Sentenza del 27/11/2017 n. 1609 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - nuovo redditometro - art. 38. D.P.R. n. 600/73 - D.L. n. 78/2010 - applicazione retroattiva - preclusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato stabilito che le disposizioni del nuovo redditometro, espressamente previste per gli anni d’imposta 2009 e successivi, non possono essere applicate retroattivamente ad annualità anteriori. La disciplina è stata qualificata come sostanziale e non semplicemente procedurale; pertanto, l’accertamento fondato sull’applicazione retroattiva del nuovo redditometro non può essere mantenuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’utilizzo retroattivo delle disposizioni sul nuovo redditometro introdotte dal D.L. n. 78/2010, in relazione a un’annualità anteriore al 2009. La questione riguardava se la nuova disciplina potesse essere considerata meramente procedurale, e quindi applicabile anche a periodi precedenti, oppure se avesse natura sostanziale, con conseguente divieto di applicazione retroattiva.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e costituisce la base normativa del redditometro.
D.L. n. 78/2010
Ha introdotto il nuovo redditometro, applicabile per espressa previsione normativa agli anni d’imposta 2009 e successivi. La relativa disciplina ha natura sostanziale e non può quindi essere applicata a periodi precedenti.
Massime di principio
- Una disciplina fiscale che modifica i criteri sostanziali di determinazione del reddito non può essere applicata retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- La qualificazione di una norma come procedurale non dipende soltanto dal fatto che essa regoli un’attività di accertamento: se incide sui presupposti o sui criteri di determinazione dell’imposta, può avere natura sostanziale.
- In presenza di una previsione normativa che limita espressamente l’applicazione di una nuova disciplina agli anni successivi a una determinata annualità, l’Amministrazione finanziaria deve rispettare tale limite temporale.
- Per contestare un accertamento fondato sul nuovo redditometro occorre verificare l’anno d’imposta interessato e confrontarlo con la decorrenza normativa della disciplina applicata.
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