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Sentenza

Sentenza del 18/01/2016 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Base imponibile - Interessi moratori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta di registro applicata in misura fissa insieme al capitale. Quando sono oggetto di un provvedimento giudiziale di condanna, gli interessi moratori sono invece soggetti all'imposta di registro proporzionale, anche se riferiti a una somma soggetta a IVA, poiché gli interessi sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, con particolare riferimento agli interessi moratori riconosciuti o liquidati in sede giudiziale. La questione è se tali interessi debbano seguire il trattamento fiscale del capitale, eventualmente assoggettato a IVA e quindi a imposta di registro fissa, oppure se debbano essere tassati autonomamente.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    La tassazione deve distinguere tra capitale e interessi moratori. Gli interessi moratori oggetto di condanna giudiziale sono soggetti a imposta di registro proporzionale e non seguono il regime fiscale del capitale cui si riferiscono.

  • Disciplina dell'IVA sugli interessi moratori

    Gli interessi moratori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA; per questo motivo, anche quando riguardano un capitale soggetto a IVA, possono essere assoggettati autonomamente all'imposta di registro proporzionale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro occorre separare fiscalmente il capitale dagli interessi moratori, senza presumere che questi ultimi seguano automaticamente il trattamento del capitale.
  • Se una sentenza condanna al pagamento di interessi moratori, tali somme possono essere soggette a imposta di registro proporzionale anche quando il capitale è soggetto a IVA.
  • L'assoggettamento del capitale a IVA non comporta necessariamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sugli interessi moratori collegati.
  • Per determinare correttamente l'imposta di registro occorre verificare la natura autonoma degli interessi moratori e il loro regime di esclusione dall'IVA.

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