Circolare numero 42 del 25-2-2002
adeguamento delle retribuzioni convenzionali. Aliquota pensionistica per i lavoratori autonomi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2002 la retribuzione convenzionale e il contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958. Conferma che la retribuzione convenzionale mensile è pari a 518,00 euro e che, applicando l’aliquota FPLD dell’11,81%, il contributo mensile complessivo è di 61,18 euro. Vengono inoltre richiamate le regole sull’aliquota, la non applicabilità dell’art. 7 del D.L. n. 463/1983 a questa categoria, le modalità di versamento tramite modelli F24 personalizzati e la scadenza mensile del giorno 16, precisando che non saranno applicati oneri accessori per eventuali periodi pregressi già scaduti.
Contributi 2002 per pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne
Contributi 2002 per pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne
La circolare definisce per l’anno 2002 la retribuzione convenzionale e il relativo contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Vengono inoltre richiamati i criteri normativi di riferimento, l’aliquota FPLD applicabile, le modalità di versamento e le scadenze mensili.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda coloro che svolgono attività di pesca anche in assenza di associazione in cooperativa, cioè i cosiddetti pescatori autonomi. Per essi resta fermo l’obbligo di versare un contributo mensile all’Istituto, calcolato sulla base della retribuzione convenzionale prevista per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Retribuzione convenzionale per il 2002
Per l’anno 2002 la circolare indica una misura giornaliera del salario medio convenzionale pari a 20,72 euro, già comunicata con la circolare n. 36 dell’8 febbraio 2002. Tale valore, moltiplicato per 25 giornate, determina una retribuzione convenzionale mensile di 518,00 euro. Su questo importo devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno considerato.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama, in primo luogo, il chiarimento già fornito con la circolare n. 50 del 2 marzo 2001: a decorrere dal 1° gennaio 2001, in base all’art. 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.
Successivamente, la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 3, ha precisato che la decorrenza della predetta norma deve essere intesa come coincidente con l’entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Aliquota FPLD
Per i pescatori autonomi continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto interministeriale 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 27 della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La categoria deve sopportare l’incremento complessivo di 4,29 punti percentuali previsto dalla normativa, da applicarsi con aumenti dello 0,50% ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1997, fino all’ultimo incremento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013. Poiché tale incremento era già stato effettuato nel 2001, con fissazione dell’aliquota FPLD all’11,81%, per il 2002 non vi sono variazioni.
Contributo mensile per il 2002
L’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale mensile di 518,00 euro determina, per il 2002, un contributo complessivo pari a 61,18 euro mensili. La circolare ne evidenzia anche la ripartizione:
- FPLD base: 0,57 euro;
- FPLD adeguamento: 60,61 euro;
- totale: 61,18 euro.
Modalità di versamento e scadenze
L’Istituto provvederà alla fornitura dei modelli F24 personalizzati necessari per adempiere all’obbligo contributivo. La circolare ribadisce che non vi sono innovazioni rispetto alle modalità di pagamento: il contributo va versato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Le sedi devono inoltre rassicurare i contribuenti che, per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti, non saranno applicati oneri accessori.
Dati riepilogativi degli allegati
Gli allegati confermano:
- la retribuzione convenzionale mensile e giornaliera con decorrenza 1° gennaio 2002, pari rispettivamente a 518,00 euro e 20,72 euro;
- i coefficienti di ripartizione dei contributi ordinari, con aliquota FPLD totale dell’11,81%;
- i valori mensili dei contributi per il 2002, corrispondenti a 61,18 euro complessivi.
Punti principali
Ambito soggettivo e quadro normativo
La circolare riguarda i soggetti che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, qualificati come pescatori autonomi e assoggettati alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Per tale categoria è dovuto all’Istituto un contributo mensile commisurato alla retribuzione convenzionale prevista per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Retribuzione convenzionale per l’anno 2002
Per il 2002 la misura giornaliera del salario medio convenzionale, già comunicata con circolare n. 36 dell’8 febbraio 2002, è fissata in 20,72 euro giornalieri, pari a 518,00 euro mensili (20,72 x 25 giorni). Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno 2002.
Esclusione dell’art. 7 del D.L. n. 463/1983
La circolare richiama il chiarimento già fornito con la circolare n. 50 del 2 marzo 2001: dal 1° gennaio 2001, in applicazione dell’art. 69, comma 7, della legge n. 388/2000, l’art. 7 del D.L. n. 463/1983 non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958. È precisato però che, per effetto dell’art. 43, comma 3, della legge n. 448/2001, la decorrenza della norma deve intendersi riferita all’entrata in vigore della legge n. 638/1983.
Aliquota FPLD applicabile
Anche per i pescatori autonomi si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995 e dell’art. 27 della legge n. 30/1997. La categoria è interessata all’aumento complessivo di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione dello 0,50% ogni due anni dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013. Poiché l’incremento è già stato operato nel 2001, con fissazione dell’aliquota FPLD all’11,81%, per il 2002 non sono previste variazioni.
Contributo mensile dovuto per il 2002
Applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo complessivo per il 2002 risulta pari a 61,18 euro. La ripartizione indicata negli allegati è la seguente: FPLD base 0,57 euro; FPLD adeguamento 60,61 euro; totale 61,18 euro.
Versamento, modelli F24 e scadenze
L’Istituto provvederà alla fornitura dei modelli F24 personalizzati necessari per il pagamento del contributo. Nulla cambia in materia di versamento: il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Le sedi devono inoltre assicurare ai contribuenti che non saranno applicati oneri accessori per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.
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