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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29651/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per bancarotta per distrazione. Le imputazioni riguardavano: (1) la sottrazione delle rimanenze di magazzino della societa La Mediterranea mediante una cessione fittizia (fatture del 3/12/2009) tramite la snc Nuova Fattoria e il successivo trasferimento alla srl Energia Mediterranea per euro 143.777 non effettivamente corrisposti; (2) prelievi complessivi di euro 80.000 dai conti societari indicati come restituzione di anticipi soci. Gli appellanti deducevano, tra l'altro, la contraddittorietà rispetto all'assoluzione degli amministratori della snc Nuova Fattoria, la mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio della loro consapevolezza dello stato di decozione della fallita, la scorretta qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che i versamenti sarebbero stati finanziamenti e non restituzioni di capitale, quindi al più bancarotta preferenziale), la non riconducibilità della responsabilità penale ad Antonino e l'erroneo diniego delle attenuanti generiche e della motivazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la qualifica di bancarotta per distrazione per entrambi i ricorrenti e, di conseguenza, la sentenza di merito che aveva inflitto a ciascuno la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. La decisione si fonda sulla ritenuta consapevolezza dello stato di decozione da parte dei due amministratori, sugli indici di fraudolenza rilevati (trasferimento senza corrispettivo a societa riconducibili agli stessi amministratori, uso di una societa schermo) e sulla considerazione che gli 80.000 euro provenivano in realta da Energia Mediterranea e non costituivano un credito dei ricorrenti, sì da integrare distrazione e non mera bancarotta preferenziale. Sono state ritenute infondate le doglianze sulla prova, sul concorso tra i due imputati e sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti e determinazione della pena).

Norme richiamate

  • art. 2467 cod. civ.

    Richiamato per il principio che il rimborso di finanziamenti soci effettuato quando sussiste uno squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto è postergato e, se eluso, il rimborso può integrare una condotta penalmente rilevante (distrazione) se pregiudica i creditori.

  • art. 132 cod. pen.

    Citato come criterio generale per la determinazione della pena e per la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena base.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per la graduazione della pena e alla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, la cui valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito salvo vizi logici o arbitrari.

Massime di principio

  • Il trasferimento di beni della societa fallenda, senza corrispettivo, a societa riconducibili agli stessi amministratori costituisce forte indice di fraudolenza e puo integrare bancarotta per distrazione.
  • La qualita e fonte della conoscenza dello stato di dissesto rileva: l'assoluzione di terzi (es. amministratori di societa schermo) per mancata prova della consapevolezza non esclude automaticamente la responsabilita degli amministratori della fallita se questi avevano accesso a informazioni sostanziali che rendevano manifesta la decozione.
  • I rimborsi a soci o terzi effettuati quando il patrimonio netto e gia evaporato, oltre a essere disciplinati dall'art. 2467 c.c. in tema di postergazione, possono configurare bancarotta per distrazione se hanno effettivamente diminuito l'attivo disponibile e favorito soggetti collegati.
  • La prova della consapevolezza del dissesto e dell'intento distrattivo deve essere valutata nel contesto complessivo (tempistica delle operazioni, modalita del trasferimento, rapporti di controllo tra societa), non solo sulla base dei bilanci formali.
  • La negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizio logico o arbitrio; pertanto, in casi di totale svuotamento della societa e condotte fraudolente, e' probabile il diniego delle attenuanti e pene nella parte medio-alta dell'intervallo.

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