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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13809/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza che confermava la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 624 bis, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7, asserendo: (1) che il processo di primo grado non sarebbe dovuto proseguire (sospensione ex art. 420‑quater c.p.p.) perché ella era difesa d'ufficio senza elezione di domicilio o nomina fiduciaria che avrebbero garantito la conoscibilità del procedimento, sostenendo di aver avuto conoscenza del processo solo in sede di appello; (2) che in appello il difensore di fiducia nominato tardivamente (Avv. Fortunato) aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale, richiesta respinta dalla Corte per tardività e mancanza di documentazione, impedendo così di far valere l'eccezione di cui al primo motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Nel merito motivi: il primo è stato ritenuto generico e infondato alla luce degli atti: la ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia (Avv. Zamperlini) già dall'8.09.2014; il decreto di citazione a giudizio venne notificato al difensore e successivamente all'imputata; il difensore di fiducia rinunciò il 15.03.2019 e la ricorrente revocò la nomina (6.05.2019) ma era comunque a conoscenza dell'udienza del 3.06.2019, per la quale fu nominato difensore d'ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso perché l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'Avv. Fortunato era tardiva e priva della documentazione richiesta (non era allegata copia conforme dell'atto che comprovasse la coincidenza della data), e la giurisprudenza impone requisiti stringenti di tempestività, documentazione e motivazione nonché la valutazione del carattere dilatorio e dell'urgenza del procedimento concorrente.

Norme richiamate

  • art. 624 bis c.p.

    Norma sostanziale del reato per cui la ricorrente è stata condannata; la sentenza di Cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto ma conferma l'improcedibilità del gravame per inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 61, n. 7 c.p.

    Circostanza aggravante applicata in primo grado; richiamata nella motivazione della condanna confermata in sede di gravame e non oggetto di rinnovata contestazione in Cassazione.

  • art. 420‑quater c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta sospensione del processo per mancata conoscibilità: la Corte ha ritenuto che i dati di notifica e le nomine degli avvocati mostrano la conoscenza del processo, escludendo l'applicabilità della sospensione invocata.

  • art. 102 c.p.p.

    Norma relativa all'impedimento e sostituzione del difensore; la Corte ricorda che l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi di tale norma deve essere adeguatamente dimostrata quando si deduce legittimo impedimento del difensore.

Massime di principio

  • La mancata elezione di domicilio o una precedente nomina fiduciaria non impedisce automaticamente la regolare prosecuzione del processo se risulta dagli atti che la notifica è stata effettuata al difensore o all'imputato secondo le forme previste: la conoscibilità del processo si valuta sulla base delle notificazioni e delle nomine effettive risultanti dagli atti.
  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve essere tempestiva e corredata da documentazione (copia certificata dell'atto che comprova la concomitanza) e da una motivazione chiara sul perché la presenza del difensore sia essenziale e non sostituibile; in mancanza il giudice può rigettarla per tardività o carenza probatoria.
  • Il giudice valuta il possibile carattere dilatorio della richiesta di rinvio bilanciando l'urgenza dei diversi procedimenti e l'obbligo di diligenza del difensore nel tutelare la posizione processuale maggiormente pregiudicata; le nomine di difensore all'ultimo momento indeboliscono la posizione di chi chiede il rinvio.
  • La mancata tempestiva e corretta documentazione e la presentazione tardiva di istanze processuali possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e l'imposizione di condanne per spese e somme a carico del ricorrente.
  • In casi simili è fondamentale conservare e produrre le prove delle notifiche, delle nomine/ revoche dei difensori e di eventuali impegni concomitanti documentati, nonché proporre tempestivamente le eccezioni processuali per non pregiudicare la possibilità di impugnare utilmente.

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