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Circolare

Circolare numero 44 del 1-3-2002

L’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n.448, prevede, a determinate condizioni di età e di reddito, l’incremento dell’importo delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988, delle pensioni sociali, degli assegni sociali e delle pensioni e assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti in misura tale da garantire un reddito personale mensile pari a 516,46 euro per tredici mensilità. Ulteriori istruzioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina introdotta dall’articolo 38 della legge n. 448/2001 per l’incremento delle maggiorazioni sociali, applicabile dal 1° gennaio 2002. Vengono individuate le prestazioni interessate, i soggetti beneficiari, i requisiti anagrafici e contributivi, i limiti di reddito, i redditi da considerare, la decorrenza del beneficio e le modalità di attribuzione. Il fine è garantire, in presenza delle condizioni previste, un reddito mensile fino a 516,46 euro per tredici mensilità, con regole differenziate per trattamenti previdenziali e assistenziali.

Incremento delle maggiorazioni sociali e delle pensioni fino a 516,46 euro mensili per soggetti disagiati

Incremento delle maggiorazioni sociali fino a 516,46 euro mensili

La circolare fornisce istruzioni applicative sull’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali a decorrere dal 1° gennaio 2002. La finalità è quella di elevare, per determinate categorie di pensionati e assistiti in condizioni di disagio economico, il trattamento percepito fino a garantire un reddito mensile pari a 516,46 euro per tredici mensilità.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

La nuova disciplina riguarda sia prestazioni previdenziali sia prestazioni assistenziali. In particolare, sono interessati:

  • i titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;
  • i titolari di assegno sociale;
  • i titolari di pensione sociale;
  • i titolari di trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 381/1970 (sordomuti) e dell’articolo 19 della legge n. 118/1971 (invalidi civili);
  • i ciechi civili titolari di pensione.

La circolare chiarisce inoltre che il beneficio può spettare anche ai titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi della legge n. 222/1984 e, in generale, a soggetti che non percepiscono una pensione integrata al minimo, purché rientrino nei requisiti previsti dalla normativa richiamata.

Soggetti beneficiari per età e contribuzione

Per i trattamenti pensionistici di natura previdenziale, il beneficio spetta in via ordinaria ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni. Tuttavia, l’età può essere ridotta fino a un massimo di 5 anni in funzione della contribuzione fatta valere dall’interessato: la riduzione è di un anno ogni 5 anni di contribuzione, anche quando il quinquennio risulti soddisfatto con periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà.

La circolare indica, in concreto, le seguenti soglie:

  • 70 anni, indipendentemente dalla contribuzione;
  • 69 anni con almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione;
  • 68 anni con almeno 7 anni e 6 mesi;
  • 67 anni con almeno 12 anni e 6 mesi;
  • 66 anni con almeno 17 anni e 6 mesi;
  • 65 anni con almeno 22 anni e 6 mesi.

Per le pensioni ai superstiti, la contribuzione da considerare è quella del dante causa. In caso di titolarità contemporanea di pensione diretta e pensione ai superstiti, va applicata la riduzione più favorevole, calcolando separatamente la contribuzione utile per ciascun trattamento.

Per i titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, nonché per gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, il beneficio spetta dai 60 anni, indipendentemente dall’anzianità contributiva.

Trattamenti assistenziali e disciplina speciale

Per i trattamenti assistenziali la circolare richiama l’articolo 70 della legge n. 388/2000, che già prevedeva maggiorazioni per assegno sociale, pensione sociale, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, con soglie anagrafiche differenziate. La nuova normativa estende tali maggiorazioni fino a garantire il medesimo reddito minimo di 516,46 euro mensili per tredici mensilità, sempre nel rispetto delle condizioni reddituali previste.

Si precisa che i soggetti esclusi dal diritto all’assegno sociale non possono beneficiare, in assenza di una specifica previsione, della maggiorazione dell’assegno sociale e del relativo incremento; per contro, per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti il requisito essenziale resta la titolarità del relativo trattamento pensionistico.

Limiti di reddito

L’articolo 38 subordinata il beneficio al non superamento di specifici limiti di reddito annuo. Per il 2002:

  • il limite di reddito personale è pari a 6.713,98 euro;
  • per i coniugati non effettivamente e legalmente separati, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare 11.271,39 euro, somma del limite personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale, pari a 4.577,41 euro.

Per gli anni successivi al 2002, il limite di 6.713,98 euro deve essere aumentato in misura pari all’incremento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno precedente.

La misura dell’incremento è poi determinata in modo da non far superare tali limiti: per il pensionato non coniugato coincide con la differenza tra limite e reddito personale; per il coniugato occorre verificare sia il reddito personale sia quello cumulato, e la prestazione spetta nel minore dei due importi risultanti.

Redditi da considerare ai fini del diritto

La circolare stabilisce che, ai fini della verifica dei limiti, devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, inclusi:

  • redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente sia separata;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
  • redditi esenti;
  • redditi percepiti all’estero o presso enti e organismi internazionali.

È invece escluso il reddito della casa di abitazione. Non si computano inoltre gli arretrati della stessa maggiorazione sociale eventualmente corrisposti nell’anno considerato.

