Sentenza del 18/01/2016 n. 283 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - IRES - IVA - IRAP - FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo concreto della sentenza né indica se il ricorso sia stato accolto o respinto. Enuncia tuttavia il principio secondo cui l'onere probatorio è inizialmente a carico dell'Amministrazione finanziaria; il contribuente deve fornire la prova della propria estraneità soltanto dopo che l'Ufficio abbia prodotto elementi gravi, precisi e concordanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA connesse a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, con possibili riflessi anche ai fini IRES e IRAP. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, mediante elementi almeno gravi, precisi e concordanti, la fittizietà oggettiva delle operazioni, cioè la loro mancata effettuazione, oppure la fittizietà soggettiva, cioè il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli indicati o la consapevole partecipazione del contribuente alla frode. Solo dopo l'assolvimento di tale onere il contribuente è tenuto a provare la propria estraneità ai fatti contestati.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento su mere presunzioni generiche o su irregolarità formali: deve indicare elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
- La prova può riguardare l'inesistenza oggettiva dell'operazione oppure l'inesistenza soggettiva, ossia la non coincidenza tra il soggetto effettivo e quello indicato in fattura o la partecipazione consapevole a una frode.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, il contribuente deve dimostrare di avere agito in buona fede e di essere estraneo alla frode, documentando l'effettività delle operazioni e l'adozione di cautele ragionevoli.
- La sola regolarità formale delle fatture non è necessariamente sufficiente, ma neppure la sola anomalia del fornitore dimostra automaticamente l'inesistenza delle operazioni o la consapevolezza del contribuente.
- Poiché il testo non contiene il dispositivo, l'esito concreto del giudizio non può essere determinato con certezza; il principio enunciato, tuttavia, tutela il contribuente quando l'Amministrazione non abbia previamente assolto il proprio onere probatorio.
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