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Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 42660 del 1^ aprile 2025, notificata in pari data, con la quale l’ASL Bari ha parzialmente rigettato l’istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente il 10 marzo 2025; e per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad avere accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l’istanza di accesso e conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202500711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso documentale relativo all'organizzazione del personale, ai turni, alle presenze e alle disposizioni di servizio presso un reparto ospedaliero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, assunto come collaboratore professionale sanitario-infermiere e già assegnato all'UOC di Medicina Interna dell'Ospedale Di Venere, ha presentato un'istanza di accesso difensivo per acquisire documentazione asseritamente necessaria a dimostrare un sistematico demansionamento, consistente nell'adibizione a mansioni proprie del personale ausiliario e degli OSS per carenza di personale di supporto. L'ASL ha parzialmente accolto l'istanza, indicando la disponibilità della pianta organica sul sito istituzionale e comunicando il numero di OSS in servizio alla fine del 2020, ma ha negato l'accesso agli elenchi dettagliati dei turni e ai registri delle presenze per ragioni di riservatezza e protezione dei dati personali, nonché agli ordini di servizio, alle comunicazioni interne, alle segnalazioni sulla carenza di personale e agli atti della procedura concorsuale per difetto di un interesse diretto, concreto e attuale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa sull'accesso e l'eccesso di potere, sostenendo la strumentalità della documentazione alla tutela giudiziale contro il demansionamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'istanza come accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 e ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 4/2021, secondo cui non basta un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive, essendo necessario dimostrare, con motivazione rigorosa, il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. Nel caso concreto, il ricorrente aveva indicato l'esigenza difensiva, ma mancava il nesso di strumentalità necessaria: il demansionamento dipende dalla concreta adibizione a mansioni inferiori e non dalla mera esistenza di una carenza di organico. Pertanto, gli ordini di servizio, le comunicazioni, le segnalazioni e gli atti concorsuali richiesti non risultavano necessari alla tutela contro il demansionamento. Il medesimo difetto di strumentalità ha reso corretto il bilanciamento operato dall'ASL con la riservatezza dei terzi, giustificando il diniego relativo ai turni e ai registri delle presenze del personale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo [...] e la tutela della riservatezza [...] il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico

    L'accesso difensivo prevale sulla riservatezza solo quando siano previamente riscontrati i presupposti generali dell'accesso documentale e, in particolare, la necessità dei documenti per la cura o la difesa di un interesse giuridico; non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie.

  • art. 22 l. 241/1990

    L'accesso difensivo presuppone la titolarità di una situazione giuridica concreta e attuale e la strumentalità necessaria della documentazione richiesta rispetto alla sua tutela.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo richiede un rigoroso e motivato riscontro del nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l'istante intende curare o tutelare; non è sufficiente il generico riferimento a esigenze probatorie o difensive, anche se relative a un giudizio già pendente o da instaurare.
  • Quando la tutela prospettata riguarda il demansionamento, il necessario nesso con la documentazione richiesta deve essere valutato in relazione alla concreta adibizione del lavoratore a mansioni inferiori; la mera carenza di organico o il deficit di personale non dimostrano, di per sé, il demansionamento e non rendono necessariamente ostensibili gli atti organizzativi interni.
  • Il bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei terzi presuppone anzitutto la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria. In sua assenza, il diniego di ostensione di turni e registri delle presenze contenenti dati riferibili ad altri dipendenti è legittimo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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