La circolare elenca poi ulteriori esclusioni specifiche:

  • pensioni di guerra;
  • indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • indennità per ciechi parziali e indennità di comunicazione per sordi prelinguali;
  • indennizzi ex legge n. 210/1992;
  • importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dalla legge n. 388/2000;
  • sussidi economici occasionali erogati da Comuni o altri enti per bisogni contingenti.

Per il primo anno di applicazione, cioè dal 1° gennaio 2002, devono essere considerati i redditi presuntivi dell’anno 2002.

Decorrenza del beneficio

Per le prestazioni già in pagamento, il beneficio decorre dal 1° gennaio 2002 se i requisiti reddituali risultano già presenti, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età richiesta, se tale momento è successivo al 31 dicembre 2001.

Per le pensioni di futura liquidazione, il beneficio decorre dalla data di decorrenza della pensione o dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età, se successivo. Se alla data utile non sussiste il requisito reddituale, il beneficio decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui il requisito viene successivamente soddisfatto.

Attribuzione d’ufficio e gestione operativa

La circolare segnala che l’aumento è stato posto in pagamento d’ufficio dal 1° gennaio 2002 nei confronti dei pensionati che al 31 dicembre 2001 avevano già titolo alle maggiorazioni sociali, sulla base dei dati reddituali e contributivi presenti negli archivi.

Per gli altri potenziali beneficiari, l’attribuzione deve avvenire secondo le istruzioni già fornite con le precedenti circolari richiamate nel testo.

Permanenza della disciplina previgente per i non aventi titolo all’incremento

Resta ferma la disciplina previgente delle maggiorazioni sociali per i pensionati infrasettantenni che non raggiungano le condizioni per il nuovo incremento. In particolare, continuano ad applicarsi le regole dell’articolo 1 della legge n. 544/1988 per i titolari di pensione tra 60 e 65 anni o tra 65 e 70 anni che non abbiano un’anzianità contributiva sufficiente per accedere al nuovo incremento.

Resta inoltre ferma la disciplina dell’articolo 70, commi da 1 a 6, della legge n. 388/2000 per gli assegni sociali e per le prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti che non rientrino nel nuovo regime più favorevole.

Indicazioni conclusive

La circolare, nel complesso, chiarisce che il nuovo incremento delle maggiorazioni sociali opera come integrazione fino al livello di 516,46 euro mensili per tredici mensilità, ma solo entro rigidi limiti anagrafici, contributivi e reddituali. Il suo impianto è volto a coordinare la disciplina previdenziale e quella assistenziale, precisando con dettaglio i redditi rilevanti, le esclusioni e le modalità di decorrenza e attribuzione del beneficio.

Punti principali

Nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2002

L’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modifica la disciplina delle maggiorazioni sociali e, dal 1° gennaio 2002, consente l’incremento delle prestazioni fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro mensili per tredici mensilità. La norma riguarda sia trattamenti pensionistici previdenziali sia prestazioni assistenziali, con requisiti diversi a seconda della categoria del beneficiario.

Prestazioni interessate

Sono coinvolti i titolari di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive o esclusive, gli assegnatari dell’assegno sociale, i titolari di pensione sociale e di trattamenti trasferiti all’INPS per sordomuti, invalidi civili e ciechi civili. La circolare precisa inoltre che, per talune prestazioni, il beneficio spetta anche a soggetti che non siano titolari di pensione integrata al minimo.

Requisiti anagrafici e contributivi

Per i trattamenti previdenziali l’incremento spetta in via generale ai soggetti con almeno 70 anni; tale età può essere ridotta fino a 65 anni in ragione della contribuzione utile, con una riduzione di un anno ogni cinque anni di contribuzione, anche frazionata. Per i titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222/1984 e per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti, il beneficio spetta dai 60 anni indipendentemente dall’anzianità contributiva.

Limiti di reddito e misura dell’incremento

Per il 2002 il limite base di reddito annuo è pari a 6.713,98 euro; per i coniugati non separati occorre inoltre rispettare il limite cumulato di 11.271,39 euro, dato dalla somma del limite personale e dell’assegno sociale annuo di 4.577,41 euro. L’incremento non è un importo fisso ma è determinato in misura tale da non far superare i limiti di reddito: in pratica corrisponde alla differenza tra il reddito posseduto e il reddito minimo garantito, entro i massimali previsti.

Redditi rilevanti ed esclusioni

Ai fini del beneficio vanno considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte e quelli prodotti all’estero, mentre è escluso il reddito della casa di abitazione. Non si computano inoltre pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali e per sordi prelinguali, indennizzi ex legge n. 210/1992, importo aggiuntivo di 300.000 lire della legge n. 388/2000 e sussidi economici occasionali dei Comuni.

Decorrenza e attribuzione

Per le pensioni già in essere il beneficio decorre dal 1° gennaio 2002 oppure dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età richiesta, se successivo. Per le future liquidazioni decorre dalla data di pensionamento o dalla data in cui maturano i requisiti. L’aumento è stato attribuito d’ufficio dal 1° gennaio 2002 ai soggetti già titolari del diritto, mentre per gli altri restano applicabili le istruzioni operative richiamate dalle circolari precedenti.

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