Cassazione Civile, Ordinanza n. 05522/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Due ex soci di una cooperativa agricola avevano agito per ottenere, ciascuno per la propria posizione, il pagamento della liquidazione della quota sociale e il rimborso residuo di prestiti/finanziamenti effettuati alla società. Il Tribunale aveva rigettato le domande. In appello la Corte territoriale, riuniti i gravami, aveva ritenuto che dai dati contabili e dalla consulenza tecnica emergesse che i versamenti erano stati eseguiti in contanti o per cassa, senza prova documentale dei singoli esborsi, e che le poste creditorie fossero state estinte mediante operazioni di cassa annotate nel libro giornale; aveva quindi confermato il rigetto per difetto di adeguato supporto probatorio dei crediti. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: violazione degli artt. 2709 e 2364 n. 1 c.c., sostenendo che le scritture contabili della cooperativa non potessero essere utilizzate nei loro confronti dopo il recesso e che i bilanci successivi allo scioglimento del vincolo sociale non avessero efficacia probatoria; violazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., per non avere la Corte d'appello attribuito alla cooperativa l'onere di provare l'avvenuto pagamento successivo al 18.7.1998; violazione degli artt. 2709 c.c., 166 e 183 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di estinzione per mezzo di altre scritture contabili non fosse stata tempestivamente proposta e che il principio di inscindibilità del contenuto contabile non fosse correttamente applicato; violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. e dell'art. 244 c.p.c. per il mancato espletamento della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione non sulla prova del pagamento risultante dai bilanci successivi, ma sulla mancata prova dell'esistenza stessa dei crediti vantati e sull'inapplicabilità dell'art. 2709 c.c. nel caso concreto, stante l'assenza di prova documentale dei versamenti in contanti e per cassa. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore ex art. 2721 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili non sono state ritenute utilizzabili nel caso concreto per dimostrare l'esistenza dei crediti vantati dai ricorrenti; la decisione di merito è stata letta come fondata sull'inapplicabilità della norma e sulla mancanza di prova del credito.
art. 2364, n. 1, c.c.
Norma invocata dai ricorrenti insieme all'art. 2709 c.c. per contestare l'efficacia dei bilanci successivi al recesso, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha però rilevato che il punto decisivo era la mancata prova dell'esistenza dei crediti, non la prova dell'avvenuto pagamento.
art. 166 c.p.c.
Invocato per sostenere la tardività dell'eccezione di estinzione del credito; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel medesimo motivo relativo alla pretesa tardività delle difese della cooperativa; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 2721 c.c.
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 2726 c.c.
Richiamato con l'art. 2721 c.c. in tema di prova testimoniale; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 244 c.p.c.
Norma invocata in relazione alla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto la doglianza non scrutinabile in cassazione nei termini proposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma presuppongono una diversa ricostruzione del fondamento della decisione non effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata prova dell'esistenza del credito, è irrilevante censurare solo la prova del pagamento o l'efficacia di scritture contabili successive, se non si attacca anche il punto decisivo dell'an debeatur.
- Le scritture contabili possono essere valorizzate dal giudice di merito solo nel perimetro di efficacia riconosciuto dall'art. 2709 c.c.; la relativa valutazione, se coerentemente motivata, non è sindacabile in cassazione come se fosse una nuova valutazione del fatto.
- L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore previsti dal codice civile rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se la decisione è sorretta da motivazione adeguata.
- La deduzione di una violazione del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. non è fondata se la decisione impugnata risolve la lite per difetto di prova del diritto azionato, senza porre a carico della controparte un onere probatorio diverso da quello che l'ordinamento prevede.
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