Sentenza n. 1499/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza e sulla diffida finalizzate alla conclusione del procedimento per il rilascio del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale e dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. lamentando il silenzio della Regione Calabria e del Comune di Santa Domenica Talao sull’istanza trasmessa via PEC il 5 giugno 2025, preceduta da una sentenza del TAR Calabria che aveva annullato il precedente diniego relativo alla costruzione e all’avviamento di una struttura sanitaria e aveva ordinato una nuova istruttoria. Con la successiva diffida del 4 giugno 2025 la società aveva chiesto alla Regione di fissare un appuntamento e, comunque, di completare correttamente il procedimento. Ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine alle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e il risarcimento del danno. La Regione si è costituita con memoria di forma; il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio, ritenendo che, a fronte della presentazione di un’istanza di provvedere, sussistesse in capo all’amministrazione ricevitrice il dovere di pronunciarsi, in senso positivo, negativo o interlocutorio. L’obbligo di provvedere deriva anche dai doveri di correttezza e buona amministrazione e dai principi generali, quando il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’amministrazione. La presentazione dell’istanza non attribuisce il diritto al rilascio dell’autorizzazione, ma una pretesa procedimentale alla definizione dell’istruttoria e all’adozione di una determinazione espressa circa la sussistenza dei presupposti. La Regione Calabria è stata quindi ordinata a provvedere sull’istanza e sulla diffida entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza; il dispositivo ha espressamente riferito l’ordine alla Regione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’accoglimento dell’azione sul silenzio non attribuisce il bene della vita, ma impone soltanto la riedizione del potere: in assenza della dimostrazione di un danno ingiusto non ricorre il presupposto dell’art. 2043 c.c. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice può accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 116 c.p.a.
È stato individuato come rito applicabile alla domanda contro il silenzio e ha condotto all’ordine alla Regione di concludere il procedimento entro 30 giorni.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disposizione che, insieme all’art. 31 c.p.a., costituisce il quadro processuale dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
Indicato nell’istanza quale base normativa dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria; la sentenza non decide sulla sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta poiché non è stato ravvisato un danno ingiusto: l’accoglimento dell’azione sul silenzio impone solo una pronuncia amministrativa e non attribuisce il bene della vita.
Massime di principio
- A fronte di un’istanza di provvedere riferibile a un procedimento amministrativo, l’amministrazione destinataria ha l’obbligo di adottare una determinazione espressa, positiva, negativa o interlocutoria, quando il privato abbia una legittima aspettativa di conoscere le ragioni e il contenuto della decisione.
- L’obbligo di provvedere può derivare non soltanto da una specifica disposizione normativa, ma anche dai doveri di correttezza e buona amministrazione e dai principi generali dell’azione amministrativa.
- L’azione avverso il silenzio tutela il diritto alla conclusione del procedimento, ma non attribuisce al ricorrente il bene della vita né impone all’amministrazione un esito favorevole; resta impregiudicata la valutazione amministrativa sulla sussistenza dei presupposti sostanziali.
- L’accoglimento dell’azione contro il silenzio, in quanto comporta soltanto l’obbligo di rideterminazione dell’amministrazione, non dimostra di per sé l’esistenza di un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
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