Sentenza n. 10862/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, l. 104/1992. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza diretta a ottenere i benefici di cui all’art. 33, comma 3, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, notificato il 17 giugno 2024, con il quale era stata respinta l’istanza volta a ottenere i benefici previsti dall’art. 33, comma 3, l. 104/1992, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 14 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato che non persisteva interesse alla decisione della causa.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, l. 104/1992
La norma è richiamata quale base dei benefici assistenziali richiesti dal ricorrente; la sentenza non ne esamina l’applicazione sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio che non persiste l’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dell’atto impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta, salvo diversa valutazione, la compensazione delle spese di giudizio quando il giudice non ravvisa ragioni per porle a carico di una delle parti.
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