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Sentenza

Sentenza del 27/11/2017 n. 1609 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento sintetico - nuovo redditometro - art. 38. D.P.R. n. 600/73 - D.L. n. 78/2010 - applicazione retroattiva - preclusa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato stabilito che le disposizioni del nuovo redditometro, espressamente previste per gli anni d’imposta 2009 e successivi, non possono essere applicate retroattivamente ad annualità anteriori. La disciplina è stata qualificata come sostanziale e non semplicemente procedurale; pertanto, l’accertamento fondato sull’applicazione retroattiva del nuovo redditometro non può essere mantenuto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’utilizzo retroattivo delle disposizioni sul nuovo redditometro introdotte dal D.L. n. 78/2010, in relazione a un’annualità anteriore al 2009. La questione riguardava se la nuova disciplina potesse essere considerata meramente procedurale, e quindi applicabile anche a periodi precedenti, oppure se avesse natura sostanziale, con conseguente divieto di applicazione retroattiva.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e costituisce la base normativa del redditometro.

  • D.L. n. 78/2010

    Ha introdotto il nuovo redditometro, applicabile per espressa previsione normativa agli anni d’imposta 2009 e successivi. La relativa disciplina ha natura sostanziale e non può quindi essere applicata a periodi precedenti.

Massime di principio

  • Una disciplina fiscale che modifica i criteri sostanziali di determinazione del reddito non può essere applicata retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La qualificazione di una norma come procedurale non dipende soltanto dal fatto che essa regoli un’attività di accertamento: se incide sui presupposti o sui criteri di determinazione dell’imposta, può avere natura sostanziale.
  • In presenza di una previsione normativa che limita espressamente l’applicazione di una nuova disciplina agli anni successivi a una determinata annualità, l’Amministrazione finanziaria deve rispettare tale limite temporale.
  • Per contestare un accertamento fondato sul nuovo redditometro occorre verificare l’anno d’imposta interessato e confrontarlo con la decorrenza normativa della disciplina applicata.

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