Sentenza del 18/01/2016 n. 14 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva imputato al 2007 una ritenuta d'acconto maturata nel 2006. L'Ufficio, in sede di controllo formale della dichiarazione 2007 ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/1973, aveva recuperato la ritenuta indebitamente detratta, richiedendo imposta, sanzioni e interessi. La società sosteneva che il recupero, senza il riconoscimento del corrispondente credito nel 2006, avrebbe prodotto una duplicazione d'imposta e chiedeva quindi il rimborso di Euro 7.467,00. L'Ufficio contestava il rimborso perché la pretesa tributaria non era stata resa definitiva né integralmente pagata dalla contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, confermando il diniego del rimborso IRES. Ha ritenuto che il diritto al rimborso per evitare la doppia imposizione sorga soltanto dopo il perfezionamento del giudicato sulla legittimità del recupero relativo all'annualità errata e dopo l'effettivo e completo pagamento della pretesa tributaria. Poiché la società non aveva impugnato il recupero e aveva pagato soltanto Euro 851,10 su Euro 10.649,89 complessivi, non si era concretizzata una duplicazione d'imposta. La società è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in Euro 1.200,00 per il primo grado e Euro 1.000,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 36-ter del DPR n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni, nell'ambito del quale l'Ufficio ha rettificato la ritenuta d'acconto esposta nell'anno 2007 perché riferita al 2006.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6331/2008
È richiamata per il principio secondo cui il rimborso fondato sul divieto di doppia imposizione presuppone il consolidamento della pretesa tributaria relativa all'annualità nella quale il componente è stato erroneamente imputato.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 10981/2009
È richiamata insieme alla sentenza n. 6331/2008 per affermare che il diritto al rimborso nasce quando si è perfezionato il giudicato sulla legittimità del recupero fiscale.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 16023/2009
È stata invocata dall'Ufficio a sostegno della necessità che la pretesa fiscale sia definitiva affinché possa configurarsi concretamente la doppia imposizione rimborsabile.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 4 maggio 2010
Conferma, secondo la sentenza, che il rimborso per doppia imposizione può essere riconosciuto soltanto dopo il consolidamento della pretesa tributaria relativa all'annualità non di competenza.
Massime di principio
- Quando una ritenuta o un componente fiscale viene imputato all'anno sbagliato, il semplice disallineamento temporale non determina automaticamente il diritto al rimborso.
- Il rimborso per evitare la doppia imposizione presuppone normalmente che la pretesa dell'Amministrazione sia divenuta definitiva, anche mediante giudicato, e che sia stata effettivamente soddisfatta.
- Il contribuente deve contestare tempestivamente il recupero fiscale oppure adempiere integralmente alla pretesa; il pagamento solo parziale può impedire di dimostrare l'esistenza concreta della doppia imposizione.
- Per evitare conseguenze negative, è opportuno correggere la dichiarazione dell'annualità di competenza e documentare il riconoscimento del credito, coordinando la rettifica con l'eventuale recupero effettuato dall'Ufficio.
- La doppia imposizione deve essere effettiva e non meramente potenziale: se il recupero non è stato integralmente pagato, il diritto al rimborso può essere negato.
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