Circolare numero 11 del 04-03-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica le retribuzioni convenzionali valide per il 2002 per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, con riferimento ai settori dell’industria cinematografica e dello spettacolo. Indica gli importi da assumere per il calcolo dei contributi e richiama i limiti applicativi della disciplina. Inoltre disciplina la regolarizzazione dei periodi pregressi per le imprese che abbiano versato contributi in base al precedente decreto, stabilendo scadenza, modalità di compilazione del modello 031/RC1 e istruzioni per la compilazione della sezione ENPALS del modello F24, includendo i codici causale e gli accorgimenti operativi.
Retribuzioni convenzionali 2002 per lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali 2002 per lavoratori italiani all’estero
La circolare disciplina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2002 applicabili ai lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Essa richiama il decreto ministeriale 6 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002, e ne illustra gli effetti ai fini contributivi per i settori dell’industria cinematografica e dello spettacolo.
Ambito di applicazione
Le retribuzioni convenzionali devono essere assunte come base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie, dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2002 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002.
La disciplina, come precisato nella circolare, riguarda esclusivamente:
- i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da tale territorio per svolgere opere, commesse o attività lavorative all’estero;
- le attività svolte in Paesi extracomunitari con i quali non risultano in vigore accordi di sicurezza sociale.
Limiti soggettivi e applicativi
La circolare chiarisce che la normativa non può essere applicata:
- al personale artistico non ricompreso nella tabella allegata;
- alle categorie di lavoratori per le quali non siano in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro.
È inoltre ribadito che, oltre al calcolo della contribuzione sulle retribuzioni convenzionali, si applica la riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.
Importi delle retribuzioni convenzionali
Il decreto definisce importi differenziati per le diverse qualifiche dei settori interessati, con valori che coprono figure professionali dell’industria cinematografica e dello spettacolo, impiegati, direttivi, professori d’orchestra, artisti del coro, assistenti, capi squadra, maestranze, aiuti tecnici e professionali, tersicorei, operai e personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.
Tra gli importi riportati nella circolare figurano, a titolo esemplificativo:
- € 3.225,27 per figure professionali di massimo livello dell’industria cinematografica;
- € 2.716,16 per figure professionali intermedie;
- € 1.837,17 per impiegati con funzioni direttive;
- € 1.650,10 per impiegati;
- € 1.743,64 per professori d’orchestra e artisti del coro;
- € 1.317,43 per alcune categorie di spettacolo;
- € 1.299,89 per il personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le imprese che, a decorrere dal mese di gennaio 2002, abbiano versato la contribuzione sulla base delle retribuzioni convenzionali previste dal precedente decreto ministeriale del 23 gennaio 2001 devono regolarizzare la posizione versando le differenze contributive dovute.
Il termine ultimo per il versamento è fissato al 16 aprile 2002, coincidente con la scadenza del versamento della contribuzione relativa al mese di marzo 2002.
La regolarizzazione va effettuata con il modello 031/RC1 secondo le disposizioni vigenti.
Compilazione del modello 031/RC1
La circolare fornisce istruzioni puntuali sulla compilazione del modello di regolarizzazione. In particolare, devono essere indicati:
- il periodo di riferimento, ad esempio gennaio-febbraio 2002;
- tutti i dati anagrafici dell’impresa;
- la casella che attesta la presentazione del nuovo modello in variazione di precedenti denunce, nella Sez. 1;
- i dati retributivi e contributivi nel quadro A.
Per la retribuzione imponibile deve essere riportata solo la differenza tra quanto già dichiarato nei modelli 031/R e gli importi derivanti dalle nuove retribuzioni convenzionali del D.M. 6 febbraio 2002.
Nel quadro B devono comparire:
- il codice agevolazione EE;
- il numero dei lavoratori interessati;
- il numero delle giornate lavorate;
- l’ammontare della retribuzione imponibile;
- il codice della tabella corrispondente all’aliquota contributiva applicata;
- l’importo della contribuzione non versata per effetto della nuova disciplina.
La circolare precisa che il codice EE comporta la riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore resta invariata.
L’importo risultante dalla differenza tra Totale A e Totale B deve essere indicato nel quadro C come importo a debito del datore di lavoro. Nei campi dedicati alle comunicazioni dell’impresa devono essere riportati gli estremi del modello F24 usato per il versamento.
Compilazione del modello F24 e codici contributivi
Per il versamento della maggiore contribuzione dovuta entro il 16 aprile 2002, la sezione ENPALS del modello F24 deve essere compilata con:
- codice Ente 0001, identificativo dell’ENPALS;
- codice Sede della posizione contributiva dell’impresa;
- causale CCLS per i contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo con modello 031/R;
- causale RCLS per l’importo della maggiore contribuzione dovuta a seguito del D.M. 6 febbraio 2002, con modello 031/RC1;
- numero di matricola dell’impresa riportato per intero, comprensivo degli zeri iniziali;
- periodo di riferimento da, e se necessario a, in formato mm/aaaa;
- importi a debito versati distinti tra contribuzione corrente e differenza contributiva.
