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Sentenza

Sentenza del 18/01/2016 n. 283 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - IRES - IVA - IRAP - FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo non riporta il dispositivo concreto della sentenza né indica se il ricorso sia stato accolto o respinto. Enuncia tuttavia il principio secondo cui l'onere probatorio è inizialmente a carico dell'Amministrazione finanziaria; il contribuente deve fornire la prova della propria estraneità soltanto dopo che l'Ufficio abbia prodotto elementi gravi, precisi e concordanti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA connesse a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, con possibili riflessi anche ai fini IRES e IRAP. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, mediante elementi almeno gravi, precisi e concordanti, la fittizietà oggettiva delle operazioni, cioè la loro mancata effettuazione, oppure la fittizietà soggettiva, cioè il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli indicati o la consapevole partecipazione del contribuente alla frode. Solo dopo l'assolvimento di tale onere il contribuente è tenuto a provare la propria estraneità ai fatti contestati.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento su mere presunzioni generiche o su irregolarità formali: deve indicare elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
  • La prova può riguardare l'inesistenza oggettiva dell'operazione oppure l'inesistenza soggettiva, ossia la non coincidenza tra il soggetto effettivo e quello indicato in fattura o la partecipazione consapevole a una frode.
  • Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, il contribuente deve dimostrare di avere agito in buona fede e di essere estraneo alla frode, documentando l'effettività delle operazioni e l'adozione di cautele ragionevoli.
  • La sola regolarità formale delle fatture non è necessariamente sufficiente, ma neppure la sola anomalia del fornitore dimostra automaticamente l'inesistenza delle operazioni o la consapevolezza del contribuente.
  • Poiché il testo non contiene il dispositivo, l'esito concreto del giudizio non può essere determinato con certezza; il principio enunciato, tuttavia, tutela il contribuente quando l'Amministrazione non abbia previamente assolto il proprio onere probatorio.

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