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Sentenza

Sentenza del 18/01/2016 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Lecco

PUBBLICITÀ - Mezzo contenente pluralità di messaggi - Diversità aziende - Calcolo dell'imposta - In relazione alla superficie dei singoli messaggi - Illegittimità avviso di accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché fondato su un calcolo dell'imposta riferito complessivamente all'intero impianto pubblicitario, anziché alle superfici dei singoli messaggi pubblicitari. Le aziende devono quindi corrispondere il tributo limitatamente alla superficie occupata dalla pubblicità a esse riferibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il calcolo dell'imposta sulla pubblicità applicabile a un unico impianto contenente una pluralità di messaggi pubblicitari riferibili ad aziende diverse. Il principio affermato è che ogni messaggio pubblicitario è collegato all'azienda che promuove beni, servizi o la propria immagine. Pertanto, l'imposta non deve essere calcolata sull'intera superficie dell'impianto indistintamente, ma sulla superficie del singolo messaggio riferibile a ciascuna azienda.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità

    Per mezzo pubblicitario deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero quella di migliorare l'immagine aziendale.

    La nozione di mezzo pubblicitario comprende ogni comunicazione finalizzata alla promozione commerciale o al miglioramento dell'immagine dell'impresa. Quando un impianto contiene messaggi riferibili ad aziende diverse, ciascun messaggio costituisce il riferimento per individuare il relativo presupposto impositivo e la superficie tassabile.

Massime di principio

  • Quando un unico supporto pubblicitario contiene messaggi distinti riferibili a imprese diverse, l'imposta deve essere determinata separatamente per ciascuna impresa.
  • La superficie tassabile è quella del singolo messaggio pubblicitario riferibile al contribuente, non necessariamente l'intera superficie fisica dell'impianto.
  • L'amministrazione deve motivare e quantificare l'accertamento distinguendo i diversi messaggi e le rispettive superfici; un calcolo indistinto sull'intero impianto può rendere illegittimo l'avviso.
  • La stretta connessione tra messaggio e azienda consente di imputare il tributo all'impresa che promuove beni, servizi o la propria immagine.

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