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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40094/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della convalida dell'arresto obbligatorio per furto di energia elettrica aggravato (art. 625 n.2 c.p.). Quattro motivi: 1) carenza di motivazione sulla sussistenza della flagranza; 2) errata applicazione della legge penale rispetto alla flagranza, poiché non sarebbe dimostrato che le luci fossero alimentate dall'allaccio abusivo (impossibilità per i tecnici di riaccenderle) e sussisterebbe la possibilità di un gruppo elettrogeno di proprietà; 3) violazione di legge riguardo ai presupposti per l'arresto obbligatorio/facoltativo: il fatto sarebbe un furto semplice procedibile a querela e, in mancanza di querela, l'arresto sarebbe solo facoltativo; assenza delle aggravanti contestate e incertezza su eventuali danni provocati; 4) esistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (minore durata dell'offesa) che renderebbe l'arresto solo facoltativo dato l'assenza di elementi sulla gravità del fatto o pericolosità dell'agente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la convalida dell'arresto: il Tribunale aveva correttamente valutato in astratto la sussistenza della flagranza basandosi sulla relazione tecnica dei verificatori e sulla percezione immediata, da parte degli accertatori, della fruizione abusiva di energia in atto. La Corte ha richiamato il principio che il sindacato sulla convalida deve essere ex ante e non può tener conto di elementi successivamente emersi o conoscibili solo dopo l'arresto. Anche se successivamente la condotta è stata temporalmente ridimensionata (da 2017 a 2020) e potrebbe configurarsi l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., ciò non rende illegittimo l'arresto perché tale circostanza non era conosciuta né conoscibile dagli organi di polizia al momento dell'arresto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. (n.2 e n.7)

    Norma delittuosa applicata per qualificare il fatto come furto di energia aggravato; la Corte valuta che l'aggravante di cui al n.2 sia stata ritenuta sulla base della relazione tecnica, mentre l'esistenza di altre aggravanti va verificata nel merito non in sede di convalida.

  • art. 62 c.p., n.4

    Attenuante per minore durata dell'offesa. La Corte ha rilevato che, sebbene successivamente emergano elementi che possano far ricadere nel beneficio, tali elementi non erano conoscibili alla polizia al momento dell'arresto e quindi non impedivano la convalida ex ante.

  • art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai casi di arresto in flagranza e alla legittimità dell'arresto obbligatorio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione nella fattispecie.

  • art. 381 cod. proc. pen. e correlati (art. 386, comma 3; art. 390, comma 1)

    Norme procedurali richiamate per definire i limiti del sindacato in sede di convalida dell'arresto: controllo di ragionevolezza ex ante sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, senza entrare nel merito della responsabilità o nella valutazione della gravità indiziaria.

Massime di principio

  • Il sindacato sulla convalida dell'arresto è limitato a vizi di legittimità e deve essere svolto ex ante, valutando la situazione come era conoscibile alla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, senza considerare elementi successivamente emersi.
  • Per la flagranza non è necessario che l'allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato al momento dell'intervento: è sufficiente che la fruizione abusiva dell'energia fosse in atto e percepibile dagli accertatori.
  • Se emergono poi elementi sopravvenuti che attenuano la responsabilità (es. compressione temporale della condotta), ciò può incidere sulle misure successive o sul merito, ma non invalida necessariamente la convalida dell'arresto se tali elementi non erano o non potevano essere noti agli agenti al momento dell'arresto.
  • Le questioni di merito (valutazione della gravità indiziaria, esistenza delle aggravanti o applicabilità delle attenuanti) non sono sindacabili in Cassazione contro la convalida dell'arresto; bisogna sollevare tali questioni nelle sedi di merito.
  • La difesa deve dimostrare che, al momento dell'arresto, gli elementi certi invalidanti la flagranza o che giustifichino l'arresto soltanto facoltativo erano effettivamente noti o conoscibili dagli operatori che hanno proceduto.

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