° gennaio 2002.
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