La circolare segnala anche che, se il periodo di contribuzione supera il mese, il campo "periodo di riferimento a" va compilato solo per la causale RCLS.
Versamenti verso enti diversi
Infine, la circolare raccomanda che, qualora l’impresa debba effettuare versamenti sia all’ENPALS sia all’INPDAI, utilizzi modelli F24 distinti. Ciò è necessario perché il codice ente può essere indicato correttamente solo nello spazio previsto nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali"; un uso improprio del modulo potrebbe determinare errori di canalizzazione dei versamenti, con disguidi e ritardi nell’attribuzione al contribuente.
Punti principali
Nuove retribuzioni convenzionali per il 2002
Il decreto 6 febbraio 2002, pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002, ha fissato le retribuzioni convenzionali per il periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. Tali importi costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale, limitatamente ai settori dell’industria cinematografica e dello spettacolo.
Ambito soggettivo di applicazione
La circolare precisa che il calcolo della contribuzione basato sulle retribuzioni convenzionali e la riduzione di dieci punti dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro si applicano solo ai lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da tale territorio per eseguire opere, commesse o attività lavorative all’estero. La disciplina non si applica al personale artistico non compreso nella tabella allegata né alle categorie di lavoratori prive di contratti collettivi nazionali di lavoro.
Importi delle retribuzioni convenzionali
Per l’anno 2002 sono riportati gli importi convenzionali per varie qualifiche dei settori cinema e spettacolo, tra cui figure professionali di livello alto e intermedio, impiegati, professori d’orchestra, artisti del coro, assistenti, capi squadra, maestranze, aiuti tecnici e professionali, tersicorei, operai e personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale. Gli importi variano, tra gli altri, da € 3.225,27 per le figure professionali di massimo livello dell’industria cinematografica a importi più contenuti per le altre categorie, fino a € 1.299,89 per il personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le imprese che, dal mese di gennaio 2002, abbiano assolto gli adempimenti contributivi sulla base delle retribuzioni convenzionali del decreto ministeriale 23 gennaio 2001 devono versare le differenze contributive dovute entro e non oltre il 16 aprile 2002, data coincidente con la scadenza del versamento della contribuzione relativa al mese di marzo 2002. La regolarizzazione deve avvenire mediante modello 031/RC1.
Compilazione del modello 031/RC1
Nel modello 031/RC1 devono essere indicati il periodo di riferimento, tutti i dati anagrafici dell’impresa, la casella di variazione di precedenti denunce nella Sez. 1 e i dati retributivi e contributivi del quadro A. Per la retribuzione imponibile va indicata solo la differenza tra gli importi già dichiarati con i modelli 031/R e quelli derivanti dalle nuove retribuzioni convenzionali del D.M. 6 febbraio 2002. Nel quadro B devono essere riportati il codice agevolazione EE, il numero dei lavoratori interessati, le giornate lavorate, la retribuzione imponibile, il codice della tabella dell’aliquota contributiva applicata e l’importo della contribuzione non versata; il codice EE comporta la riduzione di dieci punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, mentre resta invariata la quota del lavoratore. L’importo finale del quadro C deriva dalla differenza tra Totale A e Totale B e nelle comunicazioni dell’impresa vanno indicati gli estremi del modello F24 utilizzato per il pagamento.
Compilazione della sezione ENPALS del modello F24
Per il versamento entro il 16 aprile 2002, la sezione ENPALS del modello F24 deve indicare: codice Ente 0001; codice Sede della posizione contributiva; causale CCLS per i contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo con mod. 031/R e causale RCLS per la maggiore contribuzione dovuta a seguito del D.M. 6 febbraio 2002 con mod. 031/RC1; numero di matricola completo dell’impresa; periodo di riferimento da e, se necessario, a, in formato mm/aaaa; importi a debito versati distinti tra contribuzione corrente e differenza contributiva.
Gestione dei versamenti verso ENPALS e INPDAI
La circolare raccomanda che, qualora l’impresa debba versare contribuzione sia all’ENPALS sia all’INPDAI, utilizzi modelli F24 distinti. Il codice ente, infatti, deve essere collocato nello spazio previsto nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali" e non in altri campi del modulo, altrimenti la contribuzione potrebbe non essere correttamente attribuita all’ente destinatario, con conseguenti disguidi e ritardi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 mar 2002Circolare numero 48 del 5-3-2002
- Circolare · 5 mar 2002Circolare numero 47 del 5-3-2002
- Circolare · 5 mar 2002Circolare numero 46 del 5-3-2002
- Circolare · 5 mar 2002Circolare numero 45 del 5-3-2002
- Circolare · 1 mar 2002Circolare numero 44 del 1-3-2002
- Circolare · 7 mar 2002Circolare numero 12 del 07-03-2002 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →